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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17460/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui a due sentenze indicate nel provvedimento impugnato. La domanda era fondata sull'art. 671 c.p.p., in tema di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato. La Corte ha rilevato che il motivo di ricorso non superava la motivazione del giudice dell'esecuzione, limitandosi a doglianze in fatto e a censure già esaminate e respinte, senza indicare specifici elementi concreti idonei a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse già motivato in modo completo e corretto sul difetto dei presupposti della continuazione; i motivi dedotti erano mere contestazioni di fatto e riproducevano profili già vagliati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non essendo ravvisabili cause di esonero, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    disciplina l'applicazione in executivis della continuazione tra reati già oggetto di sentenze irrevocabili; il relativo riconoscimento richiede la dimostrazione dell'unicità del disegno criminoso.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di reato continuato in sede esecutiva, l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, illogica o comunque inidonea.
  • Chi chiede il riconoscimento della continuazione in executivis ha l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della pretesa; non bastano la vicinanza cronologica dei fatti, l'identità o l'analogia dei reati, poiché tali dati possono esprimere anche abitualità criminosa e non necessariamente un progetto unitario.
  • È inammissibile il ricorso che si risolva in mere doglianze di fatto o nella riproposizione di censure già esaminate e confutate dal giudice dell'esecuzione con motivazione giuridicamente corretta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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