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Sentenza

Sentenza del 10/05/2019 n. 2832 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Avviso accertamento IVA.Emissione di fatture ad esigibiilità differita-Violazione art 6 comma 5 d.p.r.n.633/1972-Ricorre.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato respinto. L’emissione di fatture ad esigibilità differita nei confronti dell’ATO è stata considerata in violazione dell’art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, poiché l’ATO non può essere qualificato come ente pubblico territoriale. L’avviso di accertamento IVA è quindi risultato legittimo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’emissione di fatture con IVA ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972. Il ricorrente riteneva che l’ATO, pur operando nell’area pubblica, potesse essere assimilato a un ente pubblico territoriale, consentendo quindi il differimento dell’esigibilità dell’IVA. La decisione ha invece rilevato che l’ATO non possiede autonomia normativa e finanziaria né potere di imposizione e, pertanto, non rientra tra gli enti pubblici territoriali ai quali si applica il regime di esigibilità differita.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972

    La norma consente, in determinati casi, di differire l’esigibilità dell’IVA per le cessioni e prestazioni effettuate nei confronti di enti pubblici territoriali. Tale regime costituisce un’eccezione e non è applicabile quando il destinatario, pur appartenendo all’area pubblica, non possiede i requisiti sostanziali di autonomia normativa, finanziaria e impositiva.

Massime di principio

  • La sola appartenenza di un ente all’area pubblica non è sufficiente per applicare il regime IVA a esigibilità differita: occorre verificare se l’ente rientri effettivamente nella categoria degli enti pubblici territoriali.
  • Per qualificare un organismo come ente pubblico territoriale rilevano, in particolare, l’autonomia normativa e finanziaria e il potere di imposizione; l’assenza di tali caratteristiche impedisce il differimento dell’esigibilità dell’IVA.
  • Le norme che derogano al principio ordinario di esigibilità dell’IVA devono essere interpretate restrittivamente e applicate solo quando sono presenti tutti i requisiti previsti dalla legge.
  • Prima di emettere fatture a esigibilità differita è necessario verificare la natura giuridica concreta del committente e non basarsi esclusivamente sulla sua denominazione o sul collegamento con la pubblica amministrazione.
  • Se il differimento viene applicato a un soggetto non rientrante tra gli enti ammessi, l’Amministrazione finanziaria può contestare la violazione e recuperare l’IVA secondo le regole ordinarie.

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