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Sentenza

Sentenza del 25/03/2015 n. 62 - Comm. Trib. Prov. Prato

Rimborso Iva - Prescrizione decennale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che il diritto al rimborso dell'IVA risultante dalla dichiarazione si prescrive in dieci anni. Non si applica, quindi, il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 21 del D.lgs. 546/1992. La decisione è conforme a Cass. 1 ottobre 2014, n. 20678.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il termine entro il quale il contribuente può chiedere il rimborso dell'IVA risultante dalla dichiarazione. Il punto centrale era stabilire se si applicasse il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 21 del D.lgs. 546/1992 oppure il termine ordinario di prescrizione decennale.

Norme richiamate

  • Art. 21 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il termine biennale di decadenza previsto per determinate domande di rimborso non si applica al rimborso dell'IVA risultante dalla dichiarazione, quando il relativo diritto è già esposto e riconoscibile in dichiarazione.

  • Prescrizione ordinaria decennale

    Il diritto al rimborso dell'IVA risultante dalla dichiarazione è soggetto al termine ordinario di prescrizione di dieci anni, anziché al termine biennale di decadenza.

  • Cassazione civile, 1 ottobre 2014, n. 20678

    La pronuncia è richiamata come precedente conforme al principio secondo cui il rimborso IVA risultante dalla dichiarazione soggiace alla prescrizione decennale.

Massime di principio

  • Quando il credito IVA è esposto nella dichiarazione, la relativa richiesta di rimborso è normalmente soggetta alla prescrizione ordinaria decennale e non al termine di decadenza biennale dell'art. 21 del D.lgs. 546/1992.
  • La distinzione tra prescrizione e decadenza è determinante: la prescrizione decennale riguarda il diritto già sorto, mentre la decadenza biennale opera solo nei casi in cui sia applicabile una specifica disciplina per la presentazione della domanda.
  • La presenza del credito nella dichiarazione non elimina la necessità di verificare le modalità procedurali e la documentazione richieste per ottenere concretamente il rimborso.
  • Il principio deve essere applicato con cautela, verificando la natura del credito e l'eventuale esistenza di norme speciali o di precedenti giurisprudenziali riferiti alla specifica fattispecie.

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