Corte di giustizia, Sentenza C-336/19
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 dicembre 2020. — Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof. — Rinvio pregiudiziale – Protezione degli animali durante l’abbattimento – Regolamento (CE) n. 1099/2009 – Articolo 4, paragrafo 1 – Obbligo di stordire gli animali prima di abbatterli – Articolo 4, paragrafo 4 – Deroga nell’ambito della macellazione rituale – Articolo 26, paragrafo 2 – Possibilità per gli Stati membri di adottare norme nazionali che mirano ad assicurare agli animali una maggiore protezione in caso di macellazione rituale – Interpretazione – Normativa nazionale che impone, in caso di macellazione rituale, uno stordimento reversibile e inidoneo a provocare la morte – Articolo 13 TFUE – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 10 – Libertà di religione – Libertà di manifestare la propria religione – Limitazione – Proporzionalità – Mancanza di consenso tra gli Stati membri dell’Unione europea – Margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri – Principio di sussidiarietà – Validità – Diverso trattamento della macellazione rituale e dell’abbattimento di animali durante attività venatorie o di pesca nonché durante eventi culturali o sportivi – Insussistenza di discriminazione – Articoli 20, 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali. — Causa C-336/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha confermato che gli Stati membri possono, ai sensi del regolamento n. 1099/2009, introdurre norme più rigorose per la protezione degli animali durante l’abbattimento, anche imponendo uno stordimento reversibile nella macellazione rituale. Tale scelta non viola la libertà di religione, in quanto costituisce una limitazione prevista dalla legge, proporzionata e giustificata dall’obiettivo di interesse generale del benessere animale. La Corte ha infine respinto i dubbi di validità sollevati in relazione ai principi di uguaglianza, non discriminazione e diversità culturale.
Macellazione rituale e benessere animale: compatibilità del divieto regionale di macellazione senza previo stordimento con il regolamento n. 1099/2009 e con la libertà di religione
La questione giuridica
Se l’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento n. 1099/2009 consenta a uno Stato membro di imporre, per la macellazione rituale, uno stordimento reversibile e non letale; se una simile interpretazione sia compatibile con la libertà di religione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della Carta; e se la disciplina dell’Unione violi gli articoli 20, 21 e 22 della Carta per il diverso trattamento rispetto ad attività venatorie, di pesca e a eventi culturali o sportivi.
Principio di diritto
L’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento n. 1099/2009, letto alla luce dell’articolo 13 TFUE e dell’articolo 10, paragrafo 1, della Carta, va interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che impone, anche nella macellazione rituale, uno stordimento reversibile e non letale dell’animale, purché la misura sia prevista dalla legge, persegua l’obiettivo di interesse generale della protezione del benessere animale, rispetti il contenuto essenziale della libertà di religione e superi il vaglio di proporzionalità. La Corte ha inoltre escluso che la disposizione dell’Unione sia invalida per violazione degli articoli 20, 21 e 22 della Carta, poiché il diverso trattamento rispetto alla caccia, alla pesca e agli eventi culturali o sportivi è giustificato dalle oggettive differenze delle situazioni.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 13 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1099/2009
- Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1099/2009
- Articolo 2 del regolamento (CE) n. 1099/2009
- Articolo 3 del regolamento (CE) n. 1099/2009
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 1099/2009
- Articolo 5 del regolamento (CE) n. 1099/2009
- Articolo 26 del regolamento (CE) n. 1099/2009
- Articolo 27 del regolamento (CE) n. 1099/2009
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 10, 20, 21, 22 e 52
- Direttiva 93/119/CE
Macellazione rituale e stordimento reversibile
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale belga) sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa fiamminga che, per la macellazione rituale, impone uno stordimento reversibile e non letale dell’animale. La causa si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, e tocca anche la libertà di religione garantita dalla Carta.
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti nel procedimento principale, appartenenti a comunità ebraiche e musulmane, hanno impugnato la legge regionale fiamminga del 7 luglio 2017, sostenendo che essa svuotasse di contenuto la deroga prevista per la macellazione rituale. La legge ha eliminato la precedente deroga allo stordimento previo e ha previsto, per i riti religiosi, un sistema di stordimento reversibile, con l’espressa previsione che lo stordimento non possa causare la morte dell’animale.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 13 TFUE, che impone di tenere pienamente conto del benessere degli animali;
- gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 26 e 27 del regolamento n. 1099/2009;
- la Carta, in particolare gli articoli 10, 20, 21, 22 e 52;
- la direttiva 93/119/CE, richiamata nei considerando del regolamento.
