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Sentenza

Sentenza del 14/09/2016 n. 265 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Testo non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di liquidazione per revocare le agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina, poiché il certificato definitivo attestante il possesso dei requisiti era stato prodotto oltre il termine triennale previsto dall'art. 4 della legge n. 604/1954. La contribuente sosteneva di possedere i requisiti già al momento dell'acquisto e che il ritardo fosse imputabile esclusivamente alla pubblica amministrazione, la quale aveva omesso di completare la pratica e di informarla. In via subordinata chiedeva il rimborso dell'imposta versata in misura ordinaria a seguito dell'avviso.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Trieste ha riunito i due appelli e li ha accolti. Ha ritenuto che la contribuente possedesse i requisiti per l'agevolazione già al momento del rogito e che il ritardo nella produzione del certificato definitivo non le fosse imputabile. Ha quindi annullato l'avviso di liquidazione e riconosciuto il diritto al rimborso di euro 9.568,79, oltre agli interessi legali dal 15 gennaio 2013 fino al saldo. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 1, comma 1, n. 2

    Prevede le agevolazioni tributarie per gli acquisti di terreni agricoli destinati alla piccola proprietà contadina, quando l'acquirente possiede i requisiti richiesti.

  • Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 2

    Individua i requisiti sostanziali per beneficiare dell'agevolazione, tra cui l'esercizio abituale dell'attività manuale di lavorazione della terra.

  • Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 3

    Richiede, per ottenere l'agevolazione al momento della registrazione, la produzione dello stato di famiglia e del certificato dell'autorità agricola competente attestante i requisiti.

  • Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 4

    In luogo del certificato dell'ispettorato agrario richiesto dall'articolo 3 può essere prodotta un'attestazione provvisoria... entro tre anni da tale formalità l'interessato deve presentare all'ufficio del registro il certificato definitivo... in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto previsto dall'articolo seguente.

    Consente di usufruire provvisoriamente dell'aliquota agevolata producendo un certificato provvisorio, ma prevede la successiva presentazione del certificato definitivo. Il mancato rispetto del termine non determina automaticamente la decadenza quando il ritardo è imputabile alla pubblica amministrazione e i requisiti sostanziali esistevano già al momento dell'atto.

  • Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 5

    Quando sia stata resa nell'atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie... non è precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione... presentino apposita domanda all'ufficio, corredata dal certificato definitivo.

    Riconosce il diritto al rimborso delle imposte ordinarie quando il contribuente dimostri successivamente, entro il termine previsto, il possesso dei requisiti. La norma si applica anche quando l'imposta ordinaria sia stata richiesta successivamente tramite avviso di liquidazione, dopo un iniziale pagamento agevolato.

  • Costituzione italiana, art. 44

    Il principio costituzionale di sostegno della piccola proprietà terriera rafforza un'interpretazione sostanziale della disciplina agevolativa, orientata a tutelare chi possiede effettivamente i requisiti agricoli.

  • Cassazione civile, ordinanza 11 febbraio 2014, n. 3082

    Richiamata a sostegno della possibilità di ottenere il rimborso dell'imposta ordinaria anche quando questa sia stata versata a seguito della revoca dell'agevolazione inizialmente applicata.

Massime di principio

  • Nelle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina rileva soprattutto il possesso effettivo dei requisiti sostanziali al momento della stipula dell'atto, non il mero rispetto formale del termine documentale quando il ritardo dipende dalla pubblica amministrazione.
  • La decadenza dal beneficio non dovrebbe essere imputata al contribuente se l'ente competente ha ritardato il rilascio del certificato, archiviato la pratica senza avviso o omesso di richiedere la documentazione necessaria.
  • Il contribuente deve comunque conservare la prova della tempestiva presentazione dell'istanza e della propria collaborazione; tali elementi sono decisivi per dimostrare che il ritardo non è a lui imputabile.
  • Il diritto al rimborso dell'imposta ordinaria può sussistere anche quando l'imposta sia stata inizialmente versata in misura agevolata e successivamente richiesta a tariffa piena mediante avviso di liquidazione.
  • Quando il certificato definitivo viene ottenuto tardivamente, è opportuno presentare tempestivamente una domanda di rimborso corredata dal certificato e impugnare l'eventuale avviso di liquidazione o silenzio-rifiuto.
  • La compensazione delle spese dimostra che l'accoglimento del ricorso non comporta necessariamente la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese, soprattutto quando il ritardo documentale appariva oggettivamente rilevante e il contribuente avrebbe potuto adottare ulteriori iniziative, pur non essendovi obbligato.

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