Sentenza del 25/01/2021 n. 55 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cartella di Pagamento IRPEF - Previsioni del comma 344 L. 296/06 relativamente agli interventi su edifici - Previsioni del comma 345 L. 296/06 relativamente alla spesa per l'involucro degli edifici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno detratto nella dichiarazione 730/2014 le spese per riqualificazione energetica riferite all'anno 2013. L'Ufficio, a seguito di controllo formale (art. 36-bis DPR 600/73), ha recuperato la detrazione sostenendo che l'ampliamento subito dall'edificio ostava al riconoscimento della detrazione prevista dal comma 344 della legge 296/2006 e che le spese relative al comma 345 per l'involucro non erano dimostrate per la parte riferibile all'edificio già esistente. I contribuenti hanno prodotto documentazione ENEA e un prospetto tecnico con i millesimi; il giudice di primo grado ha dato loro ragione; l'Agenzia ha impugnato sostenendo che il comma 344 si applica solo alle parti esistenti e che, poiché le opere sono state effettuate sull'intero edificio inclusivo dell'ampliamento, manca l'omogeneità tra il prima e il dopo per il calcolo del risparmio energetico, e che i millesimi non sono idonei a dimostrare la quota di spesa detraibile.
La decisione
La Commissione ha respinto gli appelli riuniti dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato le decisioni impugnate in favore dei contribuenti. Ha ritenuto che il comma 344 parla di edifici esistenti ma non esclude espressamente gli ampliamenti e non richiede il raffronto tra lo stato ante e lo stato post operam, bensì il confronto del fabbisogno di energia primaria dopo l'intervento con i valori dell'allegato C) con riduzione almeno del 20%. Ha inoltre ritenuto che la documentazione tecnica presentata (compresa la comunicazione ENEA) sia pertinente e che, per le spese sull'involucro ai sensi del comma 345, la quota detraibile possa essere individuata con criterio proporzionale basato sulle quote millesimali come indicato dalla circolare 39/E/2010. Ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese del grado per complessivi Euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 344
Interventi su edifici esistenti per il risparmio energetico, confronto del fabbisogno di energia primaria con l'allegato C) e riduzione almeno del 20%
La norma si applica agli 'edifici esistenti' ma non esclude espressamente gli ampliamenti; il requisito tecnico richiesto è il confronto del fabbisogno di energia primaria dopo gli interventi con i valori di allegato C e non un confronto ante/post dell'intero edificio.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 345
Spese per l'involucro dell'edificio
Le spese relative all'involucro possono essere ripartite e dimostrate anche in relazione a parte dell'edificio; la quota detraibile può essere determinata con criterio proporzionale.
DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Controllo formale delle dichiarazioni
Fornisce la base procedurale per i controlli dell'Ufficio che hanno dato origine al recupero delle detrazioni, ma non sostituisce la valutazione tecnico-normativa dei requisiti previsti dalle disposizioni sulle detrazioni energetiche.
Circolare Agenzia delle Entrate 39/E del 2010
Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile come precisato nella circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, si dovrà utilizzare un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali
Ammette l'utilizzo delle tabelle millesimali per ripartire la quota di spesa detraibile relativa all'involucro quando l'intervento riguarda porzioni rilevanti dell'edificio; i millesimi sono quindi idonei a dimostrare la quota spettante.
Circolare Agenzia delle Entrate 21/E del 23 aprile 2010
Fornisce istruzioni operative sulle agevolazioni per interventi di risparmio energetico e sulla documentazione da conservare e trasmettere, richiamata insieme alla 39/E per la ripartizione delle spese.
Circolare Agenzia delle Entrate 36/E del 2007
Richiamata dall'Ufficio a supporto della tesi restrittiva ma non ritenuta sufficiente dalla Commissione a escludere la detraibilità in presenza di ampliamento.
Codice Civile, art. 2697
Principio generale sull'onere della prova: l'Agenzia sosteneva che i contribuenti non avessero assolto l'onere probatorio; la Commissione ha ritenuto che la documentazione fornita (relazione tecnica, millesimi, comunicazione ENEA) fosse adeguata.
Massime di principio
- Il richiamo a 'edifici esistenti' nel comma 344 L. 296/2006 non comporta automaticamente l'esclusione di interventi che comprendano ampliamenti: ciò che conta è il risultato tecnico richiesto (riduzione del fabbisogno di energia primaria rispetto ai valori di allegato C di almeno il 20%) e la regolarità della documentazione tecnica e della certificazione ENEA.
- Non è sempre necessario effettuare un confronto 'prima vs dopo' dell'intero immobile per escludere la detrazione: la norma impone il confronto del valore post-intervento con i parametri normativi; questioni di omogeneità legate a grandi ampliamenti potrebbero però richiedere specifiche verifiche tecniche ed eventuali valutazioni dell'ENEA.
- Per le spese sull'involucro (comma 345), la quota detraibile può essere determinata con criterio proporzionale basato sulle quote millesimali: la presentazione del prospetto millesimale e di una relazione tecnica che individui la parte dell'edificio interessata è generalmente idonea a dimostrare la quota detraibile.
- La documentazione ENEA e la corretta tenuta di fatture, asseverazioni/attestati tecnici e prospetti millesimali sono elementi decisivi per sostenere la detrazione; in assenza di contestazioni tecniche da ENEA, l'Amministrazione non può limitarsi a obiezioni di carattere interpretativo procedurale.
- L'onere della prova grava sulle parti che sostengono l'eccezione: il contribuente deve conservare e produrre la documentazione tecnica e contabile richiesta, mentre l'Amministrazione deve indicare e motivare eventuali carenze tecniche o irregolarità documentali.
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