I considerando più significativi sono quelli relativi al benessere animale come valore condiviso, alla deroga per i riti religiosi, alla sussidiarietà lasciata agli Stati membri e alla possibilità di adottare norme nazionali più rigorose purché non si pregiudichi il mercato interno.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio domanda, in sostanza:
- se l’articolo 26, paragrafo 2, lettera c), consenta agli Stati membri di vietare la macellazione rituale senza stordimento previo e di imporre uno stordimento reversibile;
- se, in tal caso, tale disposizione sia compatibile con l’articolo 10, paragrafo 1, della Carta;
- se il diverso trattamento rispetto alla caccia, alla pesca e agli eventi culturali o sportivi violi gli articoli 20, 21 e 22 della Carta.
Ragionamento della Corte sulla prima e seconda questione
La Corte ricorda anzitutto che il regolamento n. 1099/2009 pone come regola generale lo stordimento previo, perché ritenuto il metodo che meno compromette il benessere dell’animale. La macellazione rituale senza previo stordimento resta ammessa solo in via derogatoria, al fine di rispettare la libertà di religione.
Tuttavia, il regolamento attribuisce agli Stati membri un margine di sussidiarietà. In particolare, l’articolo 26, paragrafo 2, lettera c), consente di adottare disposizioni nazionali più rigorose nel settore della macellazione rituale e delle operazioni correlate. La Corte legge questa possibilità alla luce dell’articolo 13 TFUE, che richiede di conciliare benessere animale e rispetto delle tradizioni religiose.
Ne deriva che la norma fiamminga, imponendo uno stordimento reversibile e non letale, non è di per sé incompatibile con l’articolo 10 della Carta. La misura è:
- prevista dalla legge;
- idonea a perseguire l’obiettivo di interesse generale del benessere animale;
- limitata a un aspetto specifico del rito, senza vietare in assoluto la macellazione rituale;
- proporzionata, anche alla luce del consenso scientifico sul fatto che lo stordimento previo riduce la sofferenza dell’animale.
La Corte sottolinea inoltre che, in un contesto di mancanza di consenso tra gli Stati membri, il legislatore dell’Unione ha inteso lasciare agli Stati un ampio margine di discrezionalità per trovare il giusto equilibrio tra i due valori in conflitto.
Ragionamento sulla terza questione: uguaglianza, non discriminazione e diversità culturale
Quanto alla validità dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera c), la Corte esclude ogni violazione degli articoli 20, 21 e 22 della Carta.
Il diverso regime rispetto a caccia, pesca ricreativa ed eventi culturali o sportivi è giustificato perché tali attività non sono comparabili con la macellazione di animali destinati alla produzione alimentare. Gli eventi culturali o sportivi, per definizione, non comportano una produzione significativa di carne; caccia e pesca si svolgono in contesti completamente diversi; per i pesci, infine, il legislatore ha esplicitamente rilevato l’insufficienza dei dati scientifici e la necessità di ulteriori valutazioni.
Di conseguenza, il trattamento differenziato non integra discriminazione né compromette la diversità culturale, religiosa e linguistica garantita dall’articolo 22 della Carta.
Decisione
La Corte dichiara che l’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento n. 1099/2009, letto alla luce dell’articolo 13 TFUE e dell’articolo 10, paragrafo 1, della Carta, non osta a una normativa nazionale che impone, nell’ambito della macellazione rituale, uno stordimento reversibile e non letale. Inoltre, l’esame della terza questione non ha rivelato elementi idonei a inficiare la validità della disposizione di diritto derivato.
Principi affermati
- Il benessere animale è un obiettivo di interesse generale riconosciuto dal diritto dell’Unione.
- Gli Stati membri possono adottare norme più rigorose anche nella macellazione rituale, purché rispettino la Carta.
- La macellazione rituale costituisce una manifestazione della libertà di religione, ma tale libertà può subire limitazioni proporzionate.
- Il diverso trattamento rispetto a caccia, pesca ed eventi culturali o sportivi non è discriminatorio, perché le situazioni non sono comparabili.
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