Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 25/01/2021 n. 33 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Esenzioni - Il regime di esenzione ex art. 15 Dpr 601/1973 è applicabile anche ai contratti di finanziamento a medio e lungo termine posti in essere con intermediari finanziari diversi delle banche - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro in misura proporzionale relativo a cessione di crediti inerenti a contratto di leasing/locazione finanziaria su impianto fotovoltaico. Il ricorrente eccepiva: assenza di firma sull'atto, carenza di motivazione, e sosteneva che il leasing traslativo costituiva un'operazione di finanziamento rientrante nell'art. 15 DPR 601/1973; la cessione di crediti pro solvendo era strumentale a garantire l'obbligazione restitutoria e quindi accessoria all'operazione di finanziamento, godendo pertanto del regime di esenzione (imposta di registro, bollo, imposte ipotecarie e catastali e tasse sulle concessioni governative). In fatto: versamento di imposta nel 2014, istanza di rimborso respinta, successiva retrocessione dei crediti dalla società di leasing alla cedente.

La decisione

Il giudice d'appello ha accolto l'appello del contribuente: ha ritenuto infondate le eccezioni sulla delega di firma (l'Ufficio ha prodotto ordine di servizio n.147/13.1.16) e, sul merito, ha applicato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Cost. n.242/2017; Cass. n.19106/2018 e precedenti di CTR) in base alla quale l'art.15 DPR 601/1973 si interpreta estensivamente ai contratti di finanziamento a medio/lungo termine posti in essere con intermediari finanziari diversi dalle banche. Ne consegue che il contratto di leasing traslativo e gli atti ad esso inerenti (quali la cessione di crediti in garanzia) rientrano nel regime di imposta sostitutiva/esenzione stabilito dall'art.15. Pertanto l'appello è accolto e le spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 15 D.P.R. 601/1973

    L'art.15 è stato interpretato in senso estensivo dalla giurisprudenza: si applica ai contratti di finanziamento a medio e lungo termine anche se stipulati con intermediari finanziari diversi dalle banche e l'esenzione si estende agli atti accessori o inerenti all'operazione principale (es. cessione di crediti in garanzia).

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 242/2017

    Decisione che ha aperto la strada all'interpretazione estensiva dell'art.15 e alle successive pronunce di legittimità che hanno ampliato il perimetro dell'esenzione.

  • Cassazione, sent. n. 19106/2018

    Ha riconosciuto l'applicabilità estensiva del regime di imposta sostitutiva anche ai finanziamenti a medio-lungo termine erogati da intermediari non bancari, confermando l'estensione dell'esenzione agli atti accessori.

  • CTR Abruzzo, sent. n. 737/7/2019

    Precedente di merito che ha seguito l'orientamento delle corti superiori ritenendo estensibile l'art.15 ai finanziamenti con intermediari diversi dalle banche e agli atti inerenti.

  • Ordine di servizio n.147 del 13.1.2016 (prodotto dall'Ufficio)

    Documento amministrativo prodotto dall'Ufficio come prova della delega di firma: il collegio ha ritenuto valida la delega di firma (non di funzioni) e quindi regolare la costituzione in giudizio dell'Agenzia.

Massime di principio

  • La classificazione fiscale della fattispecie deve privilegiare la sostanza economica: il leasing traslativo che sostanzialmente realizza una provvista di mezzi è assimilabile a un finanziamento rilevante ai fini dell'art.15.
  • Gli atti strumentali o accessori (es. cessione di crediti in garanzia pro solvendo) posti in essere per garantire l'estinzione del debito sono considerate operazioni 'inerenti' e possono beneficiare dell'esenzione prevista per l'operazione principale.
  • L'art.15 DPR 601/1973 si applica anche ai finanziamenti a medio-lungo termine erogati da intermediari finanziari diversi dalle banche: non è quindi esclusiva delle banche.
  • In caso di contestazione dall'Ufficio, è necessario dimostrare il nesso di accessorietà/inerenza tramite documenti (contratti, clausole di garanzia, cronologia delle operazioni, finalità delle cessioni) e mostrare che la cessione di crediti ha lo scopo di garantire l'obbligazione restitutoria.
  • Le difese procedurali sull'assenza di firma possono essere superate dalla prova documentale della legittima delega di firma dell'ufficio (ordine di servizio o atto analogo); controllare sempre la regolarità formale dell'atto impugnato.
  • Gli uffici possono richiedere ulteriori indagini sulla sussistenza dell'inerenza; pertanto è utile allegare ogni elemento che dimostri l'unicità economico-sociale dell'operazione (stessa causa/ratio, contemporaneità, destinazione dei proventi).
  • In controversie analoghe, richiamare la giurisprudenza recente (Cost., Cass., CTR) è strategico per sostenere l'applicabilità dell'esenzione e chiedere il riconoscimento dell'imposta sostitutiva anziché della tassazione proporzionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.