Corte di giustizia, Sentenza C-431/19
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 17 dicembre 2020. — Inpost Paczkomaty sp. z o.o. e Inpost S.A. contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 106, paragrafo 2, TFUE – Servizi di interesse economico generale (SIEG) – Disciplina dell’Unione europea – Applicazione agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico – Settore postale – Direttiva 97/67/CE – Articolo 7 – Compensazione del costo netto risultante dagli obblighi del servizio universale – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno. — Cause riunite C-431/19 P e C-432/19 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge integralmente le impugnazioni proposte da Inpost Paczkomaty e Inpost S.A. contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione sulla compatibilità con il mercato interno del regime polacco di compensazione del costo netto del servizio universale postale. La Corte chiarisce il rapporto tra disciplina SIEG e direttiva postale, distinguendo tra consultazione pubblica, trasparenza e pubblicazione dei risultati della consultazione. Pur rilevando un errore del Tribunale sull’interpretazione dell’obbligo di pubblicazione previsto dalla disciplina SIEG, conclude che l’errore non incideva sul dispositivo della sentenza impugnata.
Impugnazioni contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione di non sollevare obiezioni all’aiuto concesso alla Poczta Polska quale compensazione del costo netto degli obblighi di servizio postale universale.
La questione giuridica
Se il Tribunale avesse errato nel ritenere conforme al diritto dell’Unione e alla disciplina SIEG: (i) la mancata/insufficiente consultazione pubblica e la pubblicazione dei risultati della consultazione; (ii) il meccanismo nazionale di compensazione e il fondo di compensazione sotto il profilo della non discriminazione, proporzionalità e trasparenza; (iii) la compatibilità con l’articolo 7 della direttiva 97/67/CE del finanziamento del servizio universale tramite il regime nazionale; (iv) la dedotta esistenza di diritti esclusivi o speciali in capo a Poczta Polska.
Principio di diritto
La Corte respinge le impugnazioni: conferma che la Commissione poteva applicare la disciplina SIEG e ritenere compatibile il regime polacco di compensazione del costo netto del servizio universale postale. In particolare, il punto 14 della disciplina SIEG non impone necessariamente una nuova consultazione pubblica se una precedente consultazione ha già consentito agli interessati di esprimersi senza che una nuova apporti un valore aggiunto significativo; tuttavia, la Corte precisa che il punto 60, lettera a), della disciplina SIEG richiede la pubblicazione dei risultati della consultazione pubblica e che la sola pubblicazione della legge nazionale non basta di per sé. Nonostante tale errore del Tribunale su quest’ultimo punto, il dispositivo resta corretto per altri motivi di diritto, poiché il Tribunale aveva comunque confermato la valutazione della Commissione secondo cui, nel caso concreto, le autorità polacche non erano tenute a rispettare autonomamente il punto 14 della disciplina SIEG in quanto gli obblighi imposti alla Poczta Polska corrispondevano ai requisiti della direttiva postale.
Norme richiamate
- Articolo 106, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 102 TFUE
- Articolo 106, paragrafo 1, TFUE
- Articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Direttiva 97/67/CE
- Direttiva 2008/6/CE
- Direttiva 2004/18/CE
Compensazione del costo netto del servizio universale postale e aiuti di Stato
La pronuncia riguarda due impugnazioni proposte da Inpost Paczkomaty sp. z o.o. e Inpost S.A. contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti del regime polacco di compensazione del costo netto derivante dagli obblighi di servizio postale universale affidati a Poczta Polska. Il caso si colloca nell’ambito dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE e dell’applicazione della disciplina dell’Unione sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico.
Contesto normativo rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 7 della direttiva 97/67/CE, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE, che disciplina il finanziamento del servizio universale nel settore postale. In particolare, vengono in rilievo:
- il divieto di diritti esclusivi o speciali per l’instaurazione e la fornitura di servizi postali;
- la possibilità di finanziare il servizio universale mediante compensazione pubblica o meccanismi di ripartizione del costo netto;
- l’obbligo di rispettare trasparenza, non discriminazione e proporzionalità nella creazione e nel funzionamento del fondo di compensazione.
