Cassazione Penale, Sentenza n. 05931/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava che il giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio dopo annullamento parziale della Corte di Cassazione, aveva violato l'art. 627 comma 3 c.p.p. e il divieto di reformatio in peius, non uniformandosi al principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente. In particolare la Corte aveva stabilito che, con riguardo agli 11 episodi di cessione di stupefacente giudicati con la sentenza n. 97/2023, l'aumento per i reati satellite doveva essere complessivamente pari a quattro mesi di reclusione ed euro 667 di multa (con le riduzioni previste per il rito). Il GIP, invece, ha quantificato tali aumenti in misura superiore (complessivi 9 mesi di reclusione ed euro 900 di multa, poi ridotti in sede esecutiva a 5 mesi ed euro 500), eccedendo il limite imposto dalla sentenza irrevocabile e dal mandato della Corte di Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Ha rilevato che il giudice del rinvio era vincolato al principio di diritto espresso nella sentenza rescindente e che quest'ultimo aveva espressamente indicato la misura complessiva degli aumenti per gli 11 episodi. Poiché il GIP non si è uniformato a tale vincolo ed ha ecceduto la misura stabilita, la Corte ha annullato il provvedimento e ha disposto il rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte nella sentenza rescindente; non può discostarsene nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio quando la cassazione ha annullato per violazione di legge
divieto di reformatio in peius (principio giurisprudenziale)
Il giudice dell'esecuzione non può aggravare la posizione del ricorrente in sede di rinvio rispetto a quanto stabilito o implicitamente fissato nella sentenza di cognizione irrevocabile; l'aumento per reati satellite non può eccedere la misura fissata nella sentenza definitiva
art. 81 c.p. (concorrente o continuazione)
Norma sostanziale rilevata nella sentenza di merito come base per il calcolo della continuazione fra reati; qui è contestata la misura dell'aumento per la continuazione
art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (illeciti in materia di stupefacenti)
Norma sostanziale relativa ai reati di cessione di stupefacenti oggetto delle sentenze richiamate; la quantificazione degli aumenti per i reati satellite si riferisce a condotte giudicate sotto questa norma
Massime di principio
- Se la Corte di Cassazione annulla un provvedimento per violazione di legge e fissa un principio di diritto vincolante, il giudice del rinvio deve uniformarsi a tale principio nella nuova decisione
- In sede di quantificazione degli aumenti per reati in continuazione, il giudice non può eccedere la misura fissata dalla sentenza irrevocabile che ha già determinato gli aumenti per i reati satellite
- Il divieto di reformatio in peius impone che, nel giudizio di rinvio, non venga aggravata la posizione del destinatario del provvedimento rispetto alla situazione derivante dalla sentenza definitiva
- In caso di inosservanza del vincolo imposto dalla sentenza rescindente sulla determinazione della pena, la Corte di Cassazione annulla il provvedimento e dispone il rinvio per nuovo esame
- Quando si valutano aumenti per plurime condotte satelite, occorre rispettare la somma complessiva già stabilita nelle pronunce irrevocabili, tenendo conto delle riduzioni previste per il rito
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