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Sentenza

Sentenza del 25/01/2021 n. 8 - Comm. Trib. Prov. Biella

Compensazione spese del giudizio e accoglimento del reclamo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva instaurato il contenzioso iscrivendo a ruolo la causa prima dello spirare del termine previsto per la conclusione del procedimento di reclamo-mediazione disciplinato dall'art. 46 del d.lgs. 546/1992. Successivamente l'Amministrazione ha accolto il reclamo-mediazione, rendendo di fatto evitabile il giudizio precedentemente instaurato dal contribuente.

La decisione

Il giudice ha disposto la compensazione delle spese del giudizio fra le parti: poiché l'instaurazione del contenzioso è risultata evitabile e imputabile, nella misura rilevante, a comportamenti di entrambe le parti (il contribuente per aver promosso l'azione prima della scadenza del termine amministrativo, e l'Amministrazione per aver poi accolto il reclamo), nessuna delle parti è stata condannata al pagamento integrale delle spese processuali a carico dell'altra.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992, art. 46

    Il termine previsto dall'art. 46 delimita la ragionevole finestra temporale entro cui l'Amministrazione può concludere il procedimento di reclamo-mediazione; la proposizione del giudizio prima della scadenza di tale termine, se seguita dall'accoglimento del reclamo da parte dell'Amministrazione, legittima la compensazione delle spese per responsabilità concorrente delle parti.

Massime di principio

  • Se il contribuente propone il ricorso giudiziale prima della scadenza del termine previsto per la conclusione del reclamo-mediazione e l'Amministrazione poi accoglie il reclamo, è probabile che il giudice disponga la compensazione delle spese perché il contenzioso è ritenuto evitabile e imputabile a responsabilità congiunta.
  • Per evitare il rischio di dover sostenere comunque parte delle spese, il contribuente dovrebbe valutare di attendere la conclusione del termine dell'art. 46 salvo esigenze specifiche (es. rischio di decadenza, termine prescrizionale, urgenza), documentando eventuali ragioni che giustifichino il precoce ricorso.
  • Se vi sono giustificazioni obiettive per anticipare il giudizio (pericolo di pregiudizio, termini perentori, comportamenti dilatori dell'Amministrazione), il giudice può comunque non compensare le spese e condannare la parte soccombente; quindi la sussistenza di tale giustificazione va adeguatamente provata.
  • La valutazione della responsabilità concorrente si basa sulla condotta concreta delle parti: se l'Amministrazione dimostra di aver tenuto comportamenti dilatori o omissivi rispetto al reclamo, questo può giustificare una diversa distribuzione delle spese; analogamente, la tempestività e le comunicazioni del contribuente sono rilevanti.
  • In casi analoghi è utile conservare e produrre agli atti tutte le comunicazioni inerenti il reclamo-mediazione (ricevute, comunicazioni di avvio o di richiesta di integrazione) per dimostrare se il giudizio era effettivamente evitabile o necessari motivi imponevano il ricorso anticipato.

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