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Sentenza

Sentenza n. 1009/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento del Questore di Pistoia del 6 aprile 2022, prot. n. 47/2022, notificato in data 21 giugno 2022, con il quale viene rigettata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a lavoro autonomo, nonché di ogni altro atto pregresso e successivo, anche di estremi sconosciuti, strettamente collegato.

Giustizia amministrativa202201104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a lavoro autonomo, con contestuale ritenuta insussistenza dei presupposti per il rinnovo del permesso per protezione umanitaria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Pistoia che aveva respinto l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per lavoro autonomo, ritenendo non idonea la documentazione a comprovare consistenza, provenienza e liceità del reddito e richiamando il parere della Commissione territoriale circa l'insussistenza dei presupposti per il rinnovo della protezione umanitaria. Ha dedotto: eccesso di potere per motivazione insufficiente e generica; carenza di istruttoria e omessa valutazione di fatti sopravvenuti ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, consistenti nell'assunzione con contratto di lavoro subordinato; violazione dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. 286/1998 e carenza di istruttoria per omessa valorizzazione dei legami affettivi e sociali instaurati in Italia, anche alla luce della giurisprudenza CEDU. L'amministrazione ha depositato gli atti del procedimento e una relazione evidenziando incongruenze nella documentazione reddituale, accertamenti presso Agenzia delle Entrate e INPS, mancata impugnazione della decisione della Commissione territoriale e precarietà della situazione alloggiativa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione depositata dal ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, pur non integrando una rituale rinuncia ai sensi dell'art. 84, commi 1, 2 e 3, c.p.a. perché non notificata alla controparte, è stata ritenuta comunque idonea ad attestare il venir meno dell'interesse a ricorrere, condizione dell'azione. In applicazione del principio dispositivo che governa il processo amministrativo, il giudice non ha esaminato nel merito i motivi relativi alla motivazione, all'istruttoria, ai fatti sopravvenuti e alla tutela dei legami familiari e sociali. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale della definizione del giudizio per improcedibilità.

  • art. 84, commi 1, 2 e 3, c.p.a.

    Disciplina le formalità della rinuncia al ricorso; la dichiarazione del ricorrente non le ha rispettate perché non è stata notificata alla controparte.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento quale disposizione applicabile alla definizione del giudizio.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di valutare i fatti sopravvenuti ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno; la questione non è stata esaminata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. 286/1998

    Invocato dal ricorrente in relazione alla tutela derivante dai legami affettivi e sociali e alla giurisprudenza CEDU; la questione non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • La dichiarazione con cui il ricorrente manifesta il sopravvenuto disinteresse alla decisione, pur non valendo come rituale rinuncia se priva delle formalità previste dall'art. 84 c.p.a., può attestare il venir meno dell'interesse a ricorrere e determinare l'improcedibilità del giudizio.
  • Nel processo amministrativo, quando viene meno una condizione dell'azione quale l'interesse concreto e attuale alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità senza esaminare i motivi di merito.
  • Il principio dispositivo consente di valorizzare la dichiarazione della parte circa il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, anche quando essa non produca gli effetti formali della rinuncia al ricorso.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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