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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42861/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente era stata condannata dal Tribunale di Campobasso per diffamazione (art. 595 c.p.) in relazione a una lettera anonima inviata al Dott. Venezia e ad altri, con accuse di esercizio illegale della professione di fisioterapista nei confronti della parte offesa. In primo grado era stata assolta. In appello la parte civile aveva ottenuto la riforma con condanna e risarcimento. La difesa ha impugnato sostenendo, in via principale, che la condanna si fondava su una prova dichiarativa decisiva (la dichiarazione della persona offesa secondo cui il Dott. Venezia avrebbe mostrato la lettera a moglie e figlia) mai riscontrata da altri testimoni e contrastante con la dichiarazione di Venezia; ha quindi denunciato la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale da parte del giudice d'appello, oltre alla violazione del principio di assoluzione in caso di insufficienza o contraddittorietà della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente al terzo motivo (mancata rinnovazione delle prove dichiarative decisive) e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, disponendo il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello. In sostanza la pronuncia di merito è stata cassata quanto all'accertamento della responsabilità civile e al risarcimento, per vizio procedurale relativo alla trattazione delle prove dichiarative; la decisione è stata rimessa al giudice civile per un nuovo esame in grado d'appello.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Norma sul reato di diffamazione: richiede, tra gli elementi, la comunicazione dell'offesa a due o più persone; nel caso concreto il Tribunale aveva ritenuto sussistente tale elemento sulla base della testimonianza della persona offesa, ma la Cassazione richiede maggior rigore probatorio quando la riforma si fonda su dichiarazioni decisive.

  • art. 603 cod. proc. pen., comma 3-bis

    introdotto dalla legge 23/06/2017 n.103

    Stabilisce limiti e modalità per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello; la giurisprudenza richiede che il giudice d'appello che voglia riformare una sentenza di assoluzione sulla base di diversa valutazione di prove dichiarative decisive proceda alla rinnovazione delle stesse, anche d'ufficio.

  • art. 603 cod. proc. pen., comma 3

    Attribuisce al giudice poteri officiosi per acquisire elementi probatori utili; la Corte richiama l'obbligo di avvalersi di tali poteri qualora non sia possibile rinnovare la prova dichiarativa, o comunque per integrare una motivazione rafforzata.

  • artt. 533 e 187 cod. proc. pen.

    Richiamati dalla difesa relativamente al principio di assoluzione in caso di insuperabile contraddittorietà o insufficienza della prova; la Corte ha valutato tali profili connessi al vizio procedurale oggetto del terzo motivo.

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto il comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p.; la Corte ne considera gli effetti sull'onere di rinnovazione della prova in appello quando si riforma una sentenza di assoluzione.

  • Giurisprudenza (Sez. U., n. 22065/2021; Sez. U., n. 11586/2021; Sez. U., n. 41461/2012)

    Richiami di orientamenti delle Sezioni Unite che prescrivono la rinnovazione o, se impossibile, una motivazione rafforzata e l'uso di poteri officiosi; inoltre indicano che, quando la persona offesa si costituisce parte civile, la credibilità delle sue dichiarazioni va accertata con maggiore rigore e, se possibile, riscontrata con altri elementi.

Massime di principio

  • Se il giudice d'appello intende riformare una sentenza di assoluzione basandosi su una diversa valutazione di prove dichiarative decisive, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale delle stesse (anche d'ufficio) o, se ciò non è possibile, a fornire una motivazione rafforzata e ad avvalersi dei poteri officiosi per acquisire elementi compensativi.
  • Quando la persona offesa si costituisce parte civile, il giudice deve sottoporre la sua credibilità e l'attendibilità intrinseca del racconto a un controllo più penetrante e, ove possibile, cercare riscontri oggettivi o testimoniali.
  • Per il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) è necessario provare la comunicazione dell'offesa ad almeno due persone; la mera affermazione non corroborata dalla presenza o dalla escussione di ulteriori testimoni è insufficiente per sostenere una condanna.
  • Contrasti rilevanti tra dichiarazioni decisive (es. tra persona offesa e altri testimoni) impongono la rinnovazione delle prove o l'acquisizione di elementi di riscontro; il mancato esame di testimoni citati che potrebbero confermare o smentire fatti chiave indebolisce la base probatoria della condanna.
  • Gli effetti civili di una condanna penale possono essere distinti dalla pronuncia penale e, se la motivazione sull'aspetto civile risulta viziata, la Cassazione può annullare limitatamente agli effetti civili e disporre il rinvio al giudice civile per un nuovo esame.

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