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Sentenza

Sentenza del 25/01/2021 n. 20 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

TARSU/TIA - Presunzione di soggezione alla tassa - Sussiste - Il contribuente deve fornire la prova delle condizioni che giustificano l'esenzione - Sussiste - Le riduzioni operano in via automatica in base alla mera sussistenza di situazioni di fatto - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento TARSU/TIA per gli anni 2011-2017. Il contribuente deduceva: 1) carenza di motivazione e mancata identificazione puntuale degli immobili; 2) prescrizione dell'avviso relativo al 2011; 3) mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale; 4) inapplicabilità della tassa perché gli immobili erano in corso di vendita, non occupati, privi di utenze e arredamento (quindi non detentuti/producenti rifiuti). Inoltre contestava la quantificazione e l'assenza di indicazione di titolo di proprietà e metri quadri in alcuni atti.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello del contribuente confermando nella sostanza le ragioni del Comune: gli avvisi sono stati ritenuti adeguatamente motivati (contengono norme applicate, individuazione degli immobili tramite via, civico, piano e dati catastali — foglio/particella/sub — periodi, mq e importi), il credito per il 2011 non era prescritto alla data di notifica (termine quinquennale con scadenza 31.12.2017 ai sensi della L. 296/2006), non sussisteva obbligo generale di contraddittorio per tributi locali (Sez. Unite Cass. 24823/2015), e le esenzioni/riduzioni ai fini rifiuti non operano automaticamente ma devono essere richieste e comprovate tramite denuncia originaria o di variazione (D.lgs. 507/1993 art.62 e art.66 e giurisprudenza consolidata). Di conseguenza l'appello è stato dichiarato infondato e rigettato; nulla per le spese (Comune non costituito).

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 507/1993, art. 62

    comma 2 e comma 5 richiamati nel testo

    Stabilisce l'esenzione per locali/aree che non possono produrre rifiuti o sono in oggettive condizioni di non utilizzabilità ma l'esenzione vale solo se indicata nella denuncia originaria o di variazione e documentata; la presunzione di soggezione resta e l'onere probatorio grava sul contribuente.

  • D.lgs. n. 507/1993, art. 66

    Le riduzioni di superficie e tariffarie non operano automaticamente per il mero stato di fatto: i presupposti devono essere dedotti nella denuncia originaria o di variazione (comma 5 richiamato).

  • D.lgs. (art. 70, comma 1) (citato nel testo)

    art. 70, comma 1 (richiamato)

    Impone l'obbligo di denuncia dell'occupazione/detenzione; la mancata denuncia giustifica l'accertamento d'ufficio.

  • Legge 296/2006, art. 1, commi 161-162

    commi 161 e 162 richiamati

    Regolano i termini per l'accertamento d'ufficio e la decadenza: gli avvisi in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento; nel caso di specie il termine non era decorso alla data di notifica per il 2011.

  • D.lgs. 472/1997, art. 12

    Norma sulla continuazione delle violazioni; la CTP aveva ritenuto applicabile l'istituto della continuazione (rilievo favorevole al contribuente in primo grado), decisione che rimane implicita nel confermare il giudicato di primo grado dopo il rigetto dell'appello.

  • Cass. n. 18499/2010

    Affermata la presunzione di soggezione alla tassa e l'onere del contribuente di provare le condizioni che giustificano l'esenzione.

  • Cass. n. 4602/2018

    Conferma che le riduzioni tariffarie non operano automaticamente per il mero stato di fatto e devono essere dedotte nella denuncia originaria o di variazione.

  • Cass. n. 30560/2017

    Sui contenuti della motivazione dell'atto impositivo: deve porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa in modo da poter valutare e contestare an e quantum.

  • Cass. Sez. Unite n. 24823/2015

    Ha escluso un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale per l'amministrazione fiscale in materia di diritto nazionale quando non espressamente previsto dalla norma; per i tributi locali l'obbligo sussiste solo se espressamente previsto.

  • Cass. n. 15867/2004

    Giurisprudenza richiamata a supporto del principio che le riduzioni non operano automaticamente, confermata da successivi arresti.

Massime di principio

  • Per la tassa sui rifiuti vige una presunzione di soggezione: il contribuente che ritiene di non essere tenuto al tributo (esenzione totale o riduzione) deve fornire prova e dichiarare la situazione nella denuncia originaria o di variazione.
  • Le esenzioni o riduzioni (art. 62 e art. 66 D.lgs. 507/1993) non operano automaticamente in base al mero stato di fatto: è necessario che il contribuente abbia formalmente denunciato le condizioni che giustificano l'agevolazione e le abbia documentate.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento è soddisfatta quando l'atto indica le norme applicate, la violazione contestata e gli elementi identificativi essenziali degli immobili (via, civico, dati catastali, periodi, mq, importi) in modo da mettere il contribuente in grado di difendersi.
  • Gli avvisi d'accertamento d'ufficio devono rispettare i termini di decadenza previsti dalla legge (L. 296/2006, art.1 commi 161-162): salvo notifica entro il termine quinquennale non opera la decadenza.
  • Non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi locali salvo che la norma lo preveda espressamente; la sua violazione non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto.
  • In casi di contestazione di più annualità è possibile che si applichi l'istituto della continuazione per le violazioni connesse (riduzione delle sanzioni), ma tale questione va valutata e motivata caso per caso.

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