Direttiva 2013/40
Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013 , relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2013/40/UE fissa standard minimi comuni per reprimere penalmente gli attacchi contro i sistemi di informazione nell’Unione, sostituendo la decisione quadro 2005/222/GAI per gli Stati membri partecipanti. Tipizza le principali condotte illecite, disciplina strumenti, tentativo e partecipazione, prevede sanzioni rafforzate per ipotesi gravi e impone obblighi su responsabilità degli enti, giurisdizione, punti di contatto operativi e raccolta dati statistici. Il termine di recepimento è fissato al 4 settembre 2015.
Norme minime UE per definire e sanzionare gli attacchi contro i sistemi di informazione, con rafforzamento della cooperazione tra autorità competenti.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea (non partecipa la Danimarca) e impone la trasposizione nel diritto nazionale di norme minime penali relative agli attacchi contro i sistemi di informazione. Riguarda i reati di accesso illecito, interferenza illecita nei sistemi e nei dati, intercettazione illecita, strumenti destinati alla commissione dei reati, concorso/istigazione/tentativo, responsabilità delle persone giuridiche, competenza giurisdizionale, scambio di informazioni e statistiche. Sono richiamati, come contesto, sistemi e infrastrutture critiche, nonché attacchi su larga scala o mediante botnet; resta ferma la possibilità per gli Stati membri di qualificare i casi di minore gravità e alcuni profili aggravanti secondo il diritto nazionale.
Direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione
La direttiva mira a ravvicinare il diritto penale degli Stati membri nel contrasto agli attacchi contro i sistemi di informazione, fissando norme minime su reati, sanzioni e cooperazione. Essa sostituisce, per gli Stati membri partecipanti, la decisione quadro 2005/222/GAI e si inserisce nel più ampio quadro della lotta alla criminalità informatica, richiamando la necessità di proteggere sistemi, dati e infrastrutture critiche.
Obiettivi e logica dell’intervento unionale
La direttiva persegue due finalità principali:
- armonizzare le definizioni dei reati e le sanzioni minime;
- rafforzare la prevenzione e la cooperazione operativa e giudiziaria tra Stati membri e con le agenzie dell’Unione.
I considerando evidenziano che gli attacchi informatici sono una minaccia crescente, spesso transfrontaliera, e che possono colpire infrastrutture critiche, funzioni pubbliche essenziali, imprese e dati sensibili. Viene sottolineata anche la diffusione di attacchi su larga scala e di strumenti sofisticati, come le botnet, nonché l’esigenza di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
Ambito di applicazione e definizioni
L’ambito materiale copre i reati contro i sistemi di informazione tipizzati agli articoli 3-8 e le misure collegate su sanzioni, responsabilità degli enti, competenza giurisdizionale, scambio di informazioni e statistiche.
Le definizioni dell’articolo 2 sono centrali per l’applicazione uniforme:
- "sistema di informazione": apparecchiature o gruppi di apparecchiature interconnesse o collegate, con trattamento automatico di dati, inclusi i dati informatici immagazzinati, trattati, estratti o trasmessi;
- "dati informatici": rappresentazione di fatti, informazioni o concetti, inclusi i programmi;
- "persona giuridica": entità dotata di personalità giuridica secondo il diritto applicabile, esclusi Stati, organismi pubblici esercitanti autorità statale e organizzazioni pubbliche internazionali;
- "senza diritto": condotta non autorizzata dal titolare o non consentita dal diritto nazionale.
La direttiva non si applica alla Danimarca. Regno Unito e Irlanda hanno notificato la loro partecipazione, secondo i protocolli richiamati nei considerando.
Reati armonizzati
Gli articoli 3-6 impongono agli Stati membri di incriminare quattro categorie di condotte:
- accesso illecito a un sistema di informazione o a parte di esso, quando intenzionale, senza diritto e in violazione di una misura di sicurezza;
- interferenza illecita nei sistemi, quando si ostacola gravemente o si interrompe il funzionamento di un sistema mediante immissione, trasmissione, danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione, soppressione o resa inaccessibile dei dati;
- interferenza illecita nei dati, quando si cancellano, danneggiano, deteriorano, alterano, sopprimono o rendono inaccessibili dati informatici;
- intercettazione illecita di trasmissioni non pubbliche di dati informatici verso, da o all’interno di un sistema, incluse le emissioni elettromagnetiche.
Per le diverse fattispecie, la punibilità è richiesta almeno nei casi non di minore gravità, secondo le valutazioni che gli Stati membri possono effettuare nel proprio diritto e nella propria prassi nazionali.
