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Sentenza

Sentenza n. 3488/2026 - Milano, Sezione 1

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 227/2025, depositata e resa pubblica il 28.2.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 743/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 18.4.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 15.11.2025.

Giustizia amministrativa202601311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 227/2025, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla carta docente per quattro anni scolastici, per complessivi euro 2.000,00, ed era stato ordinato al Ministero di mettere a disposizione il relativo beneficio. La sentenza era stata notificata al Ministero il 18 aprile 2025; l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza mediante il riconoscimento e l'attivazione della carta elettronica del docente entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inadempimento, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell'interessato per provvedere in via sostitutiva. Il commissario potrà ricorrere, in caso di insufficienza dei fondi dell'Amministrazione, al pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996; non è stato previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. È stata respinta la richiesta di astreinte. Il giudice ha ritenuto che la nomina del commissario costituisse già uno strumento adeguato di coazione e che ricorressero ulteriori ragioni ostative all'applicazione della penalità di mora: l'esecuzione della carta docente richiede un procedimento complesso, articolato tra più uffici e soggetti, comprese strutture centralizzate e società incaricate dell'attivazione, ed è gravata da un contenzioso seriale eccezionale; inoltre, il beneficio ha importo contenuto, finalità formativa e natura di incentivo eventuale e facoltativo, non costituendo mezzo di sostentamento. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali [...] comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo rende procedibile l'azione esecutiva e di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora, ma la misura può essere esclusa, nei confronti della pubblica amministrazione, quando ricorrano la manifesta iniquità o altre ragioni ostative, valutate in concreto.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale base dell'intervento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione e attivazione della carta docente in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna dell'Amministrazione statale al pagamento o all'attribuzione di un beneficio, l'azione è procedibile quando il titolo è passato in giudicato, è stato notificato all'Amministrazione ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, indicando il termine entro il quale il commissario dovrà provvedere su richiesta dell'interessato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti della pubblica amministrazione: oltre alla manifesta iniquità, possono rilevare ulteriori ragioni ostative connesse alle difficoltà organizzative, tecniche, normative e finanziarie dell'adempimento e alla ponderazione degli interessi pubblici coinvolti.
  • La complessità procedimentale e organizzativa dell'esecuzione di un beneficio seriale, con il coinvolgimento di più uffici, soggetti esterni e strutture centralizzate, può costituire una ragione ostativa all'applicazione dell'astreinte, soprattutto quando il beneficio abbia importo contenuto e finalità non essenziali al sostentamento del beneficiario.
  • In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione statale soccombente, l'esecuzione del giudicato può avvenire mediante il ricorso al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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