Sentenza del 25/03/2015 n. 5973 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ascit ha impugnato la sentenza della CTR Toscana sostenendo che il direttore generale, pur non essendo il legale rappresentante della società e pur non avendo la rappresentanza processuale, disponeva di poteri delegati sufficientemente ampi per sottoscrivere gli avvisi di accertamento TIA. In particolare, la delega gli attribuiva il potere di compiere tutti gli atti relativi all'emissione e alla riscossione delle fatture, nonché di definire le controversie in sede di accertamento con adesione, anche concedendo dilazioni di pagamento. Secondo Ascit, tali poteri comprendevano necessariamente anche la determinazione dell'imponibile, il recupero della base imponibile e l'emissione degli avvisi di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Ascit, ritenendo che i poteri delegati al direttore generale comprendessero anche gli atti necessari e propedeutici all'esecuzione delle attività espressamente affidategli. Il potere di gestire la fatturazione TIA e di definire o persino annullare gli accertamenti con adesione implica logicamente anche il potere di emettere gli avvisi di accertamento. La sentenza della CTR Toscana è stata quindi cassata e la causa rinviata a una diversa sezione della stessa CTR, che dovrà decidere nuovamente anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 1387 cod. civ.
La norma è richiamata in materia di rappresentanza. La Corte ha ritenuto che il potere rappresentativo del direttore generale possa derivare non solo da una previsione espressa, ma anche dalla natura delle funzioni e degli incarichi conferiti.
Art. 2396 cod. civ.
La disposizione è richiamata con riferimento all'ambito della responsabilità del direttore generale, ma non costituisce il fondamento principale della decisione sul potere di firma.
Art. 1708, comma 1, cod. civ.
Nel mandato, l'incarico comprende non solo gli atti espressamente indicati, ma anche quelli giuridici o materiali necessari per il loro compimento. La Corte ha applicato questo principio alle deleghe attribuite al direttore generale.
Art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.
La Corte ha ritenuto sufficientemente specifico il ricorso di Ascit, poiché indicava il luogo di produzione della visura camerale e ne trascriveva il contenuto rilevante, consentendo il controllo della censura.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Il ricorso è stato proposto per violazione o falsa applicazione delle norme civilistiche sulla rappresentanza e sui poteri del direttore generale.
Massime di principio
- La mancata attribuzione della rappresentanza processuale al direttore generale non esclude automaticamente il suo potere di sottoscrivere atti amministrativi o impositivi, se tale potere deriva dalle funzioni e dalle deleghe ricevute.
- Una delega deve essere interpretata in modo funzionale: se attribuisce un'attività principale, comprende anche gli atti giuridici e materiali necessari o strettamente connessi alla sua esecuzione.
- Il potere di gestire la fatturazione e di definire, ridurre o annullare accertamenti può implicare anche il potere di emettere gli atti di accertamento, quando questi siano il presupposto logico delle attività delegate.
- Per valutare la validità della firma di un dirigente occorre distinguere tra rappresentanza processuale, rappresentanza generale e poteri amministrativi o negoziali specificamente delegati.
- In casi analoghi è essenziale produrre e trascrivere integralmente le deleghe, lo statuto e gli atti societari rilevanti, così da consentire al giudice di verificare concretamente l'estensione dei poteri conferiti.
- La decisione non ha stabilito la validità del trasferimento dal Comune alla società del potere impositivo TIA: ha deciso soltanto sull'estensione dei poteri interni attribuiti al direttore generale.
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