Cassazione Penale, Sentenza n. 44326/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha riformato il provvedimento del GIP di Novara accogliendo la richiesta del PM di applicare la custodia cautelare in carcere ex art. 310 c.p.p. Il ricorrente censura violazione di legge e vizi di motivazione relativi al pericolo di reiterazione del reato e alla mancata valutazione della concretezza e attualità delle esigenze cautelari, nonché l'omessa considerazione della resipiscenza dimostrata (compensazione alle parti lese di €600,00) e il mancato esame delle osservazioni della Magistratura di Sorveglianza. Contesta infine l'impossibilità motivata di applicare la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, sebbene non emergano profili generali di illogicità riguardo alle esigenze di prevenzione (considerata la personalità dell'indagato e il fatto che il reato è stato commesso durante una autorizzata attività lavorativa in regime di detenzione domiciliare), la motivazione del Tribunale del Riesame è viziata in relazione all'esclusione della rilevanza della resipiscenza. In particolare la Corte ha rilevato affermazioni apodittiche in ordine alla presunta provenienza illecita della somma di €600 versata a titolo risarcitorio, senza riscontro. Per tali motivi ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per nuovo esame limitatamente a quel punto motivazionale.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere ai sensi dell'art. 310 c.p.p.
L'articolo è stato indicato come norma procedurale che legittima la richiesta del PM di sottoporre l'indagato a custodia cautelare; il giudizio di legittimità verifica la correttezza formale e la congruità delle ragioni poste a fondamento della misura
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
regime speciale delle presunzioni (richiamato nel confronto giurisprudenziale)
La Corte osserva che il procedimento in esame non rientra nel regime speciale di presunzioni di cui all'art. 275, comma 3; pertanto, l'esclusione della misura meno afflittiva deve essere motivata con valutazioni esplicite e non apodittiche circa l'inadeguatezza degli affidamenti fiduciari e l'unica idoneità della custodia cautelare
Massime di principio
- Il controllo di legittimità sulle impugnazioni cautelari è limitato al contenuto dell'atto impugnato; fatti sopravvenuti dopo la chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame non possono essere valutati in Cassazione e vanno proposti al giudice competente mediante istanza di revoca o modifica della misura.
- La configurazione della custodia cautelare in carcere richiede motivazioni concrete e attuali sul pericolo di reiterazione: si deve esplicitare perché le misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con controllo a distanza) risultano insufficienti nel caso concreto.
- Quando l'imputato dimostra atti di resipiscenza (es. versamento di somme a titolo risarcitorio, collaborazione documentata), il giudice deve valutare tali elementi e non può escluderne rilevanza con enunciati apodittici o non riscontrati.
- L'affermazione della provenienza illecita di somme depositate dall'imputato richiede adeguata prova o riscontro; in mancanza tale deduzione non può sorreggere l'applicazione di una misura più gravosa.
- Se la motivazione del giudice del riesame contiene passaggi illogici o non comprovati riguardo all'esclusione di misure meno afflittive, la decisione può essere annullata e il provvedimento rinviato per nuovo esame sul profilo motivazionale.
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