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Sentenza

Sentenza del 09/11/2015 n. 22808 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato la decisione della Commissione tributaria regionale sostenendo che, ai sensi degli artt. 77 e 50 del D.P.R. n. 602/1973, per procedere all'iscrizione ipotecaria non fosse necessario notificare previamente al contribuente un'intimazione di pagamento, poiché l'iscrizione ipotecaria non costituisce un atto di espropriazione forzata. Il contribuente ha invece dedotto l'illegittimità dell'iscrizione per mancato rispetto del corretto procedimento, in particolare per l'omessa comunicazione preventiva e la conseguente violazione del diritto al contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che l'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 non è necessaria per l'iscrizione ipotecaria, poiché quest'ultima è una procedura alternativa all'esecuzione forzata. Tuttavia, prima dell'iscrizione, l'amministrazione deve comunicare al contribuente l'intenzione di procedere, concedendogli un termine per presentare osservazioni o pagare. L'omessa instaurazione di tale contraddittorio comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria. Poiché l'agente della riscossione non ha fornito la prova dell'avvenuta comunicazione preventiva, l'iscrizione è stata ritenuta illegittima. Le spese processuali sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2

    L'intimazione di pagamento è necessaria quando l'espropriazione forzata non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella. Non è invece un presupposto necessario per la sola iscrizione ipotecaria, che non costituisce atto di esecuzione forzata.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77

    L'iscrizione ipotecaria è una procedura cautelare o alternativa all'esecuzione forzata. Prima di procedervi, l'amministrazione deve informare il contribuente e consentirgli di partecipare al procedimento, presentando osservazioni o provvedendo al pagamento.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, comma 2-bis

    La disposizione, introdotta successivamente ai fatti, viene richiamata come parametro utile per individuare in trenta giorni il termine da concedere al contribuente per formulare osservazioni o effettuare il pagamento.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 41, 47 e 48

    Le disposizioni sono richiamate a tutela del diritto di partecipazione e di difesa del contribuente nel procedimento amministrativo. La violazione del contraddittorio preventivo determina l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19667/2014

    L'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita a una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria.

    Il principio esclude la necessità dell'intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, per l'iscrizione ipotecaria, ma impone comunque una comunicazione preventiva diretta a instaurare il contraddittorio con il contribuente.

Massime di principio

  • L'iscrizione ipotecaria da parte dell'agente della riscossione non è un atto di espropriazione forzata; pertanto, non richiede necessariamente la preventiva intimazione di pagamento prevista per l'avvio dell'esecuzione dopo il decorso di un anno dalla cartella.
  • Prima di iscrivere l'ipoteca, l'amministrazione deve comunicare preventivamente al contribuente l'intenzione di procedere e concedere un termine, normalmente di trenta giorni, per pagare o presentare osservazioni.
  • L'omessa comunicazione preventiva e la mancata instaurazione del contraddittorio comportano l'illegittimità o nullità dell'iscrizione ipotecaria, anche se il debito tributario esiste.
  • In caso di contestazione, spetta all'amministrazione dimostrare di avere inviato e validamente notificato la comunicazione preventiva; in mancanza di prova, l'iscrizione può essere annullata.
  • L'ipoteca conserva efficacia fino a quando il giudice ne dichiara l'illegittimità, in ragione della sua natura reale.

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