Cassazione Civile, Ordinanza n. 18147/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per IVA, IRPEF e IRAP relative all’anno d’imposta 2007. La contribuente aveva presentato una dichiarazione telematica con importi errati e dati incompleti e, successivamente, una dichiarazione integrativa di rettifica, anch’essa tardiva e parimenti errata. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente; la CTR, invece, aveva accolto l’impugnazione ritenendo consentita l’emenda della dichiarazione anche in sede contenziosa e aveva ridotto la pretesa ai soli importi riconosciuti dalla contribuente, oltre interessi e sanzioni. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998 e dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ammesso la correzione degli errori dichiarativi nonostante la tardività della dichiarazione integrativa.
La decisione
La Corte dichiara preliminarmente inammissibile il controricorso della contribuente per mancato deposito della cartolina di avviso di ricevimento, con conseguente mancanza di prova del perfezionamento della notifica. Nel merito, respinge il ricorso dell’Agenzia ritenendo infondato l’unico motivo: richiama il principio delle Sezioni Unite secondo cui la dichiarazione dei redditi, quale dichiarazione di scienza, è sempre emendabile in sede contenziosa per correggere errori di fatto o di diritto incidenti sull’obbligazione tributaria e per opporsi alla maggiore pretesa fiscale, anche indipendentemente dai termini della dichiarazione integrativa o dell’istanza di rimborso. Poiché la CTR aveva accertato anche la correttezza sostanziale della dichiarazione emendata, e tale accertamento non era stato specificamente censurato, la rideterminazione dell’imposta era confermata. Nulla è stato disposto sulle spese.
Norme richiamate
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998
La dichiarazione integrativa consente la correzione di errori od omissioni, ma nei limiti temporali previsti; tuttavia tali limiti non escludono, in sede contenziosa, la possibilità per il contribuente di contestare la maggiore pretesa fiscale
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come parametro della censura dell'Ufficio in materia di controllo automatizzato sulla dichiarazione
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Indicato come termine oltre il quale non è più esercitabile l'emenda delle dichiarazioni che comporti un danno per l'amministrazione
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
Il rimborso dei versamenti diretti può essere chiesto entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dalla dichiarazione integrativa
Massime di principio
- La dichiarazione dei redditi ha natura di dichiarazione di scienza ed è quindi emendabile e ritrattabile quando sia affetta da errore di fatto o di diritto che incida sul presupposto o sulla misura dell'obbligazione tributaria.
- Anche quando siano spirati i termini per la dichiarazione integrativa o per l'istanza di rimborso, il contribuente può sempre, in sede contenziosa, opporsi alla maggiore pretesa tributaria allegando e provando l'errore dichiarativo.
- L'emendabilità in giudizio presuppone la dimostrazione che l'originaria dichiarazione era viziata e che il dato sostanziale posto a base della pretesa fiscale non era corretto; se tale correttezza sostanziale è accertata dal giudice di merito e non contestata specificamente, la rideterminazione dell'imposta resta ferma.
- La tardività della dichiarazione integrativa non impedisce, di per sé, la rettifica giudiziale della dichiarazione ai fini della contestazione dell'avviso/cartella, ove la correzione sia sorretta da errore rilevante sull'obbligazione tributaria.
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