Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/262

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/262 della Commissione, del 25 febbraio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32016R0262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame dalla Repubblica popolare cinese, ritenute oggetto di dumping e causa di un notevole pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione conclude che esistono forti sottoquotazioni di prezzo, margini di dumping molto elevati e un nesso causale con il deterioramento economico del produttore dell’Unione. Le misure sono ritenute conformi all’interesse dell’Unione e si applicano per sei mesi, con garanzia all’importazione e possibilità di osservazioni da parte delle parti interessate.

Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di aspartame (N-L-α-aspartil-L-fenilalanina-1-metil estere; CAS RN 22839-47-0), attualmente classificato al codice NC ex 2924 29 98 e al corrispondente codice TARIC 2924299805, originario della Repubblica popolare cinese. La misura riguarda il prodotto importato da specifici produttori esportatori cinesi elencati nel regolamento e, in mancanza, tutte le altre società. L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. Il regolamento si applica per sei mesi dalla sua entrata in vigore; resta ferma la possibilità per le parti interessate di presentare osservazioni entro 25 giorni dall’entrata in vigore.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/262: dazio antidumping provvisorio sull’aspartame originario della RPC

Il regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese. La Commissione lo adotta dopo aver accertato dumping, notevole pregiudizio per l’industria dell’Unione, nesso causale tra le importazioni cinesi e il pregiudizio e conformità delle misure all’interesse dell’Unione.

Ambito dell’inchiesta e prodotto interessato

L’inchiesta, avviata il 30 maggio 2015 su denuncia del produttore unionale allora denominato Ajinomoto Sweeteners Europe S.A.S., riguarda l’aspartame (N-L-α-aspartil-L-fenilalanina-1-metil estere; CAS RN 22839-47-0) originario della RPC. Il prodotto è attualmente classificato al codice NC ex 2924 29 98 e al codice TARIC 2924299805.

La Commissione aveva inizialmente considerato anche i preparati e/o miscele contenenti aspartame originario della RPC, ma ha poi escluso tali categorie dalla definizione del prodotto in esame perché, nel periodo dell’inchiesta, non risultavano importazioni di tali preparati o miscele nel mercato dell’Unione. Tale chiarimento non incide sulle conclusioni relative a dumping, pregiudizio, causalità e interesse dell’Unione.

Partecipazione delle parti e attività istruttoria

La Commissione ha informato le parti interessate, i produttori esportatori cinesi, le autorità cinesi, gli importatori, gli utilizzatori, gli operatori commerciali e i distributori. Ha previsto il possibile ricorso al campionamento e lo ha effettivamente applicato ai produttori esportatori cinesi, mentre non ha potuto applicarlo agli importatori, poiché nessun importatore noto ha risposto al questionario di selezione del campione.

Sono stati inviati questionari al produttore dell’Unione, ai produttori esportatori campionati, a un produttore giapponese scelto come produttore del paese di riferimento, nonché a utilizzatori e distributori. Sono state effettuate visite di verifica presso l’industria dell’Unione, alcuni utilizzatori, i produttori esportatori cinesi, un importatore collegato e il produttore giapponese collaborante.

Il periodo dell’inchiesta per dumping e pregiudizio va dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015; l’analisi delle tendenze di pregiudizio copre il periodo da gennaio 2011 fino alla fine del periodo dell’inchiesta.

Determinazione del dumping

Per i produttori esportatori cinesi la Commissione ha esaminato la possibilità di riconoscere il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM). Un produttore del campione aveva presentato domanda, ma la Commissione ha negato il TEM perché non risultavano soddisfatti i criteri 2 e 3 dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. In particolare sono state riscontrate distorsioni dovute a regimi fiscali preferenziali, sovvenzioni e a un prezzo di cessione preferenziale dei diritti di utilizzo del terreno.

Poiché il TEM non è stato concesso, il valore normale è stato determinato usando il Giappone come paese di riferimento, scelto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha ritenuto il Giappone appropriato dopo aver verificato che l’aspartame è prodotto solo in pochi paesi e che il produttore sudcoreano contattato non aveva accettato di collaborare, mentre un produttore giapponese aveva accettato.

Il valore normale è stato costruito sulla base delle vendite interne giapponesi del prodotto simile in quantità rappresentative e, per i tipi non venduti in Giappone, mediante costruzione con costi di produzione, SGAV e profitto del produttore giapponese collaborante. Il prezzo all’esportazione è stato determinato sul prezzo realmente pagato o pagabile per le vendite dirette all’Unione e, nelle vendite tramite società collegate importatrici, sul prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente, con gli opportuni adeguamenti.

La Commissione ha inoltre effettuato il confronto a livello franco fabbrica e ha considerato gli adeguamenti richiesti per garantire un confronto equo. Non è stata accolta, ad esempio, la richiesta di adeguamento per conversione valutaria di un esportatore, poiché non è stato accertato un nesso diretto tra i contratti di cambio e i contratti di vendita all’estero.

I margini di dumping provvisori sono risultati molto elevati: 284,23 % per Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, 275,91 % per il gruppo Sinosweet e 219,17 % per il gruppo Niutang. Per i produttori esportatori collaboranti non inseriti nel campione il margine è stato fissato al 262,93 %, mentre per tutte le altre società al 284,23 %.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

La Commissione ha individuato come industria dell’Unione il produttore unionale Hyet Sweet S.A.S., successore di Ajinomoto Sweeteners Europe S.A.S. Poiché si tratta di un solo produttore, i dati sensibili sono stati presentati in forma indicizzata.

Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è diminuito del 12 %, principalmente per preoccupazioni di salute che avrebbero spinto alcuni utilizzatori a sostituire l’aspartame con altri edulcoranti. Nello stesso periodo le importazioni cinesi sono diminuite del 12 %, ma la quota di mercato delle importazioni dalla RPC è rimasta stabile e molto elevata, tra il 50 % e il 70 % del consumo dell’Unione.

L’industria dell’Unione ha subito un forte deterioramento: la produzione è calata del 42 %, l’utilizzo degli impianti è diminuito, i volumi di vendita sono scesi del 12 %, l’occupazione è diminuita del 7 %, la produttività è calata del 37 % e la redditività è passata da livelli positivi a forti perdite. Il prezzo medio di vendita nell’Unione è sceso del 7 %, mentre il costo unitario delle merci vendute è aumentato del 22 % a causa della riduzione della produzione.

La Commissione ha inoltre rilevato una sottoquotazione media ponderata del 21,1 % nelle importazioni cinesi rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione. Sulla base dell’insieme di tali indicatori, ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

Nesso di causalità

La Commissione ha ritenuto che il pregiudizio fosse causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. I prezzi cinesi, già inferiori a quelli dell’industria unionale, sono ulteriormente diminuiti del 12 % durante il periodo in esame e la forte pressione concorrenziale ha costretto il produttore unionale a ridurre ulteriormente i prezzi, fino a vendere in perdita dal 2013 in poi.

Sono stati esaminati anche altri fattori: andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, importazioni da altri paesi, calo del consumo dell’Unione, asserita differenza tra prodotto di marca e non di marca, e presunto squilibrio dei costi dovuto ad acquisti da una parte collegata. La Commissione ha ritenuto che tali fattori non interrompessero il nesso causale, o che avessero un impatto soltanto limitato rispetto alla pressione esercitata dalle importazioni cinesi a basso prezzo.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se l’adozione di misure fosse contraria all’interesse dell’Unione. Ha concluso di no.

Secondo la Commissione, le misure consentirebbero all’industria dell’Unione di operare in condizioni di concorrenza effettiva, recuperando produzione e vendite, mentre in assenza di misure vi sarebbe un rischio concreto di ulteriore peggioramento fino alla cessazione delle attività e alla perdita di posti di lavoro.

Quanto a importatori e distributori, la Commissione ha rilevato l’assenza di collaborazione da parte degli importatori noti e ha osservato che le misure non vietano le importazioni, ma mirano a ristabilire una concorrenza equa. I due distributori collaboranti hanno sostenuto le misure poiché dipendono dalla produzione unionale.

Per gli utilizzatori, cinque hanno collaborato e rappresentano il 5,4 % del consumo dell’Unione; tre acquistavano solo dall’industria dell’Unione e si sono dichiarati neutrali o favorevoli. I due utilizzatori che acquistavano dalla RPC avevano costi limitati legati all’aspartame, con un impatto stimato delle misure non superiore all’1,5 % sui costi complessivi, ritenuto assorbibile.

Dazio provvisorio e regola del dazio inferiore

In applicazione della regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha confrontato i margini di dumping con i margini di pregiudizio. Il dazio provvisorio è stato fissato al livello del margine più basso per ciascuna categoria di esportatore.

Le aliquote dell’articolo 1 sono:

  • Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd: 55,4 %
  • gruppo Sinosweet: 59,4 %
  • gruppo Niutang: 59,1 %
  • società collaboranti non inserite nel campione espressamente elencate: 58,8 %
  • tutte le altre società: 59,4 %

Per garantire la corretta applicazione, il regolamento precisa che le aliquote individuali si applicano solo alle società espressamente menzionate e alle loro pertinenti entità giuridiche, mentre le altre imprese rientrano nell’aliquota per "tutte le altre società". È inoltre prevista la possibilità di chiedere l’applicazione dell’aliquota individuale in caso di successiva modifica della denominazione sociale, previa prova che la modifica non incide sul diritto all’aliquota applicabile.

Garanzia, osservazioni e durata

L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. Le parti interessate possono, entro 25 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, chiedere la divulgazione dei fatti essenziali, presentare osservazioni scritte e chiedere un’audizione; le parti di cui all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 possono inoltre formulare osservazioni sull’applicazione delle misure provvisorie.

