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Ordinanza

Ordinanza n. 1973/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento A) Decreto MUR n. 1115 del 22/12/25; B) Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all’accesso ai corsi di area medica nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, limitatamente alla parte in cui non colloca la ricorrente in posizione utile alla immatricolazione presso la Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” sede di Napoli; C) Provvedimenti di cui agli esiti delle prove del semestre aperto sostenute dalla ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi; D) Documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal Cineca nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte; E) Ogni eventuale determinazione generale o operativa relativa alla gestione di errori/quesiti e/o all'attribuzione di punteggi aggiuntivi o compensativi nelle prove (con particolare riguardo alla prova di Fisica del secondo appello; F) D.M. del MUR n. 454 del 16 luglio 2025, recante criteri di formazione della graduatoria nazionale di merito; G) D.M. MUR n. 418 del 30 maggio 2025 per quanto occorra; H) D.M. del MUR n. 557 del 4 agosto 2025, per quanto occorra; I) D.M. del MUR n. 600 del 7 agosto 2025, per quanto occorra; L) Linee guida MUR del 16 ottobre 2025 per lo svolgimento degli esami del semestre aperto, per quanto occorra; M) Nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 per quanto occorra;N) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, O) per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere ammessa in sovrannumero al corso di laurea presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” sede di Napoli.

Giustizia amministrativa202602569

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di formazione della graduatoria nazionale, graduatoria e atti connessi relativi all’accesso ai corsi di area medica, nonché risultati delle prove del semestre aperto e disciplina delle modalità di svolgimento e valutazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto MUR n. 1115/2025, la graduatoria nazionale nominativa, gli atti di scorrimento e assegnazione delle sedi, gli esiti delle prove del semestre aperto, la documentazione concorsuale recante codici identificativi, le determinazioni relative alla gestione di quesiti ed errori, nonché i decreti ministeriali e le linee guida presupposti. Ha chiesto anche l’accertamento del diritto all’ammissione in sovrannumero al corso di laurea presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, sede di Napoli. Le censure riguardavano, in particolare: l’illegittimità del nuovo sistema di graduatoria articolato in sezioni e fasce; la penalizzazione derivante dal rifiuto di una votazione conseguita al primo appello e dal successivo recupero; la modifica sopravvenuta delle regole di accesso alla graduatoria; il mancato arrotondamento di un voto inferiore a diciotto; gli errori nei quesiti e nelle modalità di valutazione, con specifico riferimento alla prova di Fisica del secondo appello; la violazione dell’anonimato delle prove per la presenza di codici alfanumerici; la violazione dei principi di ragionevolezza, par condicio, affidamento e proporzionalità; nonché questioni di legittimità costituzionale e di diritto dell’Unione europea. La ricorrente, collocata nella sesta sezione della graduatoria in ragione di due valutazioni almeno pari a diciotto, una delle quali ottenuta mediante recupero di un voto inizialmente rifiutato, contestava la mancata assegnazione alla sede di prima scelta, pur essendo stata assegnata e immatricolata presso altra sede indicata nelle preferenze.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris e di periculum in mora. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto ragionevole e coerente con il d.lgs. n. 71/2025 il sistema introdotto dal d.m. n. 1115/2025, che amplia l’accesso alla graduatoria anche ai candidati privi di tre sufficienze, ma li ordina in sezioni e fasce secondo la distanza dalle condizioni originarie e attribuisce bonus differenziati. Il sistema preserva la preferenza dei candidati che avevano conseguito tre sufficienze secondo le regole iniziali e tutela l’affidamento di chi aveva accettato il voto al primo appello. Il recupero del voto rifiutato è stato ritenuto coerente con la natura degli esami universitari, sicché il risultato del secondo appello sostituisce quello precedentemente rifiutato; la scelta di rifiutare il voto è riconducibile all’autoresponsabilità della candidata. Il mutamento delle regole è intervenuto soltanto nella fase di formazione della graduatoria e non ha modificato programmi, modalità di svolgimento o criteri di valutazione delle prove. Il mancato arrotondamento del voto inferiore a diciotto è stato ritenuto legittimo, poiché l’arrotondamento previsto dal d.m. n. 418/2025 rileva solo per la registrazione nella carriera universitaria e non per la graduatoria. Le doglianze sui quesiti sono state considerate generiche e non assistite dalla prova che gli errori avessero inciso sul punteggio; eventuali errori di singoli quesiti potrebbero comunque incidere sulla valutazione individuale, non determinare l’invalidità integrale della procedura. La censura sull’anonimato è stata ritenuta fondata su un’ipotesi non dimostrata, in assenza di elementi concreti circa la possibilità di collegare gli elaborati all’identità dei candidati. È mancata inoltre la prova di resistenza, poiché non è stato dimostrato che, senza le regole contestate, la ricorrente avrebbe ottenuto la sede di prima scelta. Il periculum è stato escluso perché la ricorrente era già immatricolata e aveva iniziato il percorso presso una sede indicata nelle preferenze, sicché il pregiudizio riguardava soltanto la mancata assegnazione della sede maggiormente gradita. Le questioni costituzionali e unionali non sono state ritenute assistite da sufficiente fumus. Il TAR ha altresì ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati della graduatoria nazionale mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero, entro venti giorni dalla comunicazione, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto non sussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora necessari per concedere la sospensione.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025

