Sentenza del 25/03/2015 n. 114 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIn sede di riassunzione, la Commissione Tributaria Regionale ha condiviso i principi indicati dalla Corte di Cassazione, ha confermato l'avviso di accertamento e ha dichiarato dovute le imposte relative al periodo dal 1 marzo 1997 al 31 dicembre 1997. Il contribuente non si è costituito. Le spese dei diversi gradi di giudizio sono state compensate, quindi ciascuna parte ha sostenuto le proprie spese.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un accertamento relativo all'anno d'imposta 1997, dal quale risultava l'omessa contabilizzazione di ricavi per euro 1.161.347,00. La società aveva impugnato l'accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che aveva respinto il ricorso; in appello, la Commissione Tributaria Regionale aveva invece annullato l'atto. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione in Cassazione, sostenendo, tra l'altro, la violazione degli articoli 1 e 2 del D.Lgs. 546/1992, poiché il giudice tributario avrebbe dovuto determinare le imposte effettivamente dovute, anziché limitarsi ad annullare l'accertamento. La Corte di Cassazione ha accolto questo motivo, rilevando che il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito, volto a definire il rapporto tributario e a quantificare la pretesa fiscale.
Norme richiamate
Articoli 1 e 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il giudizio tributario non si connota come un giudizio di impugnazione-annullamento, bensì come un giudizio di impugnazione-merito.
Il giudice tributario non deve necessariamente limitarsi ad annullare o confermare formalmente l'atto impositivo, ma deve esaminare il rapporto tributario e, quando possibile, determinare la pretesa fiscale effettivamente dovuta, sostituendo la propria decisione all'accertamento dell'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice deve, ove possibile, pronunciarsi nel merito del rapporto fiscale e quantificare le imposte dovute, anziché limitarsi a un annullamento formale dell'atto.
- L'annullamento integrale dell'accertamento può essere inappropriato quando dagli atti risultano elementi sufficienti per determinare, anche solo parzialmente, la pretesa tributaria.
- A seguito di un rinvio disposto dalla Cassazione, il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte.
- La mancata costituzione del contribuente nel giudizio di riassunzione lascia senza contestazione le richieste dell'Amministrazione, ma la decisione deve comunque fondarsi sugli atti e sui principi applicabili.
- La compensazione delle spese significa che non vi è una condanna di una parte a rimborsare le spese processuali dell'altra.
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