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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/263

Regolamento (UE) 2016/263 della Commissione, del 25 febbraio 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la denominazione della categoria di alimenti 12.3 «Aceti» (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, aggiornando la denominazione della categoria di alimenti 12.3 da "Aceti" a "Aceti e acido acetico diluito". La modifica serve a chiarire che anche l'acido acetico diluito in acqua al 4-30 % in volume, idoneo al consumo umano, rientra nella categoria ai fini dell'uso degli additivi alimentari. La Commissione considera l'aggiornamento privo di effetti sulla salute umana e quindi non richiede il parere dell'EFSA. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica della denominazione della categoria di alimenti 12.3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, per includervi anche l'acido acetico diluito.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che impiegano additivi nella categoria 12.3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, nonché alle autorità e agli Stati membri nell'applicazione dell'elenco unionale degli additivi autorizzati. L'intervento riguarda specificamente gli aceti e l'acido acetico diluito con acqua al 4-30 % in volume, idoneo al consumo umano, ai fini della classificazione della categoria di alimenti e della conseguente autorizzazione degli additivi nelle parti D ed E dell'allegato II. Non sono previste esclusioni espresse; il regolamento opera nell'ambito del diritto UE sugli additivi alimentari e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Modifica della categoria 12.3 "Aceti" dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008

Il regolamento interviene sull'elenco unionale degli additivi alimentari per chiarire l'inquadramento della categoria 12.3, tradizionalmente riferita agli aceti. La Commissione ritiene necessario specificare che, oltre agli aceti di origine agricola, rientra nella stessa categoria anche l'acido acetico diluito con acqua al 4-30 % in volume, purché idoneo al consumo umano.

Contesto normativo e finalità della modifica

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene l'elenco degli additivi autorizzati negli alimenti e le relative condizioni di impiego, articolato per categorie di alimenti. La modifica è adottata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008 e si inserisce nella procedura di aggiornamento dell'elenco prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008.

La Commissione motiva l'intervento osservando che in alcuni Stati membri la denominazione "aceto" è riservata agli aceti ottenuti per fermentazione di prodotti agricoli, mentre in altri anche i prodotti ottenuti dalla diluizione con acqua di acido acetico sono commercializzati con tale denominazione. Poiché, secondo le discussioni con gli Stati membri, acido acetico diluito e aceti di origine agricola presentano una necessità tecnologica equivalente, si ritiene opportuno uniformare la denominazione della categoria ai fini della trasparenza e della certezza del diritto.

Ambito di applicazione pratica

La modifica riguarda le parti D ed E dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, ossia la classificazione delle categorie di alimenti e gli additivi autorizzati per ciascuna categoria. In concreto, per la categoria 12.3 gli additivi già autorizzati per gli aceti possono essere riferiti anche all'acido acetico diluito compreso nella nuova formulazione della categoria.

La Commissione richiama inoltre i dati sui consumi alimentari presenti nella banca dati dell'EFSA, osservando che l'acido acetico diluito è usato nello stesso modo degli aceti di origine agricola e che, pertanto, la modifica non dovrebbe incidere sulla valutazione dell'esposizione agli additivi autorizzati per tale categoria.

Rapporto con la procedura di aggiornamento dell'elenco degli additivi

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, la Commissione deve chiedere il parere dell'EFSA per aggiornare l'elenco unionale degli additivi, salvo che l'aggiornamento non abbia effetti sulla salute umana. Nel caso di specie, la Commissione qualifica espressamente la modifica come priva di effetti sulla salute umana e quindi non sottoposta a parere dell'Autorità.

Dispositivo finale, entrata in vigore e efficacia

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 secondo il testo contenuto nell'allegato al regolamento. L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con efficacia uniforme nell'ordinamento dell'Unione.

Disposizioni principali

Modifica della categoria 12.3 dell'allegato II

Nelle parti D ed E dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la voce relativa alla categoria di alimenti 12.3 è sostituita da "Aceti e acido acetico diluito (diluito con acqua al 4-30 % in volume)". La modifica estende formalmente la denominazione della categoria all'acido acetico diluito idoneo al consumo umano.

Razionale dell'intervento e parità di trattamento tecnologico

La Commissione osserva che l'acido acetico diluito e gli aceti di origine agricola presentano una necessità tecnologica equivalente quanto all'impiego di additivi alimentari. L'aggiornamento mira a garantire trasparenza e certezza del diritto sull'uso degli additivi nella categoria 12.3.

Nessun impatto sulla salute e assenza di consultazione EFSA

Poiché la modifica dell'elenco unionale consiste in un aggiornamento senza effetti sulla salute umana, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieadditivi alimentarisicurezza alimentareetichettatura e classificazione degli alimentimercato interno

Testo integrale

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