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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/277

Regolamento (UE) 2016/277 del Consiglio, del 25 febbraio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

Normativa europea32016R0277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul quadro sanzionatorio dell'Unione nei confronti della Bielorussia, modificando il regolamento (CE) n. 765/2006. In particolare, mantiene il congelamento dei beni per quattro persone elencate nell'allegato I e sopprime il regime di sospensione che riguardava le persone e le entità dell'allegato IV. Il testo elimina inoltre alcune disposizioni interne del regolamento base, con effetto immediato dall'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica del regolamento (CE) n. 765/2006 sulle misure restrittive nei confronti della Bielorussia, con soppressione di alcune disposizioni e dell'allegato IV.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri e, per effetto della sua natura di regolamento, direttamente agli operatori economici e agli altri soggetti tenuti al rispetto delle misure restrittive dell'Unione nei confronti della Bielorussia. Incide sul regime di congelamento dei beni previsto dal regolamento (CE) n. 765/2006, in particolare con riferimento alle persone e entità già inserite negli allegati di tale atto. Le modifiche riguardano la rimozione della sospensione del congelamento per le persone e le entità elencate nell'allegato IV e la soppressione di una disposizione dell'articolo 2, paragrafo 6, e dell'articolo 8 ter.

Modifica del regolamento (CE) n. 765/2006 sulle misure restrittive nei confronti della Bielorussia

Il regolamento in esame aggiorna il regime di misure restrittive dell'Unione nei confronti della Bielorussia, intervenendo sul regolamento (CE) n. 765/2006. La modifica si fonda sull'articolo 215 TFUE ed è adottata in collegamento con la decisione 2012/642/PESC, nell'ottica di garantire un'applicazione uniforme delle sanzioni in tutti gli Stati membri.

Contesto e finalità

Dal preambolo emerge che il regolamento base prevede il congelamento delle attività del presidente Lukashenko, di determinati funzionari bielorussi, di persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, nonché di persone ed entità che beneficiano o sostengono il regime, anche mediante supporto finanziario o materiale. La modifica del 2016 è finalizzata a mantenere il congelamento dei beni per alcune persone e a rimuovere il regime di sospensione previsto per i soggetti dell'allegato IV.

Misure sostanziali

Il considerando 2 chiarisce che il congelamento dei beni deve continuare ad applicarsi a quattro persone elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006. Il considerando 3 dispone invece che tutte le persone e le entità inserite nell'allegato IV, per le quali il congelamento era stato sospeso, siano cancellate dall'elenco e che cessi la sospensione dell'applicazione del divieto.

Modifiche apportate al regolamento (CE) n. 765/2006

L'articolo 1 interviene in modo puntuale sul testo del regolamento base, sopprimendo:

  • l'articolo 2, paragrafo 6;
  • l'articolo 8 ter;
  • l'allegato IV.

Tali soppressioni eliminano le basi normative del regime di sospensione precedentemente applicabile ad alcune persone ed entità colpite dalle misure restrittive.

Entrata in vigore ed efficacia

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce la propria obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato per gli operatori soggetti al regime sanzionatorio.

Disposizioni principali

Conferma del congelamento dei beni

Il considerando 2 precisa che l'applicazione del congelamento dei beni deve essere mantenuta per quattro persone elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.

Soppressione della sospensione e dell'allegato IV

Il considerando 3 stabilisce che tutte le persone e le entità elencate nell'allegato IV, per le quali il congelamento dei beni era stato sospeso, devono essere cancellate e che va cessata la sospensione dell'applicazione del divieto.

Modifiche al regolamento (CE) n. 765/2006

L'articolo 1 dispone la soppressione dell'articolo 2, paragrafo 6, dell'articolo 8 ter e dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 765/2006.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittivebeni congelatirelazioni esterne

Testo integrale

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