Cassazione Penale, Sentenza n. 27534/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la domanda di rideterminazione della pena inflitta con precedente sentenza di condanna, pena che la difesa reputava illegale perché il giudice di merito non aveva applicato la riduzione prevista per il rito abbreviato ai sensi dell'art. 442 c.p.p. Secondo il ricorrente, l'omessa diminuzione premiale rendeva la pena frutto di una determinazione arbitraria e costituzionalmente illegittima, anche se formalmente compresa nei limiti edittali. Ha quindi dedotto, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., la violazione dell'art. 438 c.p.p. e degli artt. 3, 13 e 27 Cost., sostenendo che la pena, essendo stata inflitta senza la riduzione dovuta, doveva considerarsi illegale e quindi emendabile anche in esecuzione, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che la nozione di pena illegale riguarda solo le sanzioni che, per specie o quantità, si collocano fuori dalla cornice edittale prevista dalla legge, oppure sono determinate sulla base di una cornice normativa inapplicabile o costituzionalmente illegittima. L'omessa applicazione della riduzione per il rito abbreviato, anche quando integrale, costituisce invece una violazione delle regole di commisurazione e dà luogo a pena illegittima ma non illegale, non emendabile nel giudizio di esecuzione su sentenza passata in giudicato se la pena concreta resta entro i limiti edittali. Poiché nel caso concreto la pena di otto anni di reclusione rientrava nei limiti previsti per il reato contestato, la Corte ha confermato il rigetto dell'istanza di rideterminazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge in tema di determinazione della pena.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È richiamato come parametro di censura per vizio di motivazione sulla supposta illegalità della pena.
art. 438 c.p.p.
È richiamato in relazione al rito abbreviato e alla riduzione di pena che la difesa assumeva essere stata omessa.
art. 442 c.p.p.
La Corte afferma che la sua violazione, anche totale omissione della riduzione premiale, integra una pena illegittima ma non illegale se la pena resta nei limiti edittali.
art. 3 Cost.
Invocato dalla difesa a sostegno della censura di irragionevolezza della determinazione sanzionatoria.
art. 13 Cost.
Invocato dalla difesa per sostenere che la pena senza la riduzione dovuta inciderebbe sulla libertà personale in modo illegittimo.
art. 27 Cost.
Invocato dalla difesa per sostenere la funzione rieducativa e il divieto di pene contrarie al senso di umanità.
art. 7 CEDU
Richiamato dalla Corte, tramite giurisprudenza EDU, a sostegno del principio di prevedibilità della sanzione penale.
Massime di principio
- La pena è "illegale" solo quando, per specie o quantità, esce dalla cornice edittale prevista dalla fattispecie incriminatrice oppure è determinata in base a una cornice sanzionatoria non applicabile; le sole violazioni delle regole di commisurazione integrano una pena illegittima, non emendabile in esecuzione se il giudicato è ormai formato.
- L'omessa applicazione della riduzione prevista per il rito abbreviato non rende illegale la pena se la sanzione irrogata resta compresa nei limiti edittali del reato contestato.
- Il giudice dell'esecuzione non può sostituire o rideterminare una pena solo perché il giudice della cognizione abbia errato nel calcolo della diminuente, quando l'errore non incide sulla corrispondenza della pena ai limiti astratti fissati dal legislatore.
- La categoria della pena illegale tutela la legalità e la prevedibilità della risposta sanzionatoria; non ogni errore applicativo del giudice comporta però la possibilità di superare il giudicato.
- Le questioni attinenti alla misura della diminuzione premiale e alla corretta commisurazione della pena devono essere dedotte nel giudizio di merito o nei rimedi contro la sentenza di cognizione, non nel procedimento esecutivo, salvo che la pena sia fuori legge in senso proprio.
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