Sentenza del 25/03/2015 n. 62 - Comm. Trib. Prov. Prato
Rimborso Iva - Prescrizione decennale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che il diritto al rimborso dell'IVA risultante dalla dichiarazione si prescrive in dieci anni. Non si applica, quindi, il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 21 del D.lgs. 546/1992. La decisione è conforme a Cass. 1 ottobre 2014, n. 20678.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il termine entro il quale il contribuente può chiedere il rimborso dell'IVA risultante dalla dichiarazione. Il punto centrale era stabilire se si applicasse il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 21 del D.lgs. 546/1992 oppure il termine ordinario di prescrizione decennale.
Norme richiamate
Art. 21 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il termine biennale di decadenza previsto per determinate domande di rimborso non si applica al rimborso dell'IVA risultante dalla dichiarazione, quando il relativo diritto è già esposto e riconoscibile in dichiarazione.
Prescrizione ordinaria decennale
Il diritto al rimborso dell'IVA risultante dalla dichiarazione è soggetto al termine ordinario di prescrizione di dieci anni, anziché al termine biennale di decadenza.
Cassazione civile, 1 ottobre 2014, n. 20678
La pronuncia è richiamata come precedente conforme al principio secondo cui il rimborso IVA risultante dalla dichiarazione soggiace alla prescrizione decennale.
Massime di principio
- Quando il credito IVA è esposto nella dichiarazione, la relativa richiesta di rimborso è normalmente soggetta alla prescrizione ordinaria decennale e non al termine di decadenza biennale dell'art. 21 del D.lgs. 546/1992.
- La distinzione tra prescrizione e decadenza è determinante: la prescrizione decennale riguarda il diritto già sorto, mentre la decadenza biennale opera solo nei casi in cui sia applicabile una specifica disciplina per la presentazione della domanda.
- La presenza del credito nella dichiarazione non elimina la necessità di verificare le modalità procedurali e la documentazione richieste per ottenere concretamente il rimborso.
- Il principio deve essere applicato con cautela, verificando la natura del credito e l'eventuale esistenza di norme speciali o di precedenti giurisprudenziali riferiti alla specifica fattispecie.
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