Sentenza del 14/09/2016 n. 1064 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
CUT - Pluralità di atti - Legge 147/2013 - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la richiesta di un ulteriore contributo unificato tributario di 500 euro, oltre agli accessori, formulata perché l’appello del Comune concerneva due avvisi di accertamento ICI. L’amministrazione riteneva che il contributo dovesse essere calcolato separatamente per ciascun atto impugnato, mentre il Comune sosteneva che, trattandosi di ricorso cumulativo e potenzialmente riunibile, il contributo dovesse essere determinato considerando unitariamente la controversia. Il Comune contestava inoltre l’impugnabilità dell’invito bonario al pagamento e, in subordine, chiedeva la non applicazione degli oneri accessori.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo impugnabile l’atto poiché manifestava una pretesa tributaria compiuta e definita, anche se non formalmente ricompresa nell’elenco dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992. Nel merito ha accolto l’appello dell’amministrazione, stabilendo che il valore della lite e il contributo unificato devono essere calcolati considerando il valore complessivo dei tributi oggetto della controversia, con riferimento alla pluralità degli atti impugnati. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata e il ricorso originario del Comune è stato respinto. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate per la complessità della questione e l’assenza di un orientamento chiarificatore della Corte di cassazione.
Norme richiamate
Art. 19 D.Lgs. 546/1992
Elenco degli atti impugnabili nel processo tributario
L’elencazione non è tassativa: è impugnabile anche un atto non espressamente previsto quando contiene la manifestazione di una pretesa tributaria compiuta e definita.
Art. 12, comma 5, D.Lgs. 546/1992
Il valore della lite equivale all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni
Ai fini del contributo unificato, il valore deve essere riferito all’insieme degli importi tributari oggetto della controversia.
Art. 29 D.Lgs. 546/1992
La possibilità di trattare unitariamente controversie connesse è coerente con una determinazione complessiva del valore della lite e del contributo.
Art. 14, comma 3, D.P.R. 115/2002 (TUSG)
Criteri per la determinazione del valore della controversia
Il valore della controversia deve essere individuato considerando il valore complessivo dei tributi in discussione, anche quando gli atti impugnati sono plurimi.
Art. 14, comma 3-bis, D.P.R. 115/2002 (TUSG)
È richiamato quale ulteriore criterio normativo per la determinazione del valore della controversia ai fini del contributo unificato.
Art. 1, comma 598, Legge 147/2013
La disposizione è stata interpretata non come introduzione di un nuovo regime, ma come precisazione di criteri già desumibili dalla disciplina precedente.
D.P.R. 115/2002
Costituisce la base normativa generale per l’applicazione del contributo unificato, interpretata dall’amministrazione nel senso della debenza del contributo in relazione al valore della controversia.
Massime di principio
- Un atto denominato invito, comunicazione o richiesta bonaria può essere impugnabile se contiene una pretesa tributaria concreta, definita e attuale; non è sempre necessario attendere l’iscrizione a ruolo o la cartella.
- In presenza di più atti o domande tributarie trattati nell’ambito dello stesso giudizio, il contributo unificato può essere determinato considerando il valore complessivo dei tributi controversi, anziché applicando automaticamente un unico importo minimo.
- La riunione o trattazione unitaria dei ricorsi non elimina la pluralità degli importi tributari rilevanti per il calcolo del valore della lite.
- Una norma successiva può avere funzione chiarificatrice e non necessariamente innovativa: in tal caso può essere utilizzata per interpretare una disciplina precedente, senza che ciò implichi una vera applicazione retroattiva.
- Quando la pretesa dell’amministrazione è formalmente supportata da una disciplina interpretativa e la questione è controversa, il giudice può confermare la debenza principale ma compensare integralmente le spese di giudizio.
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