La Corte richiama inoltre la disciplina SIEG della Commissione, in particolare:
- il punto 14, sulla dimostrazione di aver tenuto in debita considerazione le esigenze di servizio pubblico mediante consultazione pubblica o altri strumenti adeguati;
- il punto 19, sul rispetto delle norme dell’Unione in materia di appalti pubblici;
- il punto 25, sul metodo del costo evitato netto;
- i punti 51, 52 e 56, sulla necessità di valutazioni più dettagliate in caso di possibili gravi distorsioni;
- il punto 60, sulla trasparenza e sulla pubblicazione dei risultati della consultazione pubblica.
Fatti essenziali e procedimento
Poczta Polska, società per azioni a capitale interamente pubblico, era stata incaricata di fornire il servizio postale universale in tutto il territorio polacco per il periodo 2013-2015. Le autorità polacche avevano notificato alla Commissione un regime di compensazione composto da un meccanismo di ripartizione del costo netto e da un fondo di compensazione finanziato sia dagli operatori postali interessati sia dal bilancio dello Stato. Le ricorrenti, appartenenti al gruppo Integer.pl S.A., erano tenute a contribuire al fondo.
La Commissione, con decisione del 26 novembre 2015, aveva ritenuto il regime compatibile con il mercato interno e non aveva sollevato obiezioni. Il Tribunale aveva respinto i ricorsi di annullamento delle due società; da qui le impugnazioni dinanzi alla Corte.
Primo motivo di impugnazione: appalti pubblici, trasparenza e articolo 7 della direttiva postale
Le ricorrenti sostenevano che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto rispettati i requisiti della disciplina SIEG e della direttiva postale, in particolare quanto alla trasparenza, alla non discriminazione e alla parità di trattamento nell’assegnazione del servizio universale.
La Corte dichiara il primo motivo irricevibile. Le ricorrenti, infatti, non avevano individuato con precisione l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata, limitandosi ad affermazioni generiche sui requisiti del punto 19 della disciplina SIEG e sull’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva postale.
Secondo motivo di impugnazione: consultazione pubblica e pubblicazione dei risultati
Con il secondo motivo le ricorrenti contestavano la valutazione del Tribunale su due profili:
- la presunta sufficienza della consultazione pubblica ai sensi del punto 14 della disciplina SIEG;
- la presunta sufficienza della pubblicazione della legge sui servizi postali ai fini del punto 60 della medesima disciplina.
Sul punto 14 della disciplina SIEG
La Corte conferma che il punto 14 non impone sempre una consultazione pubblica: essa è solo uno degli strumenti adeguati per dimostrare di aver tenuto conto delle esigenze di servizio pubblico e degli interessi degli utenti e dei fornitori. Nel caso di specie, il Tribunale aveva potuto ritenere, senza errore di diritto, che una nuova consultazione non avrebbe apportato un valore aggiunto significativo, dato che le ricorrenti avevano già potuto formulare osservazioni sulla consultazione del settembre 2010.
La Corte respinge anche l’argomento secondo cui l’aumento del tasso di contribuzione dall’1% al 2% avrebbe reso necessaria una nuova consultazione: si tratta, secondo la Corte, di una contestazione diretta alla valutazione fattuale del Tribunale, non censurabile in sede di impugnazione salvo snaturamento, non dedotto nel caso di specie.
Sul punto 60 della disciplina SIEG
Qui la Corte censura il Tribunale: il punto 60, lettera a), richiede la pubblicazione dei risultati della consultazione pubblica, e tale obbligo non è soddisfatto automaticamente dalla sola pubblicazione della legge nazionale. La Corte precisa che, se la pubblicazione avviene tramite l’atto di affidamento del SIEG, deve esservi un riferimento espresso e sufficientemente dettagliato ai risultati della consultazione.
