Regolamento (UE) 2016/276
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/276 del Consiglio, del 25 febbraio 2016, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, che disciplina le misure restrittive dell’Unione nei confronti della Bielorussia. L’aggiornamento recepisce la decisione (PESC) 2016/280, con cui il Consiglio ha prorogato le misure restrittive fino al 28 febbraio 2017 e modificato il corrispondente elenco. In concreto, il testo pubblica il nuovo elenco delle persone inserite nelle misure sanzionatorie, con dati identificativi e motivazioni dell’inserimento.
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 sulle misure restrittive nei confronti della Bielorussia, mediante sostituzione dell'elenco delle persone sanzionate.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione europea nei confronti della Bielorussia, con effetti vincolanti per tutti gli Stati membri e per i soggetti che rientrano nelle misure previste dal regolamento (CE) n. 765/2006. L’intervento riguarda in particolare l’elenco nominativo contenuto nell’allegato I, relativo alle persone fisiche soggette a restrizioni; il regolamento modifica tale allegato in coerenza con l’aggiornamento deciso in ambito PESC. È direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/276: aggiornamento delle misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Il regolamento interviene nel quadro delle misure restrittive dell’Unione contro la Bielorussia disciplinate dal regolamento (CE) n. 765/2006. La finalità è dare attuazione, sul piano del regolamento UE direttamente applicabile, alla decisione (PESC) 2016/280 del Consiglio, che ha prorogato e aggiornato il regime sanzionatorio.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (CE) n. 765/2006 costituisce la base giuridica delle misure restrittive nei confronti della Bielorussia. Il Consiglio richiama l’adozione, il 25 febbraio 2016, della decisione (PESC) 2016/280, che ha prorogato l’applicazione delle misure restrittive fino al 28 febbraio 2017, ha modificato l’allegato I della decisione PESC e ha soppresso l’allegato II. Per coerenza tra la disciplina PESC e quella di esecuzione nel diritto dell’Unione, si rende necessario modificare l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.
Ambito di applicazione
L’atto riguarda le misure restrittive dell’UE nei confronti di specifiche persone fisiche legate al contesto bielorusso. Non introduce un regime generale nuovo, ma aggiorna l’elenco nominativo delle persone soggette a restrizioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento base. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Effetto principale: sostituzione dell’allegato I
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 con il testo riportato in allegato al regolamento di esecuzione. In termini pratici, ciò comporta l’aggiornamento dell’elenco delle persone inserite nelle misure restrittive, con effetti immediati sull’applicazione delle restrizioni previste dal regime sanzionatorio.
Contenuto dell’allegato: persone incluse nell’elenco
L’allegato contiene quattro nominativi, con indicazione delle varianti linguistiche e dei dati identificativi. Le persone elencate sono:
- Uladzimir Navumau, ex ministro dell’interno ed ex capo del servizio di sicurezza del presidente;
- Dzmitry Paulichenka, ex capo del gruppo delle forze speciali del ministero dell’interno (SOBR) e capo di un’associazione di veterani;
- Viktar Sheiman, capo del Servizio di gestione dell’amministrazione presidenziale ed ex segretario del Consiglio di sicurezza;
- Iury Sivakau, ex ministro del turismo e dello sport, ex ministro dell’interno ed ex vice capo dell’amministrazione presidenziale.
Per tutti, la motivazione dell’inserimento è collegata alle sparizioni irrisolte di Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski, avvenute in Bielorussia tra il 1999 e il 2000. Il testo segnala, per alcuni soggetti, anche elementi ulteriori quali indirizzi e specifiche responsabilità nella repressione di manifestazioni pacifiche o nell’omessa apertura di indagini.
Entrata in vigore e carattere vincolante
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente ribadito il carattere vincolante e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Rapporto con gli atti PESC
Il regolamento di esecuzione funziona come atto di adeguamento tecnico-normativo rispetto alla decisione PESC che ha aggiornato il regime restrittivo. Il rinvio alla decisione (PESC) 2016/280 è centrale per comprendere la ragione della sostituzione dell’allegato: il regolamento assicura coerenza tra l’elenco delle persone sanzionate nel diritto dell’Unione e la corrispondente decisione di politica estera e di sicurezza comune.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 sia sostituito dal testo contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’effetto è l’aggiornamento dell’elenco delle persone di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento base, con conseguente applicazione delle misure restrittive ai nominativi elencati nel nuovo allegato.
Contenuto dell’allegato: elenco delle persone sanzionate
L’allegato riporta quattro persone fisiche, con traslitterazioni, dati identificativi e motivi dell’inserimento. I soggetti indicati sono Uladzimir Navumau, Dzmitry Paulichenka, Viktar Sheiman e Iury Sivakau; per ciascuno sono indicati data e luogo di nascita, eventuali indirizzi e la motivazione collegata alle sparizioni irrisolte di Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski avvenute in Bielorussia nel periodo 1999-2000, nonché altri elementi relativi a ruoli pubblici o di responsabilità.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Collegamento con la decisione PESC 2016/280
Nei considerando si chiarisce che il Consiglio, con la decisione (PESC) 2016/280 del 25 febbraio 2016, ha modificato la decisione 2012/642/PESC prorogando le misure restrittive fino al 28 febbraio 2017, modificando l’allegato I e sopprimendo l’allegato II. Il presente regolamento adegua di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.
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