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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11996/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di annullamento del decreto di irreperibilità e dell'ordine di esecuzione per la carcerazione. Il motivo unico denunciato è la violazione dell'art. 159 c.p.p.: le ricerche eseguite dai Carabinieri si sarebbero limitate al solo Comune di Senigallia, omettendo di svolgere accertamenti nel luogo di ultima residenza anagrafica risultante dalla banca dati INPS (Olbia) e nei luoghi di abituale dimora della famiglia (Arielli). Si lamenta inoltre che non sia stata utilizzata un'utenza telefonica risultante da atti di altro procedimento, sebbene risalente a molti anni prima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di Ancona per un nuovo esame. Ha ritenuto che le ricerche a supporto del decreto di irreperibilità fossero incomplete perché si erano svolte esclusivamente a Senigallia senza estendersi al comune indicato come ultima residenza anagrafica (Olbia) né mediante accertamenti anagrafici o consultazione dell'anagrafe nazionale. La Corte ha precisato che la mancata estensione delle ricerche a tutti i luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p. determina la nullità del decreto di irreperibilità e degli atti conseguenziali. Ha inoltre stabilito che l'uso di un'utenza telefonica non è sempre obbligatorio: la sua rilevanza dipende dall'attualità e affidabilità del dato (nel caso specifico l'utenza risultava risalente a dieci anni prima e la sua mancata utilizzazione non era censurabile).

Norme richiamate

  • art. 159 cod. proc. pen.

    particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale

    Le ricerche ai fini del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente in tutti i luoghi indicati; la completezza delle ricerche si valuta con riferimento alle informazioni conosciute o conoscibili al momento in cui sono svolte. L'inosservanza di tale obbligo determina la nullità del decreto di irreperibilità e degli atti ad esso consequenziali.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento procedurale del motivo di ricorso in Cassazione per violazione di legge: consente la censura per violazione di norme sostanziali o processuali nella decisione impugnata, come l'errata applicazione dell'art. 159 c.p.p.

Massime di principio

  • Per dichiarare l'irreperibilità occorre eseguire ricerche cumulative in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p.; ricerche limitate ad un solo luogo possono rendere nullo il decreto di irreperibilità.
  • La valutazione della completezza e dell'effettività delle ricerche deve basarsi sugli elementi conosciuti o conoscibili al momento in cui le ricerche sono svolte: notizie emerse successivamente non sanano omissioni precedenti.
  • L'utilizzo di strumenti come il contatto telefonico non è automaticamente obbligatorio: va valutato caso per caso in rapporto all'attualità e all'affidabilità dell'informazione (es. utenze datate possono essere irrilevanti).
  • Se banche dati ufficiali (es. INPS, anagrafe) indicano una diversa ultima residenza, le autorità devono compiere accertamenti nel relativo comune (controlli diretti, contatti con l'ufficio anagrafe o consultazione dell'anagrafe nazionale) prima di dichiarare l'irreperibilità.
  • La mancata osservanza del paradigma di ricerca previsto dalla norma può comportare l'annullamento dell'atto e il rinvio per nuovo esame; il giudice dell'esecuzione dovrà adottare i provvedimenti conseguenti e rinnovare le ricerche.

Testo integrale

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