Sentenza n. 4061/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento emesso da Simest S.p.A. e notificato a mezzo pec in data 13.10.2025 di revoca del finanziamento n. 11777/IM/FP.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico, motivato dall’utilizzo del conto corrente dedicato per spese diverse da quelle oggetto della richiesta di finanziamento
Esito
Favorevole al resistente (ente finanziatore e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva presentato domanda di finanziamento e cofinanziamento per un programma di inserimento sui mercati esteri, ottenendo la concessione di un finanziamento complessivo di euro 255.240,00 e accettando la relativa proposta contrattuale. Dopo l’erogazione, Simest aveva avviato un procedimento di revoca contestando l’utilizzo del conto corrente dedicato per spese diverse da quelle ammesse. La ricorrente deduceva che la violazione contestata non rientrasse tra quelle idonee a giustificare la revoca o la risoluzione del contratto di finanziamento, nonché il difetto di motivazione e la violazione del principio di proporzionalità. Simest eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la spettanza della controversia al giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., in esito alla camera di consiglio fissata per la domanda cautelare. Ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la revoca fosse fondata sul preteso inadempimento della beneficiaria a un obbligo assunto in sede di concessione del finanziamento. In base al criterio discretivo richiamato dal Consiglio di Stato e dalla Corte di cassazione, quando la revoca del finanziamento deriva dalla mancata osservanza di obblighi cui la concessione è subordinata, l’amministrazione accerta il venir meno dei presupposti per il beneficio e la controversia incide su una posizione di diritto soggettivo, devoluta al giudice ordinario. La giurisdizione amministrativa ricorre invece quando l’amministrazione esercita autotutela sul provvedimento attributivo per vizi originari di legittimità o per un originario contrasto con l’interesse pubblico. Il processo può essere proseguito dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la non agevole individuazione del criterio di riparto e per la definizione della causa senza esame del merito.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in esito all’udienza cautelare, previo avviso alle parti.
art. 11 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente la prosecuzione del processo dinanzi al giudice munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali nei termini e alle condizioni previste dalla norma.
Massime di principio
- La controversia sulla revoca di un finanziamento pubblico appartiene alla giurisdizione ordinaria quando la revoca sia fondata sull’inadempimento del beneficiario rispetto a obblighi previsti dalla legge, dal provvedimento di concessione o dal contratto come condizioni per l’erogazione o la fruizione del beneficio.
- In caso di revoca fondata sull’inadempimento del beneficiario, il provvedimento amministrativo ha natura meramente ricognitiva del venir meno dei presupposti del finanziamento e incide su una posizione di diritto soggettivo, senza implicare l’esercizio di una valutazione discrezionale di autotutela.
- La giurisdizione amministrativa sussiste, invece, quando la mancata erogazione o la sottrazione del finanziamento dipenda dall’esercizio di poteri di autotutela, mediante annullamento per vizi originari di legittimità o revoca per originario contrasto del provvedimento attributivo con l’interesse pubblico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 478/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 479/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 480/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 481/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 482/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 483/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →