Regolamento (UE) 2016/264
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/264 della Commissione, del 25 febbraio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, su base giornaliera, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati nell'Unione. Si tratta di un atto di esecuzione adottato dalla Commissione in applicazione dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori sono riportati in allegato per singolo codice NC e paese di origine, con applicazione immediata dalla data di pubblicazione.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato del regolamento, identificati per codice NC e, per ciascuna origine paese terzo, per valore forfettario all'importazione espresso in EUR/100 kg. Opera nell'ambito del meccanismo del prezzo di entrata previsto dalla normativa OCM per i prodotti agricoli; riguarda quindi gli operatori che importano i prodotti elencati dai paesi terzi indicati, con inclusione del codice "ZZ" per le altre origini. Ha efficacia in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/264 della Commissione: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento dà attuazione al meccanismo del prezzo di entrata previsto per taluni prodotti ortofrutticoli nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. In particolare, la Commissione fissa valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata, in coerenza con l'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Finalità e base normativa
L'atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina le modalità di applicazione nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. I considerando richiamano che i criteri per la fissazione dei valori forfettari discendono dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round e che il valore deve essere calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Ambito oggettivo: prodotti e origini interessati
Il regolamento riguarda solo i prodotti elencati nell'allegato, individuati tramite codice NC. Per ciascun prodotto sono indicati i valori per specifiche origini di paesi terzi, tra cui IL, MA, SN, TN, TR, EG, JM, US, CL, CN, ZA e il codice "ZZ" per le altre origini. I valori sono espressi in EUR/100 kg e costituiscono il parametro da impiegare per la determinazione del prezzo di entrata.
Contenuto operativo dell'allegato
L'allegato costituisce la parte sostanziale dell'atto e contiene la tabella dei valori forfettari all'importazione. Le voci comprendono, tra le altre, i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, ciascuna associata ai valori per paese di origine rilevanti.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. Non prevede un periodo transitorio né ulteriori adempimenti procedurali per gli operatori, limitandosi a rendere disponibili i valori da utilizzare nel calcolo del prezzo di entrata.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare dell'articolo 136, paragrafo 1. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti ortofrutticoli interessati, da utilizzare ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Criterio di determinazione e periodicità
I considerando precisano che il valore forfettario all'importazione è calcolato ogni giorno feriale, sulla base di dati giornalieri variabili, in conformità all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Valori forfettari in allegato
L'allegato elenca, per ciascun codice NC dei prodotti interessati e per i paesi terzi di origine indicati, il corrispondente valore forfettario all'importazione espresso in EUR/100 kg. Per alcune voci è previsto anche il codice "ZZ", che indica "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata in nota.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 26 febbraio 2016. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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