Sentenza n. 941/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - dell'ordinanza n. 23/2023 del Comune di Monasterolo di Savigliano prot. n. 4959 del 24 novembre 2023, avente ad oggetto: “PEC Zona P2.2 SUE2 (ex zona D2, 29/ai/SUE2) ordinanza di sgombero area di proprietà comunale - richiesta versamento somme per completamento opere di urbanizzazione”, limitatamente alla predetta “richiesta versamento somme per completamento opere di urbanizzazione”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale che ingiungeva il pagamento di euro 101.105,97 per il completamento di opere di urbanizzazione e per oneri riferiti a un permesso di costruire rilasciato alla dante causa
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, limitatamente alla richiesta di pagamento, l'ordinanza comunale con cui le veniva richiesto il versamento di euro 101.105,97. Ha dedotto la violazione dell'art. 28 della legge n. 1150 del 1942, dell'art. 7.1 del contratto di cessione d'azienda, dell'art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell'art. 2935 c.c., nonché il difetto di motivazione. La pretesa riguardava, in particolare, il completamento delle opere di urbanizzazione previste da un piano esecutivo approvato nel 2009 e gli oneri relativi a un permesso di costruire rilasciato nel 2009 alla società dante causa. La ricorrente sosteneva di non essere subentrata nei debiti anteriori al 24 settembre 2010 e di non essere obbligata al pagamento, poiché la convenzione attuativa del piano del 2009 non era mai stata sottoscritta né dalla dante causa né dall'acquirente. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica a una società indicata come controinteressata e ha chiesto il rigetto nel merito, sostenendo la debenza delle somme. È stata altresì esaminata l'eccezione di prescrizione decennale del credito, decorrente dal rilascio del permesso di costruire.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione processuale del Comune: la società destinataria di un autonomo ordine di pagamento non aveva un interesse concreto e diretto alla conservazione dell'ordinanza nei confronti della ricorrente, poiché non era obbligata in solido e l'eventuale annullamento non avrebbe inciso sulla possibilità astratta di attuare il piano. Il ricorso non è divenuto improcedibile dopo l'alienazione delle aree, perché il contratto di vendita aveva mantenuto in capo alla ricorrente la posizione debitoria oggetto della controversia. Nel merito, il motivo relativo alla prescrizione è stato respinto: la diffida comunale del 5 maggio 2016, ricevuta via PEC e riconosciuta dalla ricorrente, aveva interrotto il termine decennale. Sono state invece ritenute fondate le censure sulla debenza delle somme. La ricorrente non aveva sottoscritto la convenzione attuativa del piano esecutivo approvato nel 2009; inoltre, il contratto di acquisto d'azienda escludeva l'accollo dei debiti anteriori al 24 settembre 2010. L'obbligo di eseguire le opere o, in alternativa, di corrispondere gli oneri sarebbe sorto soltanto con la stipula della convenzione. Secondo il TAR, gli obblighi propter rem relativi agli oneri urbanistici e alle opere di urbanizzazione si trasferiscono ai successivi aventi causa quando siano fondati su una convenzione urbanistica già stipulata, mentre non possono derivare dal solo piano approvato, dalla perizia di stima o dalla deduzione del relativo costo dal prezzo di acquisto. In assenza della convenzione e della necessaria permuta delle aree, nessuna obbligazione era sorta o transitata in capo alla ricorrente. L'ordinanza è stata quindi annullata nella parte relativa all'ingiunzione di pagamento. Il Comune è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 28 l. 1150/1942
La convenzione urbanistica costituisce il titolo dal quale possono derivare obblighi relativi all'attuazione della lottizzazione e alle opere di urbanizzazione.
art. 16 d.P.R. 380/2001
Richiamato in relazione alla pretesa comunale per oneri di urbanizzazione e alla contestazione della loro debenza.
art. 2935 c.c.
Richiamato per individuare il momento iniziale della prescrizione del credito; la prescrizione è stata ritenuta interrotta dalla diffida comunale del 5 maggio 2016.
art. 7.1 del contratto di cessione d'azienda
La clausola contrattuale escludeva l'accollo da parte dell'acquirente dei debiti della dante causa sorti anteriormente al 24 settembre 2010.
Massime di principio
- Gli obblighi relativi al pagamento degli oneri urbanistici, alla cessione gratuita di aree e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione possono assumere natura propter rem e gravare sui successivi aventi causa soltanto quando trovino titolo in una convenzione urbanistica o di lottizzazione già stipulata.
- La mera approvazione di un piano esecutivo, in assenza della successiva stipula della convenzione attuativa, non è sufficiente a far sorgere in capo al proprietario o acquirente l'obbligo di eseguire le opere di urbanizzazione o di corrisponderne il costo.
- La perizia di stima dei beni e la deduzione dal prezzo di acquisto dell'importo corrispondente alle opere di urbanizzazione non costituiscono, di per sé, titolo idoneo a creare un'obbligazione di pagamento degli oneri nei confronti del Comune.
- La diffida ricevuta dal debitore interrompe la prescrizione del credito, anche quando la ricezione sia comprovata dalla successiva comunicazione del destinatario che ne dia esplicito atto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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