Corte di giustizia, Sentenza C-346/19
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 17 dicembre 2020. — Bundeszentralamt für Steuern contro Y-GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Rimborso dell’IVA – Direttiva 2008/9/CE – Articolo 8, paragrafo 2, lettera d) – Articolo 15 – Indicazione del numero della fattura – Richiesta di rimborso. — Causa C-346/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce i requisiti formali della domanda di rimborso IVA per i soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso. L’indicazione di un numero diverso dal numero sequenziale della fattura non impedisce, di per sé, che la domanda sia considerata presentata, purché consenta l’identificazione della fattura e dell’operazione. Resta però salvo il potere dell’amministrazione di chiedere integrazioni, incluso il numero univoco della fattura, e di respingere la domanda solo in caso di mancato riscontro.
Rimborso IVA transfrontaliero: l’indicazione, nella domanda, di un numero diverso dal numero sequenziale della fattura è sufficiente per considerare la richiesta "presentata" se consente l’identificazione della fattura, fermo il potere dell’amministrazione di chiedere il numero corretto o copia della fattura.
La questione giuridica
Se gli articoli 8, paragrafo 2, lettera d), e 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/9/CE vadano interpretati nel senso che una domanda di rimborso IVA che indichi, al posto del numero sequenziale della fattura, un altro numero idoneo a identificare la fattura stessa debba comunque essere considerata validamente "presentata"; in subordine, se la domanda sia formalmente completa e tempestiva; e se rilevi il fatto che l’errore derivi anche dal formulario/portale predisposto dall’amministrazione.
Principio di diritto
Nella procedura di rimborso IVA ai sensi della direttiva 2008/9, il riferimento all’"numero della fattura" di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), rinvia al numero sequenziale che identifica univocamente la fattura; tuttavia, se la domanda contiene un altro numero che consente comunque di identificare con certezza la fattura e l’operazione, l’amministrazione dello Stato membro di rimborso deve considerare la domanda come presentata ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, e valutarla. L’amministrazione può allora chiedere ulteriori informazioni, incluso il numero sequenziale o una copia della fattura, e può respingere la domanda solo se tali informazioni non vengono fornite nel termine di un mese previsto dall’articolo 20, paragrafo 2, salvo che disponga già dell’originale o copia della fattura.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 170 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 171 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 178, lettera a), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 226, punto 2, direttiva 2006/112/CE
- Direttiva 2008/9/CE
- Articolo 1 direttiva 2008/9/CE
- Articolo 2, punto 5, direttiva 2008/9/CE
- Articolo 3 direttiva 2008/9/CE
- Articolo 5 direttiva 2008/9/CE
- Articolo 7 direttiva 2008/9/CE
- Articolo 8, paragrafo 2, lettera d), direttiva 2008/9/CE
- Articolo 10 direttiva 2008/9/CE
- Articolo 15, paragrafo 1, direttiva 2008/9/CE
- Articolo 20 direttiva 2008/9/CE
- Direttiva 2010/66/UE
Rimborso IVA e indicazione del numero della fattura nella domanda
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof in materia di rimborso IVA ai sensi della direttiva 2008/9/CE, applicabile ai soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro diverso da quello di rimborso. La controversia oppone il Bundeszentralamt für Steuern alla Y-GmbH e verte sul rifiuto del rimborso per un vizio formale della domanda elettronica.
Fatti e procedimento principale
La Y-GmbH, stabilita in Austria, aveva presentato in Germania una richiesta di rimborso dell’IVA per il periodo luglio-settembre 2012. Nel modulo aveva indicato, per ciascuna operazione, non il numero sequenziale della fattura, bensì un altro numero di riferimento presente sul documento fiscale. Il Bundeszentralamt für Steuern aveva respinto la domanda e, successivamente, il relativo reclamo, ritenendo che non fosse stata presentata una richiesta conforme ai requisiti della direttiva entro il termine del 30 settembre 2013. Il Finanzgericht Köln aveva invece accolto il ricorso della società, e il Bundesfinanzhof ha quindi sollevato tre questioni pregiudiziali.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare, il sistema del rimborso IVA delineato dagli articoli 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE e dalle disposizioni procedurali della direttiva 2008/9/CE.
- L’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), richiede, per ciascuna fattura, l’indicazione della data e del numero della fattura o del documento d’importazione.
- L’articolo 15, paragrafo 1, stabilisce che la domanda si considera presentata solo se il richiedente ha fornito tutte le informazioni previste, tra cui quelle degli articoli 8, 9 e 11.
- L’articolo 20 consente allo Stato membro di rimborso di richiedere informazioni aggiuntive, compresa, se necessario, la fattura o una sua copia. La Corte richiama anche l’articolo 226, punto 2, della direttiva 2006/112/CE, che impone sulle fatture un numero sequenziale idoneo a identificarle in modo unico.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che il riferimento, nell’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), al "numero della fattura" deve essere letto alla luce dell’articolo 226, punto 2, della direttiva 2006/112/CE: si tratta quindi del numero sequenziale che identifica univocamente la fattura. Tuttavia, tale requisito ha natura formale. In base ai principi di neutralità e proporzionalità, il mancato inserimento del numero sequenziale non può comportare automaticamente il rigetto della domanda quando l’amministrazione dispone comunque di elementi sufficienti per identificare la fattura e verificare il diritto al rimborso. La Corte richiama la funzione dell’articolo 20 della direttiva 2008/9/CE: se l’amministrazione ritiene di non avere informazioni sufficienti, deve poterle chiedere al richiedente, invece di respingere subito la domanda. Un rigetto immediato priverebbe di effetto utile tale meccanismo di integrazione istruttoria. Viene inoltre evidenziato che, se lo Stato membro di rimborso ha già richiesto la copia della fattura ai sensi dell’articolo 10, oppure dispone già dell’originale o di una copia in base all’articolo 20, non può imporre ulteriori condizioni formali che rendano impossibile o eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto al rimborso.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che, quando una domanda di rimborso IVA non contiene il numero sequenziale della fattura ma indica un altro numero che consente di identificare la fattura e, quindi, il bene o il servizio interessato, l’amministrazione fiscale dello Stato membro di rimborso deve considerare la domanda come "presentata" ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, e deve procedere alla valutazione nel merito. Nell’ambito di tale valutazione, salvo che disponga già dell’originale o di una copia della fattura, l’amministrazione può chiedere al richiedente di comunicare il numero sequenziale univoco; se tale richiesta non viene soddisfatta entro un mese, può legittimamente respingere la domanda di rimborso. La terza questione pregiudiziale non viene esaminata, poiché non necessaria alla soluzione della controversia.
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