Sentenza del 25/01/2021 n. 33 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Esenzioni - Il regime di esenzione ex art. 15 Dpr 601/1973 è applicabile anche ai contratti di finanziamento a medio e lungo termine posti in essere con intermediari finanziari diversi delle banche - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro in misura proporzionale relativo a cessione di crediti inerenti a contratto di leasing/locazione finanziaria su impianto fotovoltaico. Il ricorrente eccepiva: assenza di firma sull'atto, carenza di motivazione, e sosteneva che il leasing traslativo costituiva un'operazione di finanziamento rientrante nell'art. 15 DPR 601/1973; la cessione di crediti pro solvendo era strumentale a garantire l'obbligazione restitutoria e quindi accessoria all'operazione di finanziamento, godendo pertanto del regime di esenzione (imposta di registro, bollo, imposte ipotecarie e catastali e tasse sulle concessioni governative). In fatto: versamento di imposta nel 2014, istanza di rimborso respinta, successiva retrocessione dei crediti dalla società di leasing alla cedente.
La decisione
Il giudice d'appello ha accolto l'appello del contribuente: ha ritenuto infondate le eccezioni sulla delega di firma (l'Ufficio ha prodotto ordine di servizio n.147/13.1.16) e, sul merito, ha applicato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Cost. n.242/2017; Cass. n.19106/2018 e precedenti di CTR) in base alla quale l'art.15 DPR 601/1973 si interpreta estensivamente ai contratti di finanziamento a medio/lungo termine posti in essere con intermediari finanziari diversi dalle banche. Ne consegue che il contratto di leasing traslativo e gli atti ad esso inerenti (quali la cessione di crediti in garanzia) rientrano nel regime di imposta sostitutiva/esenzione stabilito dall'art.15. Pertanto l'appello è accolto e le spese compensate.
Norme richiamate
art. 15 D.P.R. 601/1973
L'art.15 è stato interpretato in senso estensivo dalla giurisprudenza: si applica ai contratti di finanziamento a medio e lungo termine anche se stipulati con intermediari finanziari diversi dalle banche e l'esenzione si estende agli atti accessori o inerenti all'operazione principale (es. cessione di crediti in garanzia).
Sentenza Corte Costituzionale n. 242/2017
Decisione che ha aperto la strada all'interpretazione estensiva dell'art.15 e alle successive pronunce di legittimità che hanno ampliato il perimetro dell'esenzione.
Cassazione, sent. n. 19106/2018
Ha riconosciuto l'applicabilità estensiva del regime di imposta sostitutiva anche ai finanziamenti a medio-lungo termine erogati da intermediari non bancari, confermando l'estensione dell'esenzione agli atti accessori.
CTR Abruzzo, sent. n. 737/7/2019
Precedente di merito che ha seguito l'orientamento delle corti superiori ritenendo estensibile l'art.15 ai finanziamenti con intermediari diversi dalle banche e agli atti inerenti.
Ordine di servizio n.147 del 13.1.2016 (prodotto dall'Ufficio)
Documento amministrativo prodotto dall'Ufficio come prova della delega di firma: il collegio ha ritenuto valida la delega di firma (non di funzioni) e quindi regolare la costituzione in giudizio dell'Agenzia.
Massime di principio
- La classificazione fiscale della fattispecie deve privilegiare la sostanza economica: il leasing traslativo che sostanzialmente realizza una provvista di mezzi è assimilabile a un finanziamento rilevante ai fini dell'art.15.
- Gli atti strumentali o accessori (es. cessione di crediti in garanzia pro solvendo) posti in essere per garantire l'estinzione del debito sono considerate operazioni 'inerenti' e possono beneficiare dell'esenzione prevista per l'operazione principale.
- L'art.15 DPR 601/1973 si applica anche ai finanziamenti a medio-lungo termine erogati da intermediari finanziari diversi dalle banche: non è quindi esclusiva delle banche.
- In caso di contestazione dall'Ufficio, è necessario dimostrare il nesso di accessorietà/inerenza tramite documenti (contratti, clausole di garanzia, cronologia delle operazioni, finalità delle cessioni) e mostrare che la cessione di crediti ha lo scopo di garantire l'obbligazione restitutoria.
- Le difese procedurali sull'assenza di firma possono essere superate dalla prova documentale della legittima delega di firma dell'ufficio (ordine di servizio o atto analogo); controllare sempre la regolarità formale dell'atto impugnato.
- Gli uffici possono richiedere ulteriori indagini sulla sussistenza dell'inerenza; pertanto è utile allegare ogni elemento che dimostri l'unicità economico-sociale dell'operazione (stessa causa/ratio, contemporaneità, destinazione dei proventi).
- In controversie analoghe, richiamare la giurisprudenza recente (Cost., Cass., CTR) è strategico per sostenere l'applicabilità dell'esenzione e chiedere il riconoscimento dell'imposta sostitutiva anziché della tassazione proporzionale.
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