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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07155/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non deducibile in sede di legittimità perché privo di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza d'appello e sostanzialmente reiterativo delle censure già respinte. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per furto in abitazione aggravato. Con un unico motivo ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 624-bis c.p., sostenendo che il furto commesso in un androne di edificio non potesse qualificarsi come furto in abitazione. La Corte di cassazione rileva però che il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già spiegato perché l'androne dell'edificio dovesse considerarsi pertinenza di un luogo di privata dimora; il ricorso si limita quindi a riproporre le medesime doglianze già formulate in appello, senza una critica argomentata specifica al decisum di secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    La norma è richiamata per affermare che il furto commesso nell'androne di un edificio può integrare il furto in abitazione quando tale spazio sia considerato pertinenza di un luogo di privata dimora, secondo la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 581 c.p.p.

    Il motivo di impugnazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta; la sua mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancata specificità dei motivi di impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    È richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso deve contenere una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già dedotte in appello è inammissibile se non si confronta con le ragioni poste a base della decisione di secondo grado.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a denunciare in modo generico una pretesa carenza o illogicità della motivazione senza indicare puntualmente gli errori logici o giuridici della pronuncia impugnata.
  • Ai fini dell'art. 624-bis c.p., la qualificazione del luogo come pertinenza di privata dimora può rendere configurabile il furto in abitazione anche se il fatto è commesso in spazi comuni dell'edificio, purché la motivazione di merito abbia adeguatamente spiegato tale qualificazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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