Cassazione Penale, Sentenza n. 23045/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 23/11/2022 che aveva limitato l'applicazione della misura interdittiva al periodo di 6 mesi e al solo capo 24 dell'imputazione (favoreggiamento personale a vantaggio di Massimo Grifoni). Il ricorrente censurava la sussistenza della gravità indiziaria rispetto al capo 24 (contestata in relazione a contatti con il curatore, al suggerimento di costituire nuova società e alla presunta sollecitazione al curatore per una relazione "soft"), nonché l'insussistenza delle esigenze cautelari fondate sul prestigio professionale e sulla molteplicità degli addebiti e la mancata motivazione sulla congruità della durata della misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che il Tribunale avesse travisato le prove: non risultava che Pilla avesse indotto il curatore a redigere una relazione ex art.33 legge fall. "soft" e la costituzione della nuova società non era stata nemmeno inserita nell'imputazione relativa al capo 24 (potendo costituire semmai profilo di concorso in bancarotta distrattiva non contestato cautelarmente). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata per consentire un nuovo giudizio (annullamento senza decisione nel merito).
Norme richiamate
Sentenza Sezioni Unite n. 11 del 22/03/2000 (Audino)
Principio secondo cui la Corte di cassazione, nel sindacare la motivazione del tribunale del riesame su gravità indiziaria, deve verificare che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità del quadro indiziario e controllare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto; tuttavia tale sindacato non si estende a una rivalutazione libera degli elementi di fatto, salvo il caso di travisamento della prova.
Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 (Tiana)
Conferma della limitazione del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito salvo i limiti indicati dalle Sezioni unite; richiamata per il principio di corretto controllo della motivazione del tribunale del riesame.
Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 (Mazzelli)
Ulteriore richiamo interpretativo sul limite della revisione in cassazione delle valutazioni indizianti compiute dal giudice del riesame, ribadendo i criteri di sindacabilità e le eccezioni per travisamento della prova.
Art. 33 legge fallimentare
Richiamato nel contesto della 'relazione' che il curatore poteva predisporre; la Corte ha ritenuto che non vi fosse prova che Pilla avesse indotto il curatore a redigere una relazione "soft" ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- La gravità indiziaria richiesta per misure cautelari deve essere adeguatamente motivata dal giudice di merito: la Corte di cassazione verifica la congruenza logico‑giuridica della motivazione, ma non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione degli elementi di fatto salvo nei casi di chiaro travisamento della prova.
- Distinguere tra favoreggiamento personale e concorso nei reati principali: comportamenti che attengono alla partecipazione o al concorso in reati (es. distrazione di beni) possono integrare fattispecie diverse rispetto al mero favoreggiamento e devono essere contestati e valutati separatamente prima di fondare una misura cautelare.
- Per fondare esigenze cautelari come il pericolo di reiterazione non sono sufficienti asserzioni generiche basate sul prestigio professionale o sulla mera molteplicità degli addebiti; è necessaria una motivazione concreta e specifica che dimostri il rischio di recidiva di analoghe condotte.
- La durata e la congruità della misura interdittiva devono essere motivate concretamente rispetto agli elementi di fatto e all'intensità del quadro indiziario: motivazioni generiche sulla 'gravità' non sono sufficienti.
- Se emergono elementi probatori che mostrano un travisamento delle risultanze (es. mancanza di prova di un'induzione o di un'azione specifica attribuita all'indagato), la cassazione può annullare l'ordinanza e rinviare per un nuovo esame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22678/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22679/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22680/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22681/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22682/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22684/2023 del 25/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →