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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43977/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per cessione di sostanza stupefacente (art. 73, co. 5 DPR 309/90) relativa a un involucro di cocaina da 0,3 g. Deduce: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova riguardo al luogo del rinvenimento e alla perquisizione (mancato rinvenimento del denaro pagato); (2) errato diniego della causa di non punibilità per tenuità (art. 131‑bis c.p.) per esiguità della quantità e carattere occasionale; (3) vizio nella dosimetria per mancata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva (art. 69 c.p. in relazione all'art. 99 c.p.); (4) mancata motivazione circa la concessione della sospensione condizionale della pena; (5) mancata motivazione sulla richiesta di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nei profili di responsabilità e sulle censure di merito (motivi 1, 2 e 3), confermando la condanna per il reato ex art. 73, co. 5 DPR 309/90 e dichiarando irrevocabile la statuizione di responsabilità (art. 624 c.p.p.). Tuttavia la Cassazione ha accolto i motivi 4 e 5, rilevando l'omessa valutazione da parte della Corte di Appello delle richieste di sospensione condizionale della pena e di sostituzione con lavoro di pubblica utilità; per tali profili la sentenza impugnata è stata annullata e il giudizio rinviato ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo esame limitato a quelle questioni. Il resto della sentenza è confermato.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990 art. 73, co. 5

    La norma sanziona la cessione di stupefacenti: la Corte conferma che la cessione anche di quantità minima (0,3 g) è punibile se si configura come cessione e non come uso personale, specie se accertata da osservazione diretta e corroborata da dichiarazioni dell'acquirente

  • Codice penale art. 131‑bis

    La causa di non punibilità per tenuità può essere esclusa anche per quantitativi esigui quando l'insieme degli elementi (modalità, organizzazione, stabilità dell'attività, grado di colpevolezza) indica un'attività non occasionale; la Corte ha ritenuto esclusa la tenuità per elementi di organizzazione e stabilità emergenti dalle modalità del fatto

  • Codice penale art. 69

    La comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la Corte ha ritenuto legittima la non prevalenza delle attenuanti generiche alla luce della recidiva e della personalità dell'imputato

  • Codice penale art. 99, co. 4

    Richiama la disciplina della recidiva: la presenza di precedenti ha inciso sulla valutazione di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti, impedendo la piena prevalenza delle attenuanti

  • Codice di procedura penale art. 624

    La declaratoria di irrevocabilità della dichiarazione di responsabilità è stata pronunciata per la parte di sentenza confermata, rendendo definitiva la condanna nei profili non annullati

  • Norme processuali (disciplina degli atti e del ricorso) art. 173 disp. att. c.p.p.

    art. 173, co. 1 disp. att. c.p.p.

    Limita la trattazione dei motivi di impugnazione nella memoria di cassazione; la Corte ha osservato l'istruttoria e la sintesi dei motivi nelle modalità previste

  • Codice di procedura penale art. 606 (richiami giurisprudenziali sul vizio di travisamento)

    art. 606 c.p.p. (menzione giurisprudenziale)

    La Corte richiama il principio secondo cui il vizio di travisamento della prova è sindacabile in Cassazione solo entro limiti precisi, specialmente in presenza di doppia conforme; l'erronea interpretazione deve essere tale da disarticolare l'intero impianto probatorio

Massime di principio

  • In presenza di una doppia conforme (tribunale e corte d'appello concordi), il vizio di travisamento della prova è sindacabile in Cassazione solo se si dimostra che l'appello ha valorizzato atti o elementi nuovi non esaminati in primo grado o che l'errore renda illogica l'intera motivazione
  • La causa di non punibilità per tenuità (art. 131‑bis c.p.) richiede una valutazione complessiva: quantità esigua non è di per sé sufficiente se le modalità, la continuità/organizzazione dell'attività o il grado di colpevolezza fanno ritenere l'operato non occasionale
  • Le scelte di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti (art. 69 c.p.) rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se manifestamente illogiche o arbitrarie
  • La mancata o insufficiente motivazione su richieste specifiche (es. sospensione condizionale della pena, sostituzione con lavoro di pubblica utilità) costituisce vizio rilevante che può determinare annullamento e rinvio limitato sul punto omesso
  • Per ottenere accoglimento in Cassazione è importante non limitarsi a esprimere una diversa lettura delle prove già valutate dai giudici di merito, ma indicare con precisione e prova documentale quali atti sono stati travisati o omessi e in che modo ciò incide sull'impianto probatorio

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