Sentenza del 14/09/2016 n. 266 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2009-2012. Secondo l'Ufficio, l'utilizzo di due automezzi, un'automobile e un furgoncino, invece della sola autovettura prevista dal contratto di agenzia, dimostrava l'esistenza di un'autonoma organizzazione eccedente il minimo indispensabile per l'attività e quindi l'assoggettabilità all'IRAP. Il contribuente, privo di dipendenti e collaboratori, ha sostenuto che i due mezzi non aumentavano la sua capacità produttiva o reddituale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Trieste ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. Ha ritenuto che, per un agente di commercio che utilizza personalmente i mezzi e può impiegarne soltanto uno alla volta, il possesso di un'automobile e di un furgoncino non dimostri di per sé un'autonoma organizzazione. La disponibilità di due automezzi non incrementava il numero dei clienti visitati, delle proposte formulate o delle provvigioni conseguibili. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del secondo grado, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
IRAP e requisito dell'autonoma organizzazione
L'imposizione IRAP per il lavoratore autonomo o l'agente di commercio richiede la presenza di un'autonoma organizzazione, intesa come utilizzo di beni o risorse che eccedano il minimo indispensabile per l'esercizio personale dell'attività e che siano concretamente idonei ad accrescerne la capacità produttiva o reddituale.
Contratto di agenzia
La previsione contrattuale dell'utilizzo di una vettura indica una modalità minima di svolgimento dell'attività, ma non consente automaticamente di qualificare l'uso di un secondo automezzo come organizzazione autonoma, se tale mezzo non produce un effettivo incremento della capacità professionale o dei ricavi.
Massime di principio
- Il semplice possesso o utilizzo di più beni strumentali non dimostra automaticamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP.
- Occorre valutare concretamente se i beni eccedenti il minimo indispensabile aumentino la capacità produttiva, il numero dei clienti serviti o i ricavi; non è sufficiente una valutazione meramente numerica.
- Per un'attività svolta personalmente e senza dipendenti o collaboratori, beni strumentali utilizzabili alternativamente e non contemporaneamente possono non integrare un'autonoma organizzazione.
- Le clausole di un contratto di agenzia possono essere considerate come elemento di prova, ma non sono decisive se non dimostrano un effettivo potenziamento dell'attività.
- La valutazione deve tenere conto della specifica natura dell'attività: lo stesso numero o tipo di beni può essere irrilevante in un'attività e invece determinante in un'altra.
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