Tuttavia, l’errore del Tribunale non comporta l’annullamento della sentenza, perché il Tribunale aveva anche confermato un diverso percorso argomentativo: la Commissione aveva ritenuto che la Polonia non fosse tenuta a rispettare il punto 14 della disciplina SIEG poiché gli obblighi imposti alla Poczta Polska corrispondevano ai requisiti della direttiva postale. Questo fondamento autonomo rende irrilevante l’errore sull’interpretazione del punto 60 ai fini del dispositivo.
Terzo motivo di impugnazione: fondo di compensazione, proporzionalità e onere finanziario eccessivo
Il terzo motivo era articolato in quattro parti e concerneva il carattere discriminatorio e sproporzionato del fondo di compensazione, la mancanza di trasparenza e l’asserita violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, 3, 4 e 5, della direttiva postale.
Prima e seconda parte: discriminazione e sproporzionalità
La Corte giudica le censure inammissibili perché miravano, in sostanza, a contestare la valutazione fattuale del Tribunale sull’intercambiabilità dei servizi e sulla proporzionalità del fondo. Le ricorrenti non avevano dedotto alcuno snaturamento delle prove.
Terza parte: trasparenza del processo di creazione del fondo
La Corte respinge la censura. Poiché il Tribunale aveva già ritenuto, senza errore di diritto, che la consultazione del settembre 2010 fosse stata sufficiente ai fini del punto 14 della disciplina SIEG, le ricorrenti non potevano dimostrare che l’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva postale imponesse nel caso concreto una consultazione più ampia.
Quarta parte: onere finanziario eccessivo
La Corte dichiara la parte irricevibile e comunque infondata. Le ricorrenti, infatti, contestavano in realtà la decisione della Commissione e la legge polacca, non la motivazione del Tribunale. In ogni caso, la Corte osserva che:
- il Tribunale aveva rilevato che la normativa nazionale affidava all’autorità di regolamentazione la verifica dell’onere finanziario eccessivo;
- il diritto alla compensazione scattava solo in caso di perdite contabili, criterio che la Corte considera coerente con il requisito dell’onere eccessivo;
- il metodo del costo evitato netto, richiamato dalla disciplina SIEG, è persino meno restrittivo del regime polacco, sicché la giurisprudenza invocata dalle ricorrenti nel settore delle comunicazioni elettroniche non è decisiva.
Quarto motivo di impugnazione: presunti diritti esclusivi o speciali della Poczta Polska
Le ricorrenti sostenevano che il Tribunale avesse violato l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva postale avendo accettato il finanziamento del servizio universale tramite diritti esclusivi o speciali attribuiti alla Poczta Polska.
La Corte respinge il motivo. Ricorda che l’articolo 8 della direttiva postale costituisce un’eccezione all’articolo 7, paragrafo 1, per taluni servizi specifici, tra cui il collocamento di cassette postali, l’emissione di francobolli e il servizio di invii raccomandati nelle procedure amministrative e giudiziarie. La mera esistenza di diritti esclusivi o speciali non implica di per sé una violazione del divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, se tali diritti rientrano nell’eccezione dell’articolo 8. Le ricorrenti non avevano dimostrato il contrario.
Dispositivo e portata pratica
La Corte respinge integralmente le impugnazioni e condanna Inpost Paczkomaty e Inpost S.A. alle spese.
Dal punto di vista operativo, la pronuncia è rilevante perché:
- ribadisce l’ampio margine di discrezionalità della Commissione nell’applicare la disciplina SIEG, ma anche il vincolo all’autolimitazione quando essa adotta linee guida o comunicazioni;
- distingue nettamente tra l’obbligo di tenere conto delle esigenze di servizio pubblico tramite consultazione e l’obbligo di trasparenza relativo alla pubblicazione dei risultati della consultazione;
- conferma che, in sede di impugnazione, la Corte non rivede le valutazioni fattuali del Tribunale se non in caso di snaturamento;
- offre indicazioni utili sul rapporto tra disciplina SIEG e direttiva postale nel finanziamento del servizio universale.
Come è indicizzato
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