Cassazione Penale, Sentenza n. 33138/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal giudice per le indagini preliminari. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 291, comma 1, e 293, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizi motivazionali, sostenendo che il pubblico ministero avesse illegittimamente ritardato la disponibilità dei file audio delle intercettazioni utilizzate a fondamento della misura. La difesa ha affermato di avere richiesto le registrazioni e sollecitato il relativo rilascio prima dell'udienza di riesame, lamentando che il Tribunale avesse introdotto indebitamente il requisito della specifica indicazione della finalità di proporre il riesame e che l'autorizzazione interna all'estrazione, non comunicata al difensore, non fosse sufficiente. Ha quindi dedotto la nullità generale a regime intermedio derivante dalla lesione del diritto di difesa. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 273, 292, comma 2-ter, e 309 cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che, espunte le intercettazioni, il residuo quadro indiziario non fosse sufficiente e che il Tribunale avrebbe omesso la prova di resistenza. Le censure riguardavano diversi capi dell'imputazione, fondati, secondo la difesa, essenzialmente o esclusivamente sul materiale captativo, nonché la valutazione di fonti dichiarative, sentenze irrevocabili relative al radicamento territoriale di una consorteria mafiosa, l'identificazione dell'indagato quale interlocutore e una contestata tentata estorsione ai danni di una persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, disponendo gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Quanto al primo motivo, ha riconosciuto che il difensore ha diritto di accedere alle registrazioni delle intercettazioni poste a fondamento della misura cautelare e che la lesione di tale diritto può integrare una nullità generale a regime intermedio, con conseguente inutilizzabilità delle trascrizioni nel limitato giudizio cautelare e necessità della prova di resistenza. Tuttavia, ha escluso nel caso concreto la nullità, poiché la difesa non aveva dimostrato una tempestiva e diligente attivazione: la richiesta riguardava indistintamente 654 progressivi relativi a più indagati, non indicava tempestivamente l'urgenza connessa al riesame e non risultava che i difensori avessero verificato la concreta disponibilità dei supporti dopo le autorizzazioni del pubblico ministero. Il pubblico ministero, secondo gli accertamenti del Tribunale, si era progressivamente attivato in relazione alle richieste ricevute. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la prova di resistenza presuppone l'accertamento della patologia denunciata, mentre il Tribunale aveva ritenuto legittimamente utilizzabili le intercettazioni; pertanto non era tenuto a espungerle dal compendio. Le ulteriori censure sono state ritenute aspecifiche, manifestamente infondate o non consentite in sede di legittimità, perché dirette a sollecitare una diversa valutazione del materiale indiziario. La Corte ha inoltre ribadito che i gravi indizi richiesti per la misura cautelare implicano una qualificata probabilità di responsabilità, non la prova oltre ogni ragionevole dubbio richiesta per la condanna definitiva.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
La lesione del diritto di difesa derivante dal mancato accesso alle registrazioni delle intercettazioni utilizzate per la misura cautelare integra una nullità di ordine generale a regime intermedio.
art. 180 c.p.p.
Richiamato quale norma sul regime di deducibilità e sanatoria della nullità a regime intermedio.
art. 182 c.p.p.
Richiamato quale norma sul regime di deducibilità e sanatoria della nullità a regime intermedio.
art. 183 c.p.p.
Richiamato quale norma sul regime di deducibilità e sanatoria della nullità a regime intermedio.
art. 268 c.p.p.
Garantisce, secondo la lettura costituzionalmente orientata richiamata dalla Corte, l'accesso alle registrazioni delle intercettazioni, non surrogabile dalle sole trascrizioni di polizia giudiziaria.
art. 271 c.p.p.
Le ipotesi di inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni sono tassative; la lesione del diritto di accesso non determina, in sé, l'inutilizzabilità tecnica degli esiti, ma incide sul loro impiego nel giudizio cautelare.
art. 291, comma 1, c.p.p.
Individua i verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate cui il difensore ha diritto di accedere nell'ambito della richiesta cautelare.
art. 292, comma 2-ter, c.p.p.
Richiamato in relazione ai requisiti motivazionali dell'ordinanza cautelare e alla valutazione del quadro indiziario.
art. 293, comma 3, c.p.p.
