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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-216/19

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 dicembre 2020. — WQ contro Land Berlin. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin. — Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno – Regime di pagamento di base – Articolo 24, paragrafo 2, prima frase – Nozione di “ettaro ammissibile a disposizione dell’agricoltore” – Utilizzo illecito della superficie interessata da parte di un terzo – Articolo 32, paragrafo 2, lettera b), ii) – Domanda di attivazione di un diritto all’aiuto per una superficie imboschita – Nozione di “superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008” – Regime di pagamento unico o regime di pagamento unico per superficie. — Causa C-216/19

Giurisprudenza europea62019CJ0216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la mera occupazione di fatto di un terreno da parte di un terzo privo di titolo non impedisce al proprietario di considerarlo “a disposizione” ai fini dell’assegnazione dei diritti all’aiuto. Ha inoltre precisato che, per le superfici imboschite, non basta l’astratta idoneità della superficie: occorre che nel 2008 vi sia stata una vera domanda di aiuto e il relativo procedimento di controllo. La sentenza è rilevante per la gestione dei titoli PAC e per le controversie sulle doppie domande di aiuto e sulle superfici rimboschite.

Interpretazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 su: nozione di ettaro ammissibile “a disposizione” dell’agricoltore in caso di utilizzazione abusiva da parte di terzi e requisiti per considerare una superficie imboschita come avente dato diritto a pagamenti nel 2008.

La questione giuridica

1) Se, ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 1307/2013, gli ettari ammissibili siano “a disposizione” del proprietario anche quando un terzo li utilizzi di fatto senza alcun diritto d’uso. 2) Se l’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), ii), del regolamento n. 1307/2013 richieda, per una superficie imboschita, che essa abbia effettivamente dato luogo a pagamenti nel 2008 mediante domanda di aiuto e utilizzo di diritti all’aiuto/di ritiro, oltre al soddisfacimento delle altre condizioni dei titoli III e IV bis del regolamento n. 1782/2003.

Principio di diritto

Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013, una superficie agricola è “a disposizione” del solo proprietario quando un terzo la occupi e utilizzi di fatto senza alcun fondamento giuridico; l’utilizzazione abusiva non priva il proprietario della disponibilità della superficie. Ai fini dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), ii), del medesimo regolamento, una superficie imboschita può essere considerata come avente dato diritto a pagamenti nel 2008 solo se nel 2008 è stata oggetto di una domanda di aiuto ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 1782/2003, sottoposta ai controlli previsti dagli articoli 23 e, se del caso, 25, e se sono state soddisfatte le altre condizioni per ottenere un pagamento diretto ai sensi dei titoli III e IV bis.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Articolo 24, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Articolo 32, paragrafo 2, lettera b), ii), regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articoli 58, 59 e 63 regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Regolamento (CE) n. 1782/2003
  • Articoli 22, 23, 25, 33, 34, 44 e 54 regolamento (CE) n. 1782/2003
  • Regolamento (CE) n. 1257/1999
  • Articolo 31 regolamento (CE) n. 1257/1999
  • Regolamento delegato (UE) n. 639/2014
  • Articolo 15 regolamento delegato (UE) n. 639/2014

Disponibilità degli ettari ammissibili e superfici imboschite ai fini dei pagamenti diretti PAC

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Berlin in una controversia tra WQ e il Land Berlin sulla prima assegnazione di diritti all’aiuto nel quadro del regolamento (UE) n. 1307/2013. La Corte è chiamata a interpretare, da un lato, la nozione di ettaro ammissibile “a disposizione” dell’agricoltore in presenza di un uso abusivo da parte di un terzo e, dall’altro, i requisiti richiesti per considerare ammissibile una superficie imboschita ai fini dell’attivazione dei diritti all’aiuto.

Fatti e procedimento principale

Nel 2006 WQ aveva ottenuto pagamenti diretti, ma l’amministrazione non aveva tenuto conto delle superfici imboschite, considerate superfici messe a riposo. Nel 2015 WQ ha presentato domanda di aiuto per alcune parcelle di sua proprietà, dichiarandole come “campo ritirato dalla produzione”, ma per due appezzamenti è emersa la presenza di un terzo utilizzatore di fatto; inoltre, per le superfici imboschite l’amministrazione ha negato l’assegnazione dei diritti per mancanza di una domanda nel 2008. Dopo il rigetto del ricorso amministrativo, il giudice tedesco ha investito la Corte di quattro questioni pregiudiziali.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare il regolamento n. 1307/2013, l’articolo 24, paragrafo 2, sulla prima assegnazione dei diritti all’aiuto, e l’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), ii), sulla definizione di ettaro ammissibile per superfici imboschite. Sono inoltre rilevanti il regolamento n. 1306/2013, in particolare gli articoli 58, 59 e 63 sui controlli e sul recupero degli importi indebiti, e il regolamento n. 1782/2003, in particolare gli articoli 22, 23, 25, 33, 34, 44 e 54, che disciplinavano il regime di pagamento unico e il regime di pagamento unico per superficie nel periodo di riferimento.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte osserva che l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 non definisce l’espressione “a sua disposizione” e non impone, in via generale, la prova di un titolo di proprietà o di un valido diritto d’uso per ottenere l’assegnazione dei diritti all’aiuto. Gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità quanto alle prove richieste, ma questo potere deve rispettare il principio di proporzionalità e gli obiettivi della disciplina dell’Unione.

Inoltre, la Corte rileva che il sistema di controllo amministrativo sistematico previsto dal regolamento n. 1306/2013 consente di prevenire e correggere le irregolarità. Quando però vi sono domande concorrenti sul medesimo ettaro, la presunzione di disponibilità viene meno e le autorità devono verificare quale richiedente abbia effettivamente la disponibilità della superficie.

La Corte precisa che i criteri introdotti dall’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 639/2014, fondati sul potere decisionale sulle attività agricole e sull’assunzione dei benefici e dei rischi finanziari, sono stati elaborati per situazioni in cui esistano rapporti giuridici tra i potenziali richiedenti; non si applicano invece quando, come nel caso di specie, il terzo occupa senza alcun fondamento giuridico.

Soluzione sulla prima questione

La Corte conclude che, se una domanda di aiuto è presentata sia dal proprietario sia da un terzo che utilizza di fatto la superficie senza alcun fondamento giuridico, gli ettari ammissibili sono “a disposizione” del solo proprietario ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 1307/2013.

Ragionamento sulla seconda, terza e quarta questione

Le questioni sulle superfici imboschite riguardano l’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), ii), del regolamento n. 1307/2013. La Corte chiarisce che l’espressione “qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008” deve essere letta alla luce del regime allora vigente, cioè il regolamento n. 1782/2003.

Sotto questo profilo, solo gli agricoltori ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 1782/2003 potevano accedere al regime di pagamento unico; inoltre, per gli agricoltori di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera a), era necessaria la presentazione di una domanda entro il termine previsto dall’articolo 34, paragrafo 3, altrimenti nessun diritto all’aiuto o al ritiro poteva essere attribuito. La mera esistenza della superficie, quindi, non bastava.

La Corte aggiunge che, anche quando il diritto all’aiuto o il diritto di ritiro era stato formalmente attribuito, esso doveva essere effettivamente utilizzato: ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 3, e dell’articolo 54, paragrafo 1, occorreva dichiarare le parcelle nella domanda annuale di pagamenti diretti di cui all’articolo 22. Tale domanda era poi soggetta ai controlli amministrativi di cui all’articolo 23 e, se necessario, ai controlli in loco di cui all’articolo 25.

Richiamando la propria giurisprudenza sulla funzione della domanda annuale di aiuto, la Corte conclude che una superficie può dirsi aver “dato diritto a pagamenti nel 2008” solo se è stata oggetto di una domanda di aiuto nel 2008, con il relativo controllo di ammissibilità, e se sono state soddisfatte tutte le altre condizioni previste dai titoli III e IV bis del regolamento n. 1782/2003.

Decisione/dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’articolo 24, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 1307/2013 deve essere interpretato nel senso che, in caso di utilizzazione di fatto senza titolo da parte di un terzo, la superficie è a disposizione del solo proprietario;
  • l’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), ii), del regolamento n. 1307/2013 richiede, per le superfici imboschite, una domanda di aiuto nel 2008 ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 1782/2003, seguita dai controlli previsti dagli articoli 23 e 25, oltre al soddisfacimento delle altre condizioni di accesso ai pagamenti diretti.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che, in materia PAC, la disponibilità della superficie va valutata in termini sostanziali ma non può essere negata al proprietario per il solo fatto di un’occupazione abusiva da parte di terzi. Inoltre, per le superfici imboschite, la nozione di superficie che “ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008” presuppone un’effettiva attivazione del regime di aiuto nel periodo di riferimento, non una semplice potenzialità astratta.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunepagamenti diretti agli agricoltoridiritti all’aiutoettari ammissibiliimboschimento

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