Direttiva 2013/45
Direttiva di esecuzione 2013/45/UE della Commissione, del 7 agosto 2013 , che modifica le direttive 2002/55/CE e 2008/72/CE del Consiglio e la direttiva 2009/145/CE della Commissione riguardo alla denominazione botanica del pomodoro Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva di esecuzione 2013/45/UE interviene per allineare la normativa UE alla revisione del Codice internazionale di nomenclatura botanica, sostituendo la vecchia denominazione del pomodoro con quella aggiornata, "Solanum lycopersicum L.". Le modifiche riguardano la direttiva 2002/55/CE sulle sementi di ortaggi, la direttiva 2008/72/CE sulle piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi e la direttiva 2009/145/CE sulle deroghe per ecotipi e varietà tradizionali. La direttiva impone agli Stati membri un recepimento entro il 31 marzo 2014 e non disciplina aspetti sostanziali ulteriori rispetto all’aggiornamento terminologico.
Modifica della normativa UE sulla commercializzazione di sementi e materiali di moltiplicazione degli ortaggi per aggiornare la denominazione botanica del pomodoro da "Lycopersicon esculentum Mill." a "Solanum lycopersicum L."
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire le modifiche nelle rispettive disposizioni nazionali in materia di commercializzazione delle sementi di ortaggi, delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, nonché alle norme nazionali che danno attuazione alla direttiva 2009/145/CE sulle deroghe per ecotipi e varietà tradizionali. L’ambito materiale è circoscritto alla denominazione botanica del pomodoro nei testi normativi e negli allegati delle direttive richiamate; non introduce nuovi requisiti sostanziali di commercializzazione, ma aggiorna la terminologia botanica.
Modifica della denominazione botanica del pomodoro
La direttiva di esecuzione 2013/45/UE della Commissione aggiorna la normativa UE in materia di sementi e materiali di moltiplicazione degli ortaggi per recepire la revisione del Codice internazionale di nomenclatura botanica, con specifico riguardo al pomodoro. L’intervento è di natura tecnica e terminologica: non introduce nuove regole di mercato, ma uniforma i testi normativi alla denominazione botanica scientificamente aggiornata.
Finalità e contesto
Il considerando rileva che, alla luce del progresso delle conoscenze scientifiche, il Codice internazionale di nomenclatura botanica è stato rivisto, in particolare per la denominazione botanica delle specie di pomodoro. Di conseguenza, occorre modificare la direttiva 2002/55/CE, la direttiva 2008/72/CE e la direttiva 2009/145/CE, quest’ultima relativa alle deroghe per ecotipi e varietà tradizionalmente coltivati in località o regioni particolari e minacciati dall’erosione genetica, nonché per varietà sviluppate per condizioni particolari.
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda gli Stati membri, chiamati a recepirne le disposizioni nell’ordinamento interno. Sul piano materiale, interessa:
- la commercializzazione delle sementi di ortaggi, disciplinata dalla direttiva 2002/55/CE;
- la commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, disciplinata dalla direttiva 2008/72/CE;
- le deroghe e gli elenchi connessi alla direttiva 2009/145/CE. L’ambito è limitato ai riferimenti alla specie di pomodoro nei testi e negli allegati delle direttive richiamate.
Modifiche normative introdotte
La direttiva impone la sostituzione uniforme della denominazione "Lycopersicon esculentum Mill." o "Lycopersicon esculentum" con "Solanum lycopersicum L." nei seguenti atti:
- direttiva 2002/55/CE: articolo 2, paragrafo 1, lettera b), allegato II, punto 3, lettera a), e allegato III, punto 2;
- direttiva 2008/72/CE: allegato II;
- direttiva 2009/145/CE: allegati I e II. Si tratta di una modifica puntuale di rinvio botanico, volta a mantenere coerenza terminologica tra diritto UE e nomenclatura scientifica aggiornata.
Recepimento e obblighi degli Stati membri
L’articolo 4 stabilisce il termine di recepimento al 31 marzo 2014. Entro tale data gli Stati membri devono porre in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le norme nazionali devono inoltre:
- contenere un riferimento alla direttiva, oppure
- essere corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri. Gli Stati membri devono anche comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono esclusivamente gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento della denominazione botanica del pomodoro
In seguito alla revisione del Codice internazionale di nomenclatura botanica, la direttiva sostituisce in tutti i riferimenti normativi pertinenti la denominazione "Lycopersicon esculentum Mill." o "Lycopersicon esculentum" con "Solanum lycopersicum L.".
Modifiche alla direttiva 2002/55/CE
All’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e negli allegati II e III della direttiva 2002/55/CE, le menzioni botaniche relative al pomodoro sono aggiornate alla nuova denominazione "Solanum lycopersicum L.".
Modifiche alla direttiva 2008/72/CE
Nell’allegato II della direttiva 2008/72/CE, la tabella è modificata sostituendo "Lycopersicon esculentum Mill." con "Solanum lycopersicum L.".
Modifiche alla direttiva 2009/145/CE
Negli allegati I e II della direttiva 2009/145/CE, le tabelle sono aggiornate sostituendo "Lycopersicon esculentum Mill." con "Solanum lycopersicum L.".
Recepimento nazionale
Gli Stati membri devono adottare entro il 31 marzo 2014 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. Deve inoltre essere trasmesso alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
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