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Sentenza

Sentenza del 24/11/2021 n. 36392 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento e cartelle relative alla plusvalenza derivante dal conferimento d'azienda effettuato nel 2004 da Società Agricola Dune S.p.A. a favore di V. D. S.r.L., nonché contestazione per omessa effettuazione, dichiarazione e versamento di ritenute su distribuzioni ai soci di riserve da sovrapprezzo quote. L'Amministrazione contestava che, tramite complesse operazioni nel gruppo 'Mythos', si fosse realizzata una simulazione/frode volta a sottrarre a tassazione la plusvalenza (neutralizzandola tramite opzioni fiscali e crediti d'imposta) e chiedeva di imputare la tassazione alla conferitaria; la ricorrente deduceva, tra l'altro, vizi di tardività dell'accertamento, difetti motivazionali, assenza di prova della simulazione, e l'illegittimità di «traslare» l'imposta prevista per il conferente sulla conferitaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi n. 9, 11 e 12 del ricorso (assorbendo gli altri) ritenendo che non fosse possibile spostare l'obbligazione tributaria inerente alla plusvalenza su soggetto diverso da quello legalmente tenuto (il conferente) e che, in tema di società di capitali, la presunzione di simulazione del contratto sociale sia da considerare con estrema cautela per l'autonomia delle società. Ha cassato la sentenza impugnata della CTP/CTR e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso della società contribuente (V. D. S.r.L.). Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    art. 37-bis, artt. 31, 37, 39, 42, 43, 67

    L'art. 37-bis (anti-elusione) non può essere automaticamente fatto valere per mutare la titolarità dell'imposta nei casi disciplinati da regimi specifici; artt. 39 e correlati disciplinano il potere di rideterminazione del reddito, ma la Corte osserva che il potere d'accertamento non può incidere sul presupposto soggettivo del tributo (cioè imporre ad altro soggetto ciò che la legge attribuisce al percettore). Gli artt. 42-43 e le norme procedurali sono richiamate nei motivi di nullità ma non hanno consentito di legittimare lo «spostamento» dell'imposta.

  • D.Lgs. 22 dicembre 1986 (TUIR)

    art. 9 (comma 2 e comma 5), art. 15, art. 175, art. 176, art. 165

    Art. 9: criterio di determinazione del valore fiscalmente rilevante per apporti e conferimenti. Art. 15: regime di trasparenza fiscale. Art. 176: disciplina del conferimento in regime di neutralità (continuità dei valori) e la presunzione di non elusività del conferimento seguito dalla cessione delle partecipazioni (comma 3). Art. 175: regime del 'realizzo controllato' quale alternativa. La Corte sottolinea che, in regime realizzativo applicato nel caso concreto, la plusvalenza è imponibile in capo al conferente e non può essere trasferita per semplice accertamento dell'Amministrazione a soggetto diverso.

  • Codice Civile

    art. 1414 c.c.; art. 2332 c.c. (richiamato)

    Sulla simulazione: la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la 'simulazione' del contratto sociale è difficilmente configurabile per le società di capitali a causa delle formalità e dell'autonomia dell'ente iscritto; quindi l'asserita volontà privata postuma dei soci non è facilmente idonea a far venir meno gli effetti giuridici prodotti dalla società.

  • L. 30 dicembre 2004, n. 448

    Norma sulla rivalutazione delle partecipazioni (richiamata a fini descrittivi dei fatti: alcuni soci avevano rivalutato partecipazioni ai sensi della legge).

  • L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamata tra le censure processuali (es. difetti di motivazione/trasparenza dell'atto amministrativo), ma non decisiva per legittimare lo spostamento dell'imposta.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    Censita con riferimento a presunte invalidità formali/procedurali dell'atto impositivo; la Corte non ha ritenuto che tali profili permettessero di attribuire l'imposta a soggetto diverso da quello previsto dalla legge.

Massime di principio

  • Se il conferimento è effettuato in regime 'realizzativo' la plusvalenza è imponibile in capo al conferente: l'Amministrazione non può semplicemente 'spostare' l'obbligo d'imposta sulla conferitaria se la legge non lo prevede.
  • La qualificazione di 'simulazione' o frode societaria non comporta automaticamente la possibilità per l'Amministrazione di attribuire ad altro soggetto l'imposta dovuta: l'accertamento resta vincolato al presupposto soggettivo del tributo previsto dalla legge.
  • Per le società di capitali l'accertamento basato su una presunta simulazione del contratto sociale incontra limiti stringenti, per effetto dell'autonomia giuridica dell'ente e delle formalità richieste dalla legge.
  • Il regime fiscale prescelto (neutralità ex art. 176 TUIR vs. regime realizzativo ex art. 175 TUIR) determina quale soggetto è tassato e quando: è essenziale verificarne l'applicazione concreta prima di riassegnare la tassazione.
  • Le norme antielusive (art. 37-bis DPR 600/1973) e le doglianze procedurali non autorizzano, di per sé, la traslazione dell'obbligazione tributaria su un soggetto diverso da quello indicato dalla normativa sostanziale.
  • In casi complessi, il contribuente può ottenere l'accoglimento del ricorso quando il giudice ritiene mancata la prova della simulazione/frode o quando l'attribuzione dell'obbligazione tributaria contrasta con principi costituzionali e disposizioni imperative in materia tributaria.

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