Sentenza del 25/01/2021 n. 18 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
IRES - Requisiti di esenzione per le associazioni e società sportive dilettantistiche - Qualifica di soggetto sportivo dilettantistico - Sussiste - Numero di eventi non superiore a due volte l'anno - Sussiste - Proventi al di sotto di euro 51.645,69 - Sussiste - Svolgimento in esenzione da tassazione IRES di attività di carattere commerciale connessa agli scopi istituzionali - Sussiste - Redazione del rendiconto - Non sussiste - Presenza di libri sociali e contabili - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'annullamento dell'avviso di accertamento relativo a proventi riclassificati dall'Ufficio come ricavi commerciali (prestazioni pubblicitarie/sponsorizzazioni e fatture per €10.000 ciascuna) e recupero IVA e imposte per €5.716,00 circa. L'Agenzia contestava che le somme non rientrassero nella raccolta pubblica di fondi e che mancassero i requisiti per le agevolazioni (assenza di pubblicità della raccolta, mancata redazione del rendiconto, natura commerciale delle operazioni). La resistente sosteneva che le operazioni rientravano nel regime agevolativo previsto per le ASD (L. 398/91 e art. 25 L.133/1999), che i proventi erano occasionali e saltuari (non più di due eventi/anno) e sotto la soglia di €51.645,69, e che le contestazioni dell'Ufficio non avevano rispettato adeguato contraddittorio.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila - Sez. VII distaccata di Pescara ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha compensato le spese del grado. Il Collegio ha ritenuto che, alla luce della normativa (art. 143 TUIR comma 3 lett. a), art. 25 L.133/1999 e L.398/1991) e delle circolari ministeriali, i proventi contestati potevano rientrare nelle raccolte pubbliche di fondi per le ASD con regime 398/91 (numero di eventi non superiore a due/anno e limite complessivo ≤ €51.645,69) e che la mancata redazione del rendiconto o l'assenza dei libri sociali/contabili non comportano automaticamente la perdita delle agevolazioni. Inoltre è stato richiamato il principio che spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare la prevalenza dell'attività commerciale sull'attività istituzionale (Cass. n.15479/2016). L'appello dell'Ufficio è dunque respinto.
Norme richiamate
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) - art. 143 comma 3 lett. a)
art. 143, comma 3, lett. a)
Esclude dalla formazione del reddito i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente; la Commissione ha ritenuto applicabile la disposizione alle raccolte effettuate dall'ASD in esame
Legge n. 398/1991
Legge 398/1991 (regime forfetario per ASD)
Regime opzionale per le ASD che stabilisce agevolazioni fiscali; le ASD in regime 398 possono beneficiare di esclusioni e semplificazioni, e la raccolta fondi può essere considerata fiscalmente irrilevante se rispettati i limiti previsti dall'art.25 della L.133/1999
Legge n. 133/1999 - art. 25
art. 25 (comma 2 e relative lettere), come modificato dall'art. 37 della L. 342/2000
Per le ASD che optano per la L.398/91 prevede che i proventi realizzati in occasione di non più di due eventi annui e per importo complessivo non superiore a €51.645,69 non concorrono a formare il reddito; richiede altresì la qualifica di soggetto sportivo dilettantistico e che le attività commerciali connesse siano esenti da IRES
D.M. n. 473/1999 - art. 5 (rendiconto)
Prevede l'obbligo di rendiconto per le raccolte fondi; tuttavia la Corte e l'Agenzia stessa (circolari) hanno chiarito che la mancata redazione del rendiconto non comporta automaticamente la perdita delle agevolazioni se in sede di controllo è comunque possibile fornire idonea documentazione
Circolare MEF/Agenzia Entrate 43/E del 08/03/2000
Chiarisce l'ambito di applicazione delle agevolazioni per le ASD e afferma che non è necessaria una raccolta 'pubblica' nel senso tradizionale perché la disciplina va letta anche in riferimento soggettivo alle ASD in regime 398; utile a sostenere la tesi della resistente
Circolare MEF/Agenzia Entrate 45/E/2000
Ulteriore chiarimento sulle fattispecie di raccolta fondi e sul trattamento tributario delle ASD; richiamata nel supporto alle argomentazioni difensive
Circolare Agenzia delle Entrate 9/E/2013
Sancisce che la mancata redazione del rendiconto non comporta l'inapplicabilità dell'esclusione dall'IRES per i proventi delle raccolte pubbliche di fondi, purché sia possibile fornire documentazione idonea in sede di controllo
Cassazione - pronuncia n. 15479 del 26/07/2016
Stabilisce che spetta all'Amministrazione finanziaria disconoscere i benefici fiscali per le ASD solo se prova che l'attività commerciale è prevalente rispetto a quella istituzionale; inoltre la mera assenza di libri sociali/contabili non determina di per sé la perdita delle agevolazioni
Legge n. 212/2000 - art. 12 (contraddittorio)
Prevede il principio del contraddittorio preventivo nelle attività di accertamento; la resistente ha lamentato la sua mancata osservanza, ma il Collegio non ha ritenuto questo sufficiente a riformare il merito delle contestazioni
Massime di principio
- Per rientrare nell'esenzione prevista per le ASD in regime 398/91 (art. 25 L.133/1999) occorre: essere soggetto sportivo dilettantistico riconosciuto, aver optato per la L.398/91, svolgere non più di due eventi/anno per raccolte di fondi e non superare il limite complessivo annuo di €51.645,69; se tali condizioni sussistono i proventi possono non concorrere alla formazione del reddito
- La qualificazione dei proventi (raccolta pubblica di fondi vs ricavi commerciali) dipende dalla natura e finalità dell'operazione: sponsorizzazioni e contributi possono rientrare nelle raccolte occasionali se destinati in modo evidente allo svolgimento di manifestazioni/eventi e rispettano i requisiti normativi
- La mancata redazione del rendiconto previsto dal D.M. 473/1999 non comporta automaticamente la decadenza dalle agevolazioni se, in sede di controllo, il contribuente è in grado di fornire documentazione idonea a dimostrare la natura e l'ammontare dei proventi
- Spetta all'Amministrazione finanziaria l'onere di provare che l'attività commerciale è prevalente su quella istituzionale per disconoscere i benefici fiscali concessi alle ASD (principio consolidato dalla Cassazione)
- L'assenza di libri sociali o contabili, da sola, non è sufficiente a privare un ente non profit delle agevolazioni; è comunque buona prassi conservare e predisporre adeguata documentazione per il controllo
- In caso di verifica è opportuno garantire il rispetto del contraddittorio e documentare chiaramente la natura occasionale/saltuaria delle raccolte (sede dell'evento, destinatari delle offerte, finalità dei proventi, collegamento con manifestazioni sportive) per difendersi efficacemente da riclassificazioni a fini fiscali
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