Sentenza del 25/03/2015 n. 116 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava l'omesso versamento delle ritenute IRPEF e dell'addizionale regionale sulle retribuzioni corrisposte al personale dipendente nell'anno 2003, in violazione dell'art. 23 del DPR n. 600/1973, irrogando una sanzione di 1.371 euro. L'Ufficio sosteneva inoltre che l'associazione, apparentemente senza scopo di lucro, svolgesse in realtà un'attività commerciale, anche in ragione dell'affitto di un ramo d'azienda costituito da una palestra già organizzata, e che quindi non potesse beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge n. 133/1999 e dall'art. 111 del TUIR. L'associazione contestava la qualificazione commerciale dell'attività, sostenendo che i servizi fossero riservati ai soci e svolti nell'ambito degli scopi istituzionali, senza distribuzione di utili.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, che aveva annullato l'atto di contestazione. Il Collegio ha ritenuto insufficienti gli elementi prodotti dall'Ufficio, basati principalmente su indizi, presunzioni e irregolarità formali, senza adeguati riscontri contabili. È stato affermato che l'affitto di una struttura già organizzata non modifica, di per sé, la natura soggettiva dell'associazione né dimostra lo svolgimento di attività lucrativa. Per negare lo status agevolato occorre provare l'esistenza di un lucro soggettivo, ossia la distribuzione diretta o indiretta di utili, non il solo eventuale lucro oggettivo derivante dall'attività. L'atto è stato quindi annullato per mancanza dei presupposti di legge. Le spese dei giudizi sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 23 del DPR n. 600/1973
Prevede gli obblighi del sostituto d'imposta relativi alle ritenute sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti. L'Agenzia contestava la violazione di tale disposizione, ma la pretesa è stata ritenuta non adeguatamente dimostrata.
Art. 111 del TUIR, oggi art. 148
Per le associazioni sportive dilettantistiche non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti...
I corrispettivi versati dagli associati per attività direttamente collegate agli scopi istituzionali possono non assumere rilevanza commerciale quando ricorrono i requisiti soggettivi e statutari previsti dalla norma.
Legge n. 133/1999
Richiamata quale fonte delle agevolazioni fiscali invocate dall'associazione sportiva dilettantistica. L'applicazione dei benefici dipende dalla permanenza dei requisiti sostanziali dell'ente e dall'assenza di distribuzione, anche indiretta, di utili.
Art. 2729 del codice civile
Le presunzioni semplici possono fondare la prova solo se gravi, precise e concordanti. Nel caso concreto gli indizi valorizzati dall'Ufficio non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare la natura lucrativa dell'associazione.
Art. 111 della Costituzione
Richiamato dall'Agenzia in relazione al difetto di motivazione della sentenza, ma la censura non è stata accolta.
Art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato dall'Agenzia per sostenere la carenza di motivazione della sentenza di primo grado. Anche tale doglianza è stata respinta.
Massime di principio
- Per disconoscere il regime fiscale agevolato di un'associazione sportiva dilettantistica non basta dimostrare che l'attività abbia caratteristiche organizzate, economiche o commerciali: occorre provare concretamente la distribuzione diretta o indiretta di utili o altri elementi incompatibili con l'assenza di lucro soggettivo.
- L'affitto di un'azienda o di una palestra già organizzata non determina automaticamente la natura commerciale dell'attività svolta dal nuovo gestore; occorre valutare l'effettivo utilizzo della struttura, i destinatari dei servizi, lo statuto e la concreta gestione associativa.
- I pagamenti effettuati dai soci possono conservare natura istituzionale e non commerciale quando riguardano attività direttamente connesse agli scopi associativi e sono rispettati i requisiti normativi, statutari e organizzativi.
- Le contestazioni fiscali fondate su presunzioni o rilievi formali devono essere supportate da elementi gravi, precisi e concordanti, oltre che da riscontri contabili idonei a dimostrare la reale natura lucrativa dell'attività.
- La regolare partecipazione dei soci alla vita associativa, l'effettivo funzionamento degli organi sociali, l'affiliazione sportiva e la destinazione dei servizi esclusivamente agli associati sono elementi rilevanti per valutare la genuinità dell'ente, ma devono essere coerenti con la gestione concreta e con la documentazione contabile.
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