Strumenti, partecipazione e tentativo
L’articolo 7 criminalizza anche la produzione e circolazione di strumenti informatici destinati alla commissione dei reati, purché la condotta sia intenzionale, senza diritto e con l’intenzione di utilizzare lo strumento per commettere uno dei reati degli articoli 3-6. Sono coperti:
- programmi per computer destinati o modificati principalmente a fini illeciti;
- password, codici d’accesso o dati simili che consentono l’accesso totale o parziale a un sistema.
L’articolo 8 richiede inoltre la punibilità dell’istigazione, del favoreggiamento e del concorso nei reati previsti, nonché del tentativo per le ipotesi di interferenza nei sistemi e nei dati (articoli 4 e 5).
Sistema sanzionatorio e aggravanti
L’articolo 9 stabilisce il nucleo minimo delle sanzioni:
- per i reati degli articoli 3-7 è richiesta una pena detentiva massima non inferiore a due anni nei casi non di minore gravità;
- per i reati degli articoli 4 e 5, se colpiscono un numero significativo di sistemi mediante strumenti destinati o modificati principalmente a tale scopo, la pena massima non può essere inferiore a tre anni;
- la pena massima non può essere inferiore a cinque anni se i fatti sono commessi nell’ambito di un’organizzazione criminale, causano danni gravi o colpiscono un’infrastruttura critica.
La direttiva consente inoltre agli Stati membri di considerare circostanza aggravante, secondo il diritto nazionale, l’abuso dei dati personali di un’altra persona per guadagnare la fiducia di terzi e arrecare danno al legittimo proprietario dell’identità, salvo che tale condotta sia già punita da altro reato.
Responsabilità delle persone giuridiche
Gli articoli 10 e 11 impongono una disciplina specifica per gli enti. Le persone giuridiche devono poter rispondere dei reati degli articoli 3-8 commessi a loro vantaggio da soggetti con posizione dominante nell’ente, oppure quando la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di tali soggetti abbia consentito il reato.
La responsabilità dell’ente non esclude quella delle persone fisiche autrici, istigatrici o concorrenti. Le sanzioni per gli enti devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere, oltre alle multe, misure come:
- esclusione da benefici o aiuti pubblici;
- interdizione dall’esercizio di attività commerciali;
- sorveglianza giudiziaria;
- scioglimento;
- chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti usati per il reato.
Competenza giurisdizionale e cooperazione
L’articolo 12 impone agli Stati membri di fondare la giurisdizione quando il reato è commesso in tutto o in parte sul loro territorio oppure da un loro cittadino, almeno se il fatto è punibile anche nel luogo di commissione. La giurisdizione territoriale deve sussistere anche quando:
- l’autore agisce fisicamente nel territorio dello Stato membro, anche se il sistema colpito si trova altrove;
- il sistema colpito si trova nel territorio dello Stato membro, anche se l’autore agisce altrove.
Se uno Stato estende la giurisdizione a fatti commessi all’estero nei casi previsti, deve informarne la Commissione.
L’articolo 13 disciplina lo scambio di informazioni, imponendo un punto di contatto operativo nazionale 24/7 e procedure per rispondere alle richieste urgenti entro otto ore, almeno indicando se la richiesta sarà soddisfatta e con quali tempi. Gli Stati membri devono anche prevedere canali di comunicazione adeguati per consentire rapide comunicazioni tra autorità competenti per i reati degli articoli 3-6.
Monitoraggio e statistiche
L’articolo 14 richiede un sistema nazionale di registrazione e produzione di statistiche sui reati degli articoli 3-7. I dati minimi devono comprendere il numero dei reati registrati e il numero delle persone perseguite e condannate. Tali dati devono essere trasmessi alla Commissione, che pubblica una revisione consolidata e la condivide con le agenzie e gli organismi specializzati dell’Unione.
Recepimento, sostituzione dell’atto precedente e follow-up
Il termine di recepimento è fissato al 4 settembre 2015. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le misure di trasposizione e inserirvi un riferimento alla direttiva o corredarle di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale.
La direttiva sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI per gli Stati membri partecipanti. La Commissione deve presentare una relazione di valutazione entro il 4 settembre 2017, con eventuali proposte legislative e tenendo conto dell’evoluzione tecnica e giuridica della criminalità informatica.