"il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni"
Riconosce espressamente il diritto del difensore di esaminare, copiare e ottenere la trasposizione delle registrazioni utilizzate a fondamento della misura cautelare.
art. 309 c.p.p.
Disciplina il riesame delle misure cautelari; la richiesta di accesso alle registrazioni deve essere tempestiva e formulata in modo da consentire al pubblico ministero di rendere effettivo il diritto di difesa prima della decisione.
art. 273 c.p.p.
Ai fini cautelari richiede gravi indizi di colpevolezza, intesi come elementi idonei a fondare una qualificata probabilità di responsabilità, non come prova oltre ogni ragionevole dubbio.
art. 238-bis c.p.p.
Le sentenze irrevocabili possono contribuire a dimostrare l'esistenza e il radicamento territoriale di un'associazione mafiosa, quando ricorrono continuità territoriale, finalistica e almeno parziale soggettiva, senza oblio della connotazione mafiosa.
art. 606 c.p.p.
Delimita il controllo di legittimità: non sono ammissibili censure che, anche formalmente riferite alla motivazione, sollecitino una rivalutazione di merito degli elementi probatori.
art. 616 c.p.p.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamato per gli adempimenti conseguenti alla decisione.
Massime di principio
- Il diritto del difensore di accedere alle registrazioni delle intercettazioni utilizzate a fondamento di una misura cautelare è autonomo rispetto alla trasmissione degli atti al Tribunale del riesame e non è soddisfatto dalla disponibilità dei soli brogliacci o dalla mera autorizzazione interna all'estrazione delle copie.
- Il rifiuto o il ritardo ingiustificato nell'accesso alle registrazioni può integrare una nullità generale a regime intermedio per violazione del diritto di difesa; tale vizio incide sull'utilizzabilità del materiale nel giudizio cautelare, non sulla validità originaria dell'attività di intercettazione o sull'inutilizzabilità tecnica degli esiti ai sensi dell'art. 271 c.p.p.
- La deduzione della nullità per mancato accesso alle registrazioni presuppone che la difesa dimostri una richiesta tempestiva, specifica e diligente, formulata in tempo utile rispetto all'udienza di riesame e idonea a consentire al pubblico ministero di individuare le captazioni e approntarne le copie.
- Dopo avere ottenuto l'autorizzazione, il difensore deve attivarsi diligentemente per acquisire materialmente i supporti; non grava sugli uffici l'obbligo di recapitarli o di comunicare autonomamente la loro disponibilità. La nullità ricorre solo se l'organo requirente non assicura la concreta fruibilità dei supporti o se il difensore dimostra di essersi diligentemente attivato senza riuscire a reperirli.
- La prova di resistenza deve essere svolta solo dopo l'accertamento della patologia che rende non utilizzabile, nel giudizio cautelare, l'elemento probatorio. Se il giudice ritiene legittimamente utilizzabili le intercettazioni, non è tenuto a verificare il quadro indiziario espungendo tali elementi.
- La nozione di gravi indizi di colpevolezza richiesta per l'applicazione di una misura cautelare esprime una qualificata probabilità di responsabilità e non coincide con la prova necessaria per la condanna definitiva; non è quindi richiesta la dimostrazione oltre ogni ragionevole dubbio.
- In sede di legittimità la valutazione del peso degli indizi è censurabile solo per carenza, incompletezza, illogicità o contraddittorietà della motivazione e per violazione dei criteri giuridici di valutazione; non è ammissibile una richiesta di rivalutazione del merito delle risultanze già esaminate dal giudice cautelare.
- L'esistenza e il radicamento territoriale di un'associazione mafiosa possono essere desunti da sentenze irrevocabili relative a fatti verificatisi nella medesima realtà territoriale, purché risultino continuità delle finalità, almeno parziale identità soggettiva e assenza di un intervallo temporale tale da far venir meno la memoria della connotazione mafiosa del gruppo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33026/2026 del 08/09/2026
- Sentenza penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33027/2026 del 08/09/2026
- Sentenza penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33028/2026 del 08/09/2026
- Sentenza penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33031/2026 del 08/09/2026
- Sentenza penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33032/2026 del 08/09/2026
- Sentenza penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33034/2026 del 08/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →