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Sentenza

Sentenza n. 365/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 197/2023 in data 31 maggio 2023 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202600010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo derivante dalla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro n. 197/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 197/2023 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di 500 euro annui, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato, condannando il Ministero a consentirne la fruizione. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione della pronuncia nonostante la notificazione della sentenza, il suo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della cancelleria, e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha chiesto l'ordine di esecuzione entro 60 giorni, l'accredito di 3.000 euro sulla Carta, gli interessi legali e la nomina di un Commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il giudicato del giudice ordinario era stato documentato, che il Ministero era stato regolarmente notificato e che il termine di 120 giorni per l'adempimento era scaduto. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 197/2023 entro 90 giorni dalla notificazione della pronuncia, mediante gli adempimenti imposti dal giudicato. Ha respinto la richiesta relativa agli interessi legali, perché la sentenza da eseguire non disponeva nulla al riguardo e il giudice dell'ottemperanza non può integrare il contenuto precettivo della decisione del giudice ordinario; inoltre, non era stata proposta la specifica azione di condanna prevista dall'art. 112, comma 3, c.p.a. per rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, prevedendo che intervenga entro 60 giorni dalla comunicazione della ricorrente successiva alla scadenza del termine assegnato. Nessun compenso è stato riconosciuto al Commissario, in quanto dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano il rimedio dell'ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza

    La specifica domanda di condanna per rivalutazione e interessi successivi al giudicato non era stata proposta; la richiesta degli interessi dalla maturazione del credito sino al saldo non poteva essere accolta nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Prevede un termine di 120 giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; nel caso concreto il termine era decorso.

  • DPCM 28 novembre 2016, artt. 2, 5, 6 e 8

    Individua le modalità e le funzionalità della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, richiamate nella domanda di esecuzione.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può disporre, ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., l'esecuzione in forma specifica di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione da parte delle amministrazioni statali.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice non può integrare o modificare il contenuto precettivo della sentenza del giudice ordinario da eseguire; pertanto, non può riconoscere somme, interessi o altri obblighi non contemplati nel titolo esecutivo.
  • La richiesta di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato deve essere proposta mediante la specifica azione di condanna prevista dall'art. 112, comma 3, c.p.a.; essa non è sostituibile con una generica domanda di interessi dalla maturazione del credito sino al saldo.
  • In caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato per l'ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l'intervento a una specifica comunicazione dell'interessato e individuandolo anche in un dirigente o funzionario dell'amministrazione debitrice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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