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Sentenza

Sentenza del 25/01/2021 n. 84 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Tari - Principio comunitario "chi inquina paga" - Possibilità per gli Stati di parametrare l'imposta al costo del sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di pagamento TARI relativo al primo semestre 2016 per la categoria 11 (agenzie/studi professionali). Contestazione della legittimità delle delibere comunali n. 107/2015 (piano finanziario) e n. 108/2015 (tariffa TARI 2016) e richiesta, in via incidentale, di disapplicazione dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. 158/1999 (metodo normalizzato e sistema presuntivo per le utenze non domestiche). L'appellante deduceva violazione del principio comunitario "chi inquina paga", vizio di motivazione nella scelta del coefficiente massimo (KD) per la cat.11, illegittimità degli atti e insufficiente prova contraria rispetto ai monitoraggi dell'ente gestore; chiedeva l'annullamento dell'avviso e la disapplicazione delle deliberazioni e del metodo presuntivo.

La decisione

L'appello è stato respinto. La CTR ha confermato la decisione di primo grado: le delibere comunali erano valide e, in ogni caso, divenute definitive (non impugnate nei termini, con successiva convalida mediante DCC n.34/2016). Il Comune ha legittimamente applicato il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 158/1999, compreso il ricorso al sistema presuntivo per la quota variabile; la scelta del coefficiente massimo per la categoria 11 è stata ritenuta adeguatamente motivata e supportata dagli studi/monitoraggi commissionati all'azienda gestore (ASM/Alia). La perizia stragiudiziale prodotta dall'appellante non è stata ritenuta probatoria in modo significativo rispetto ai monitoraggi estensivi dell'ente gestore. Spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

    art. 6; Allegato 1, punto 4.3 e 4.4

    Stabilisce il "metodo normalizzato" per la determinazione della tariffa; consente l'attribuzione di una parte fissa e di una parte variabile e prevede il ricorso a sistemi di misurazione delle quantità o, in alternativa, a sistemi presuntivi basati su coefficienti di produzione per tipologia di attività. È norma di riferimento obbligatoria per i Comuni nella determinazione della TARI.

  • Legge 11 dicembre 2013, n. 147

    Ha istituito la TARI e ha previsto che i Comuni definiscano le tariffe utilizzando il metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999; afferma la natura tributaria della TARI (non corrispettivo).

  • Direttiva 2006/12/CE

    Il diritto comunitario richiede un ragionevole collegamento tra produzione di rifiuti e copertura dei costi, ma non impone un metodo preciso di finanziamento; quindi una determinazione della tariffa basata su stime/coefficients è compatibile con la direttiva, secondo la giurisprudenza comunitaria.

  • Corte di Giustizia UE, causa C-254/08

    Conferma che gli Stati membri possono finanziare la gestione dei rifiuti tramite tassazione basata su stime e categorie (es.: superficie/attività) e che l'utilizzo di criteri basati sulla capacità produttiva delle categorie è compatibile con il principio "chi inquina paga".

  • Corte costituzionale

    sentenze n. 238/2009 e n. 247/2009

    Ribadiscono che il diritto comunitario richiede un collegamento ragionevole tra produzione e copertura dei costi (principio di proporzionalità), ma non vietano che tale collegamento sia realizzato tramite tributo né precludono l'uso di parametri come superficie o fasce territoriali e reddituali.

  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. L. 214/2011)

    Normativa richiamata a riferimento storico/normativo della disciplina tariffaria e del metodo normalizzato nella determinazione dei costi rifiuti.

  • D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 22

    Riferimento alla normativa nazionale precedente in materia di tariffa di igiene ambientale e al necessario collegamento fra produzione di rifiuti e attribuzione dei costi; utilizzata a supporto dell'argomentazione sulla compatibilità tra tributo e principio comunitario.

  • DPR 30 marzo 1992, n. 546

    Rinvio procedurale citato dall'appellante in tema di disapplicazione di atti amministrativi; la Corte ha ritenuto che non ostava la disapplicazione ma che gli atti erano divenuti definitivi e la disapplicazione avrebbe creato conflitto di giudicati.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1999, n. 546

    Norma di procedura tributaria richiamata in tema di ammissibilità della produzione documentale in sede di appello; la CTR ha ritenuto ammissibile la documentazione anche nella fase di merito ai sensi di tale disposizione.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241

    Consente all'amministrazione di convalidare un atto precedente con successivo provvedimento per ragioni di pubblico interesse; la convalida (DCC n.34/2016) ha reso definitive le delibere impugnate.

  • Codice Civile

    Norma sulla prova contraria alle presunzioni o alle evidenze; citata dall'appellante ma il giudice ha ritenuto che i monitoraggi dell'ente gestore avessero valore probatorio superiore rispetto alla perizia stragiudiziale dell'appellante.

Massime di principio

  • La TARI è un tributo e, per legge, la sua determinazione deve seguire il "metodo normalizzato" del DPR 158/1999: ciò autorizza l'uso di una parte fissa e di una parte variabile e ammette sistemi presuntivi quando la misurazione puntuale delle quantità è difficoltosa.
  • Il principio comunitario "chi inquina paga" richiede un collegamento ragionevole tra produzione di rifiuti e copertura dei costi, ma non obbliga l'uso di misurazioni effettive se uno Stato membro adotta criteri fondati su categorie/parametri (es. superficie, tipologia attività) debitamente motivati e supportati da studi/monitoraggi.
  • I Comuni possono scegliere coefficienti entro gli intervalli previsti dal DPR 158/1999 e devono motivare la scelta con dati oggettivi (monitoraggi, studi dell'ente gestore). La motivazione e le evidenze tecniche sono decisive per la legittimità della tariffa.
  • Se le delibere comunali sono divenute definitive (non impugnate nei termini o convalidate), l'istituto della disapplicazione non è normalmente utilizzabile per rimettere in discussione tali atti senza creare conflitti di giudicati.
  • La prova fornita dall'ente gestore tramite monitoraggi estesi e pluriennali ha forte valore probatorio; per il contribuente è insufficiente una perizia stragiudiziale limitata a singolo caso: serve un campionamento rappresentativo o elementi equivalenti che mettano in crisi i monitoraggi comunali.
  • L'amministrazione può convalidare atti viziati formalmente o integrativamente ai sensi dell'art.21-nonies L.241/90 per ragioni di pubblico interesse; tale convalida, se non impugnata, stabilizza gli atti.

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