Ordinanza n. 1315/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del DM del Ministero dell’Interno del 22 marzo 2023, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell'Interno
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della domanda di concessione della cittadinanza italiana. Il TAR, rilevato che la causa rientra tra quelle potenzialmente definibili nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, ha chiesto a entrambe le parti di chiarire se persista l'interesse alla decisione, anche ai fini di un'eventuale definizione in rito. Il Collegio ha inoltre rilevato che non era stato depositato il fascicolo del procedimento amministrativo conclusosi con l'atto impugnato e che gli allegati prodotti dalla ricorrente recavano denominazioni generiche, non conformi alle regole tecniche del processo amministrativo telematico.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del diniego di cittadinanza. Ha disposto incombenti istruttori: entrambe le parti devono fornire chiarimenti sull'effettiva persistenza dell'interesse a ricorrere e segnalare eventuali circostanze idonee a definire il giudizio con una pronuncia in rito; il Ministero dell'Interno deve depositare il fascicolo del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a.; la ricorrente deve regolarizzare il deposito degli allegati secondo le norme tecniche sul processo amministrativo telematico, attribuendo a ciascun documento una denominazione specifica che ne rifletta il contenuto. Il termine assegnato per tutti gli adempimenti è di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Le generalità della ricorrente devono essere oscurate per ragioni di tutela dei dati personali.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base normativa nell'ambito della gestione della causa e degli adempimenti processuali.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del fascicolo del procedimento; il TAR ne ha disposto l'applicazione per acquisire il fascicolo relativo al diniego impugnato.
art. 72-bis c.p.a.
divieto di rinvio, salvo “eccezionali motivi”
Richiamato per evidenziare i limiti al differimento della trattazione nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
divieto di rinvio, salvo “eccezionali motivi”
Richiamato insieme all'art. 72-bis c.p.a. in relazione alla necessità di calendarizzare la causa e di evitare rinvii non giustificati da motivi eccezionali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a sostegno della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, la calendarizzazione della causa può essere subordinata alla verifica della persistente attualità dell'interesse a ricorrere, della completezza dell'istruttoria e della conformità degli atti alle regole del processo amministrativo telematico.
- Ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a., il giudice amministrativo può ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del fascicolo del procedimento quando tale documentazione sia necessaria per la compiuta istruzione della causa.
- La produzione di allegati con denominazioni generiche può essere oggetto di ordine di regolarizzazione, dovendo ciascun documento depositato telematicamente essere identificato con un nome specifico e coerente con il suo contenuto.
- Quando il giudice rileva la possibile sopravvenuta carenza dell'interesse a ricorrere o altre circostanze idonee a definire il giudizio in rito, può onerare entrambe le parti di fornire chiarimenti prima della trattazione definitiva.
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