Sentenza del 25/03/2015 n. 46 - Corte Costituzionale
FINANZA REGIONALE - Previsione di deduzioni- Ricorso della Regione siciliana - Lamentata introduzione meccanismi sanzionatori in caso di inosservanza del patto di stabilità - Asserita violazione statuto speciale regionale - Asserita lesione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Questione già decisa - Non fondatezza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione siciliana ha contestato l’art. 1, commi 461, 462, 463 e 464, della legge n. 228 del 2012, che imponevano obblighi di certificazione sul rispetto del patto di stabilità interno e prevedevano sanzioni in caso di violazione. Secondo la ricorrente, l’estensione di tali meccanismi alle autonomie speciali, effettuata unilateralmente dallo Stato e senza accordo con la Regione, avrebbe violato gli artt. 36 e 43 dello Statuto siciliano, il principio pattizio e l’autonomia finanziaria regionale, anche perché le sanzioni avrebbero inciso negativamente sul bilancio regionale. La Regione richiamava inoltre la precedente sentenza n. 219 del 2013, relativa a una disciplina analoga.
La decisione
La Corte costituzionale ha riunito i giudizi. Per la Regione siciliana ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, trasferendole anche sul testo modificato dei commi 461 e 462. Ha stabilito che i principi statali di coordinamento della finanza pubblica si applicano, di regola, anche alle autonomie speciali e che il principio dell’accordo, pur normalmente privilegiato, non si estende necessariamente ai meccanismi sanzionatori per la violazione del patto di stabilità. Lo Stato può quindi introdurre unilateralmente sanzioni definitive, purché non manifestamente irragionevoli e proporzionate. L’incidenza negativa sul bilancio regionale è connaturata alla funzione sanzionatoria e non costituisce, di per sé, violazione dell’autonomia statutaria. Le questioni delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Trentino-Alto Adige sono state dichiarate cessate per rinuncia conseguente ad accordi con il Governo; il ricorso della Valle d’Aosta è stato dichiarato inammissibile per vizi nella delibera autorizzativa.
Norme richiamate
Art. 1, commi 461-465, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Disposizioni relative alla certificazione del rispetto del patto di stabilità interno e alle sanzioni per la sua violazione.
Le disposizioni possono applicarsi anche alle autonomie speciali e consentono allo Stato di prevedere obblighi di certificazione e misure sanzionatorie per il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
Art. 1, commi 502-504, legge 27 dicembre 2013, n. 147
Modifiche ai commi 461, 462 e abrogazione del comma 463 della legge n. 228 del 2012.
Le modifiche normative non hanno eliminato l’interesse alla decisione, poiché le disposizioni originarie avevano prodotto effetti e, per i commi modificati, il contenuto sostanziale della disciplina sanzionatoria era rimasto applicabile.
Art. 36 dello Statuto della Regione siciliana, r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455
La tutela dell’autonomia finanziaria regionale non impedisce l’applicazione di sanzioni statali legittimamente previste per la violazione di obblighi di coordinamento della finanza pubblica.
Art. 43 dello Statuto della Regione siciliana, r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455
Il principio pattizio e le procedure di attuazione statutaria non richiedono necessariamente un accordo preventivo per l’introduzione di sanzioni statali connesse alla violazione del patto di stabilità.
Art. 117, terzo comma, della Costituzione
La disciplina statale dei principi di coordinamento della finanza pubblica può riguardare anche le Regioni a statuto speciale, inclusa la definizione delle conseguenze della violazione degli obiettivi finanziari.
Sentenze della Corte costituzionale n. 219 del 2013 e n. 155 del 2011
I margini costituzionalmente tutelati dell’autonomia finanziaria e organizzativa della Regione si riducono, quando essa ha trasgredito agli obblighi legittimamente imposti dalla legislazione dello Stato, al fine di garantire la tenuta della finanza pubblica allargata.
La violazione di obblighi finanziari statali legittimi giustifica una compressione dell’autonomia regionale e l’applicazione di misure sanzionatorie efficaci e deterrenti.
Massime di principio
- Le autonomie speciali non sono automaticamente sottratte alle regole statali di coordinamento della finanza pubblica: tali regole possono applicarsi anche a Regioni e Province autonome.
- Il principio dell’accordo con l’autonomia speciale può essere richiesto per la definizione di determinati assetti finanziari, ma non necessariamente per disciplinare le sanzioni conseguenti alla violazione di obblighi già legittimamente imposti.
- Una sanzione che incide negativamente sul bilancio regionale non viola di per sé l’autonomia finanziaria, perché l’effetto pregiudizievole è normalmente parte della funzione sanzionatoria.
- Le sanzioni possono avere efficacia definitiva e non devono necessariamente essere introdotte solo in via provvisoria in attesa di norme di attuazione statutaria.
- La legittimità delle sanzioni resta subordinata ai limiti della ragionevolezza, della proporzionalità e dell’effettiva finalità di compensazione o deterrenza.
- Nei giudizi costituzionali promossi in via principale, la delibera dell’organo regionale che autorizza il ricorso deve indicare in modo autonomo e preciso i parametri costituzionali violati; un rinvio generico ad altri atti può comportare l’inammissibilità.
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