Regolamento (UE) 2016/302
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/302 della Commissione, del 25 febbraio 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione in NC di una specifica merce descritta come articolo ludico per bambini assimilabile a una lavagna/board magnetica di plastica. La Commissione precisa il codice NC da attribuire e le ragioni tecniche della classificazione, applicando le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata. È inoltre previsto un regime transitorio di tre mesi per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi già rilasciate. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Classificazione tariffaria, nella nomenclatura combinata, di talune merci descritte nell’allegato del regolamento, con effetti vincolanti per la dogana UE.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci identificate nell’allegato del regolamento, in tutti gli Stati membri, ai fini della classificazione nella nomenclatura combinata (NC) e quindi dell’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e delle misure tariffarie collegate. Riguarda in particolare gli operatori che importano o commercializzano tali merci e le autorità doganali. Restano salvi gli effetti temporanei delle informazioni tariffarie vincolanti (ITV/BTI) non conformi, che possono essere invocate per tre mesi dall’entrata in vigore. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/302: classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento interviene per assicurare un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, fissando la classificazione di una merce specifica descritta nell’allegato. La Commissione richiama le regole generali di interpretazione della NC e motiva la scelta del codice doganale più appropriato, in modo da garantire coerenza nell’azione delle autorità doganali degli Stati membri.
Ambito e finalità
Il provvedimento è adottato sulla base dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87. La finalità è quella di prevenire difformità applicative nella classificazione tariffaria di merci analoghe, assicurando un trattamento uniforme nell’Unione ai fini doganali e statistici.
Classificazione della merce e criteri applicati
L’allegato descrive un articolo a forma di lavagna di plastica, di dimensioni approssimative 31 cm × 32 cm, dotato di superficie magnetica chiara composta da più strati di plastica, pennarello con punta metallica collegato da una cordicella, e quattro stampini magnetici inseriti nella cornice. Il prodotto è destinato al divertimento dei bambini e consente di disegnare, scrivere simboli e cancellare sollevando lo strato superiore.
La Commissione conclude per la classificazione nel codice NC 9503 00 95, sulla base delle regole generali 1, 3 a), 3 b) e 6 della nomenclatura combinata e del testo delle voci 9503 00 e 9503 00 95. In particolare:
- è esclusa la voce 9610, perché l’oggetto non è una tavola per scrivere o disegnare con i mezzi tipici previsti da tale voce;
- è esclusa la voce 3926, poiché la voce 9503, relativa ai giocattoli, è più specifica;
- il prodotto è considerato un articolo composito, nel quale i componenti in plastica prevalgono e conferiscono il carattere essenziale.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Il regolamento tutela la posizione degli operatori che abbiano già ottenuto informazioni tariffarie vincolanti non conformi alla nuova classificazione. Tali informazioni possono continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità all’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori doganali ciò comporta l’immediata rilevanza della classificazione stabilita, decorso il periodo transitorio di tre mesi per le ITV incompatibili.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata siano classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Nell’allegato, l’articolo descritto come tavola/lavagna di plastica con superficie magnetica, pennarello e stampini per il divertimento dei bambini è classificato nel codice NC 9503 00 95.
Motivazione della classificazione
La classificazione si fonda sulle regole generali 1, 3 a), 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata. La Commissione esclude la voce 9610 perché l’articolo non è una tavola per scrivere o disegnare nel senso della norma; esclude anche la voce 3926 poiché la voce 9503, relativa ai giocattoli, è più specifica. Il carattere essenziale è attribuito ai componenti di plastica del prodotto composito.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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