    Rimette alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.

  • d.m. MUR n. 1115/2025

    Introduce il sistema articolato in sezioni e fasce della graduatoria nazionale, ammette candidati con meno di tre sufficienze e disciplina la valorizzazione dei voti rifiutati e i bonus di fascia.

  • d.m. MUR n. 418/2025

    Prevede il requisito originario delle tre sufficienze per l’accesso alla graduatoria e stabilisce che l’arrotondamento del voto inferiore a diciotto rilevi soltanto per la registrazione nella carriera universitaria, non per la graduatoria.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Consentono, in presenza di una difficoltà oggettiva derivante dall’elevato numero dei controinteressati, l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.

  • Cons. Stato, Ad. Plen., n. 27/2013

    Il TAR richiama il principio secondo cui una mera irregolarità formale nelle modalità di svolgimento delle prove non comporta automaticamente l’illegittimità della procedura, occorrendo la dimostrazione di una concreta violazione delle garanzie di segretezza.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il sistema di formazione di una graduatoria nazionale rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione quando articola i candidati in fasce secondo la diversa prossimità alle condizioni originarie di accesso, purché il criterio sia coerente con gli obiettivi perseguiti e non manifestamente irragionevole o sproporzionato.
  • La modifica sopravvenuta delle regole di formazione della graduatoria non viola di per sé l’affidamento dei candidati quando interviene soltanto nella fase successiva allo svolgimento delle prove e non altera i programmi, le modalità di esame o i criteri di valutazione applicabili uniformemente a tutti i partecipanti.
  • È ragionevole attribuire una posizione meno favorevole nella graduatoria al candidato che accede grazie al recupero di una votazione inizialmente rifiutata rispetto a chi abbia accettato la sufficienza al primo appello, poiché la diversa collocazione tutela l’affidamento dei candidati che hanno agito secondo le regole originarie.
  • La scelta del candidato di rifiutare una votazione conseguita al primo appello appartiene alla sua sfera di autoresponsabilità; l’esito positivo del successivo appello può sostituire la precedente votazione rifiutata secondo la logica propria degli esami universitari.
  • La contestazione di quesiti o modalità di valutazione deve indicare concretamente l’incidenza dell’errore sul punteggio individuale; l’eventuale erroneità di singoli quesiti, ove accertata, non determina automaticamente l’invalidità dell’intera procedura selettiva.
  • La violazione dell’anonimato delle prove non può essere desunta da una mera irregolarità formale o da una ricostruzione ipotetica, ma richiede la dimostrazione concreta della possibilità di collegare l’elaborato all’identità del candidato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoTutela cautelare

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