Sentenza del 14/09/2016 n. 2081 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Ricorso per revocazione in pendenza di giudizio per cassazione - Ammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. contro la sentenza della CTR di Bari che aveva ritenuto legittimo il raddoppio dei termini di accertamento per l'omesso versamento di ritenute su lavoro dipendente relative agli anni 2003, 2004 e 2005. La società ha dedotto un errore di fatto risultante dagli avvisi di accertamento: le ritenute contestate non superavano, per nessuna annualità, la soglia di 50.000 euro e non risultava contestata alcuna operazione inesistente. Pertanto, secondo la ricorrente, non ricorrevano i presupposti del reato previsto dall'art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000, né quelli per il raddoppio dei termini. L'Agenzia ha eccepito l'inammissibilità della revocazione perché era pendente un ricorso per cassazione contro la stessa sentenza.
La decisione
La CTR ha ritenuto ammissibile la revocazione nonostante la contemporanea pendenza del ricorso per cassazione, poiché i due giudizi hanno presupposti diversi: la cassazione riguarda violazioni di legge o vizi di motivazione, mentre la revocazione riguarda l'errore di fatto. Nel merito, ha accertato che la sentenza impugnata aveva erroneamente rilevato i fatti risultanti dagli avvisi, qualificando l'omesso versamento delle ritenute come reato idoneo a giustificare il raddoppio dei termini. Ha quindi accolto il ricorso per revocazione, riformato la precedente sentenza della CTR e confermato la decisione di primo grado, con conseguente annullamento degli avvisi di accertamento. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
La revocazione è ammissibile quando la decisione è fondata su un errore percettivo relativo a fatti già risultanti dagli atti, purché l'errore sia decisivo e riconoscibile in modo immediato.
Art. 398 c.p.c.
Il ricorso per revocazione può procedere contemporaneamente al ricorso per cassazione contro la stessa sentenza, perché i due giudizi hanno oggetti e presupposti diversi. Gli effetti processuali dipendono da quale giudizio si conclude per primo.
Art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000
omesso versamento di ritenute dovute per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta
La fattispecie penale richiede il superamento della soglia prevista dalla norma e, nel caso esaminato, non poteva essere applicata alle annualità anteriori alla sua entrata in vigore né a importi inferiori alla soglia.
Art. 1, comma 414, della legge n. 311/2004
Ha inserito l'art. 10-bis nel D.Lgs. n. 74/2000 con decorrenza dal 1 gennaio 2005; tale decorrenza impedisce di applicare retroattivamente la fattispecie penale alle annualità precedenti.
Massime di principio
- La pendenza di un ricorso per cassazione non rende automaticamente inammissibile un ricorso per revocazione contro la stessa sentenza: occorre verificare che la revocazione sia fondata su un errore di fatto distinto dai motivi di diritto o di motivazione dedotti in cassazione.
- L'errore revocatorio deve riguardare la percezione di un fatto già documentato negli atti, non una diversa valutazione giuridica o probatoria. Se il giudice ha letto o considerato erroneamente un dato obiettivo dell'avviso o del documento, la revocazione può essere lo strumento appropriato.
- Il raddoppio dei termini di accertamento non può essere giustificato dalla mera astratta ipotizzabilità di un reato: devono risultare concretamente integrati i presupposti della fattispecie penale applicabile ratione temporis e quanto alla soglia economica.
- Le norme penali tributarie devono essere applicate rispettando la loro decorrenza temporale; una fattispecie introdotta dal 1 gennaio 2005 non può fondare il raddoppio dei termini per annualità anteriori.
- Per valutare la legittimità del raddoppio dei termini è necessario confrontare puntualmente il contenuto degli avvisi di accertamento con la fattispecie penale invocata dall'amministrazione, verificando natura della violazione, importi, annualità e fatti effettivamente contestati.
- La contemporanea proposizione di cassazione e revocazione può comportare la compensazione delle spese se determina un aggravio processuale ritenuto non indispensabile, anche quando entrambi i rimedi siano astrattamente ammissibili.
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