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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/326

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/326 della Commissione, del 25 febbraio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Frankfurter Grüne Soße/Frankfurter Grie Soß (IGP)]

Normativa europea32016R0326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione come indicazione geografica protetta (IGP) della denominazione "Frankfurter Grüne Soße"/"Frankfurter Grie Soß". La Commissione prende atto che la domanda presentata dalla Germania è stata pubblicata e che non sono state notificate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’iscrizione produce effetti in tutti gli Stati membri e rende la denominazione tutelata a livello unionale.

Iscrizione nel registro UE delle indicazioni geografiche protette della denominazione "Frankfurter Grüne Soße"/"Frankfurter Grie Soß" come IGP.

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, ai fini della protezione unionale, della denominazione "Frankfurter Grüne Soße"/"Frankfurter Grie Soß" per un prodotto agricolo/alimentare classificato nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. L'effetto è diretto in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Non contiene esclusioni specifiche, ma presuppone che non siano state presentate opposizioni nel procedimento di registrazione.

Registrazione IGP di "Frankfurter Grüne Soße"/"Frankfurter Grie Soß"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/326 della Commissione registra la denominazione "Frankfurter Grüne Soße"/"Frankfurter Grie Soß" nel registro delle DOP e IGP come indicazione geografica protetta. L’atto si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà atto dell’assenza di opposizioni alla domanda pubblicata.

Contesto procedurale

La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base per l’adozione del regolamento di esecuzione. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dalla Germania era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la Commissione procede alla registrazione.

Oggetto della registrazione

L’articolo 1 dispone che la denominazione "Frankfurter Grüne Soße"/"Frankfurter Grie Soß" è registrata come IGP. La denominazione è riferita a un prodotto classificato nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Entrata in vigore ed efficacia diretta

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente protezione unitaria della denominazione nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L'articolo 1 dispone la registrazione della denominazione "Frankfurter Grüne Soße"/"Frankfurter Grie Soß" come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base procedurale e assenza di opposizioni

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dalla Germania è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione deve essere registrata.

Entrata in vigore ed efficacia

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti alimentariindicazioni geograficheregimi di qualità

Testo integrale

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