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi. Le conclusioni sono espressamente qualificate come provvisorie e suscettibili di modifica nella fase definitiva dell’inchiesta.

Disposizioni principali

Apertura dell’inchiesta e cooperazione delle parti

L’inchiesta antidumping è stata aperta il 30 maggio 2015 su denuncia dell’unico produttore unionale (Ajinomoto Sweeteners Europe S.A.S., poi Hyet Sweet S.A.S.). Sono stati coinvolti produttori esportatori cinesi, importatori, utilizzatori e produttori del paese di riferimento; è stato applicato il campionamento ai produttori esportatori cinesi, mentre non ha trovato applicazione per gli importatori per mancata risposta al questionario.

Definizione del prodotto e prodotto simile

Il prodotto in esame è l’aspartame originario della RPC, esclusi i preparati e/o miscele che lo contengono, poiché non risultavano importati nel mercato dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Il prodotto dell’Unione, quello venduto in RPC, quello venduto in Giappone e quello venduto nell’Unione sono stati considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Determinazione del dumping e trattamento di economia di mercato

Per i produttori esportatori cinesi è stato esaminato il riconoscimento del TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base; uno dei produttori campionati lo aveva richiesto, ma la Commissione lo ha negato per carenze sui criteri 2 e 3, in particolare per distorsioni derivanti da regimi fiscali preferenziali, sovvenzioni e prezzo preferenziale dei diritti di utilizzo del terreno.

Scelta del paese di riferimento e valore normale

Per i produttori cinesi non riconosciuti come operanti in economia di mercato, il valore normale è stato determinato usando il Giappone come paese di riferimento, ritenuto appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a). Il valore normale è stato costruito sulla base delle vendite interne giapponesi in quantità rappresentative e, per i tipi non venduti in Giappone, mediante costruzione con costi di produzione, SGAV e profitto del produttore giapponese collaborante.

Prezzo all’esportazione e confronti corretti

Il prezzo all’esportazione è stato determinato sul prezzo realmente pagato o pagabile nelle vendite dirette e, nelle vendite tramite importatori collegati, sul prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente con gli adeguamenti necessari. La Commissione ha effettuato confronti franco fabbrica e adeguamenti per trasporto, assicurazione, movimentazione, costi del credito, spese bancarie, commissioni e, nei limiti riconosciuti, altri fattori invocati dagli esportatori.

Margini di dumping provvisori

Sono stati accertati margini di dumping provvisori molto elevati: Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd 284,23 %, gruppo Sinosweet 275,91 %, gruppo Niutang 219,17 %. Per le società che hanno collaborato non inserite nel campione il margine è stato fissato al 262,93 %; per tutte le altre società al 284,23 %.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

Hyet Sweet S.A.S. è stata considerata industria dell’Unione. Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è diminuito del 12 %, la produzione unionale del 42 %, l’utilizzo degli impianti e la redditività hanno subito forti cali, e il prezzo medio di vendita nell’Unione è sceso del 7 % mentre il costo unitario è aumentato del 22 %. La Commissione ha quindi concluso per un notevole pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5.

Sottoquotazione dei prezzi

La Commissione ha rilevato una sottoquotazione media ponderata del 21,1 % confrontando i prezzi dell’industria dell’Unione con quelli delle importazioni cinesi dei produttori campionati, con aggiustamenti per dazi e costi successivi all’importazione.

Nesso di causalità

La Commissione ha ritenuto che il notevole pregiudizio fosse causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, caratterizzate da forte presenza sul mercato e prezzi bassi e in diminuzione. Altri fattori invocati (calo del consumo, esportazioni dell’industria unionale, importazioni da altri paesi, acquisti da parte collegata, aspetto di marca) sono stati considerati non idonei a interrompere il nesso causale.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che l’istituzione di misure sia nell’interesse dell’Unione: dovrebbe consentire alla produzione unionale di restare sul mercato e di recuperare in condizioni di concorrenza effettiva, senza pregiudicare in modo significativo importatori, distributori e utilizzatori.

Livello del dazio e regola del dazio inferiore

Applicando la regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha confrontato margini di dumping e margini di pregiudizio e ha fissato il dazio provvisorio al livello più basso. Le aliquote provvisorie sono: 55,4 % per Changmao, 59,4 % per Sinosweet, 59,1 % per Niutang, 58,8 % per le altre società collaboranti specificate, 59,4 % per tutte le altre società.

Obblighi procedurali e durata

Entro 25 giorni dall’entrata in vigore, le parti interessate possono chiedere la divulgazione dei fatti essenziali, presentare osservazioni e chiedere di essere sentite; anche le parti di cui all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 possono formulare osservazioni sull’applicazione delle misure provvisorie. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l’articolo 1 si applica per sei mesi.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingpolitica commercialedifesa commercialecommercio internazionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.