Sentenza del 25/01/2021 n. 20 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
TARSU/TIA - Presunzione di soggezione alla tassa - Sussiste - Il contribuente deve fornire la prova delle condizioni che giustificano l'esenzione - Sussiste - Le riduzioni operano in via automatica in base alla mera sussistenza di situazioni di fatto - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento TARSU/TIA per gli anni 2011-2017. Il contribuente deduceva: 1) carenza di motivazione e mancata identificazione puntuale degli immobili; 2) prescrizione dell'avviso relativo al 2011; 3) mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale; 4) inapplicabilità della tassa perché gli immobili erano in corso di vendita, non occupati, privi di utenze e arredamento (quindi non detentuti/producenti rifiuti). Inoltre contestava la quantificazione e l'assenza di indicazione di titolo di proprietà e metri quadri in alcuni atti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello del contribuente confermando nella sostanza le ragioni del Comune: gli avvisi sono stati ritenuti adeguatamente motivati (contengono norme applicate, individuazione degli immobili tramite via, civico, piano e dati catastali — foglio/particella/sub — periodi, mq e importi), il credito per il 2011 non era prescritto alla data di notifica (termine quinquennale con scadenza 31.12.2017 ai sensi della L. 296/2006), non sussisteva obbligo generale di contraddittorio per tributi locali (Sez. Unite Cass. 24823/2015), e le esenzioni/riduzioni ai fini rifiuti non operano automaticamente ma devono essere richieste e comprovate tramite denuncia originaria o di variazione (D.lgs. 507/1993 art.62 e art.66 e giurisprudenza consolidata). Di conseguenza l'appello è stato dichiarato infondato e rigettato; nulla per le spese (Comune non costituito).
Norme richiamate
D.lgs. n. 507/1993, art. 62
comma 2 e comma 5 richiamati nel testo
Stabilisce l'esenzione per locali/aree che non possono produrre rifiuti o sono in oggettive condizioni di non utilizzabilità ma l'esenzione vale solo se indicata nella denuncia originaria o di variazione e documentata; la presunzione di soggezione resta e l'onere probatorio grava sul contribuente.
D.lgs. n. 507/1993, art. 66
Le riduzioni di superficie e tariffarie non operano automaticamente per il mero stato di fatto: i presupposti devono essere dedotti nella denuncia originaria o di variazione (comma 5 richiamato).
D.lgs. (art. 70, comma 1) (citato nel testo)
art. 70, comma 1 (richiamato)
Impone l'obbligo di denuncia dell'occupazione/detenzione; la mancata denuncia giustifica l'accertamento d'ufficio.
Legge 296/2006, art. 1, commi 161-162
commi 161 e 162 richiamati
Regolano i termini per l'accertamento d'ufficio e la decadenza: gli avvisi in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento; nel caso di specie il termine non era decorso alla data di notifica per il 2011.
D.lgs. 472/1997, art. 12
Norma sulla continuazione delle violazioni; la CTP aveva ritenuto applicabile l'istituto della continuazione (rilievo favorevole al contribuente in primo grado), decisione che rimane implicita nel confermare il giudicato di primo grado dopo il rigetto dell'appello.
Cass. n. 18499/2010
Affermata la presunzione di soggezione alla tassa e l'onere del contribuente di provare le condizioni che giustificano l'esenzione.
Cass. n. 4602/2018
Conferma che le riduzioni tariffarie non operano automaticamente per il mero stato di fatto e devono essere dedotte nella denuncia originaria o di variazione.
Cass. n. 30560/2017
Sui contenuti della motivazione dell'atto impositivo: deve porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa in modo da poter valutare e contestare an e quantum.
Cass. Sez. Unite n. 24823/2015
Ha escluso un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale per l'amministrazione fiscale in materia di diritto nazionale quando non espressamente previsto dalla norma; per i tributi locali l'obbligo sussiste solo se espressamente previsto.
Cass. n. 15867/2004
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio che le riduzioni non operano automaticamente, confermata da successivi arresti.
Massime di principio
- Per la tassa sui rifiuti vige una presunzione di soggezione: il contribuente che ritiene di non essere tenuto al tributo (esenzione totale o riduzione) deve fornire prova e dichiarare la situazione nella denuncia originaria o di variazione.
- Le esenzioni o riduzioni (art. 62 e art. 66 D.lgs. 507/1993) non operano automaticamente in base al mero stato di fatto: è necessario che il contribuente abbia formalmente denunciato le condizioni che giustificano l'agevolazione e le abbia documentate.
- La motivazione dell'avviso di accertamento è soddisfatta quando l'atto indica le norme applicate, la violazione contestata e gli elementi identificativi essenziali degli immobili (via, civico, dati catastali, periodi, mq, importi) in modo da mettere il contribuente in grado di difendersi.
- Gli avvisi d'accertamento d'ufficio devono rispettare i termini di decadenza previsti dalla legge (L. 296/2006, art.1 commi 161-162): salvo notifica entro il termine quinquennale non opera la decadenza.
- Non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi locali salvo che la norma lo preveda espressamente; la sua violazione non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto.
- In casi di contestazione di più annualità è possibile che si applichi l'istituto della continuazione per le violazioni connesse (riduzione delle sanzioni), ma tale questione va valutata e motivata caso per caso.
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