Profili interpretativi utili per il professionista
Per gli operatori italiani, il testo evidenzia una direttiva di armonizzazione minima: gli Stati membri conservano margini di discrezionalità, in particolare nel qualificare i casi di minore gravità, nel definire alcune circostanze aggravanti e nell’organizzare gli strumenti processuali e cooperativi. Tuttavia, il risultato da raggiungere è vincolante: i reati tipizzati, le soglie di pena e i meccanismi di responsabilità degli enti devono essere effettivamente trasposti nell’ordinamento interno entro il termine del 4 settembre 2015.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni nel settore degli attacchi contro i sistemi di informazione. La direttiva mira anche a facilitare la prevenzione dei reati e a migliorare la cooperazione tra autorità giudiziarie e altre autorità competenti.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, "sistema di informazione", "dati informatici", "persona giuridica" e la nozione di condotta "senza diritto". La definizione di persona giuridica esclude Stati, organismi pubblici che agiscono nell’esercizio dell’autorità statale e organizzazioni pubbliche internazionali.
Reati base: accesso, interferenza e intercettazione illeciti
Gli articoli 3, 4, 5 e 6 impongono agli Stati membri di punire l’accesso senza diritto a un sistema o parte di esso, l’interferenza illecita nei sistemi, l’interferenza illecita nei dati e l’intercettazione illecita di trasmissioni non pubbliche di dati informatici, quando commesse intenzionalmente e senza diritto. Per l’accesso illecito la punibilità è richiesta almeno nei casi non di minore gravità; lo stesso vale per l’interferenza nei sistemi e l’intercettazione, mentre per l’interferenza nei dati il testo richiede la punibilità almeno per i casi che non siano di minore gravità.
Strumenti destinati alla commissione dei reati
L’articolo 7 richiede la punibilità della fabbricazione, vendita, approvvigionamento per l’uso, importazione, distribuzione o messa a disposizione intenzionale di strumenti, quando avvengano senza diritto e con l’intenzione di usarli per commettere uno dei reati di cui agli articoli 3-6. Sono coperti sia programmi informatici principalmente destinati o modificati a tal fine, sia password, codici d’accesso o dati simili che consentono l’accesso a tutto o parte di un sistema.
Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo
L’articolo 8 impone di punire l’istigazione, il favoreggiamento e il concorso nei reati di cui agli articoli 3-7. È inoltre richiesto che il tentativo di commettere i reati di interferenza nei sistemi e nei dati (articoli 4 e 5) sia punibile.
Sanzioni penali e aggravamenti
L’articolo 9 richiede sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Per i reati di cui agli articoli 3-7 la pena detentiva massima non può essere inferiore a due anni nei casi non di minore gravità. Per i reati di cui agli articoli 4 e 5 la pena massima non può essere inferiore a tre anni se è colpito un numero significativo di sistemi mediante uno strumento dell’articolo 7 destinato o modificato principalmente a tal fine; non può essere inferiore a cinque anni se i fatti sono commessi nell’ambito di un’organizzazione criminale, causano danni gravi o colpiscono un’infrastruttura critica. L’abuso di dati personali altrui per guadagnare la fiducia di terzi e arrecare danno al legittimo titolare dell’identità può costituire circostanza aggravante secondo il diritto nazionale, se non già punito da altro reato.
Responsabilità e sanzioni delle persone giuridiche
Gli articoli 10 e 11 impongono agli Stati membri di prevedere la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui agli articoli 3-8 commessi a loro vantaggio da soggetti con posizione dominante o quando la mancata sorveglianza o controllo abbia reso possibile il reato. La responsabilità dell’ente non esclude quella delle persone fisiche. Le sanzioni per gli enti devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono comprendere sanzioni pecuniarie, esclusione da benefici pubblici, interdizione dall’esercizio di attività, sorveglianza giudiziaria, scioglimento e chiusura degli stabilimenti.
Competenza giurisdizionale
L’articolo 12 impone agli Stati membri di stabilire la propria giurisdizione quando il reato è commesso in tutto o in parte sul loro territorio o da un loro cittadino, almeno se il fatto è reato anche nel luogo di commissione. Deve esistere giurisdizione anche quando l’autore agisce fisicamente nel territorio dello Stato membro oppure quando il sistema di informazione colpito si trova nel suo territorio. Se uno Stato membro estende la giurisdizione a reati commessi all’estero nei casi indicati, deve informarne la Commissione.
Scambio di informazioni e punti di contatto operativi
L’articolo 13 obbliga gli Stati membri a predisporre un punto di contatto operativo nazionale e a utilizzare una rete esistente di punti di contatto attivi 24/7. Devono essere previste procedure per rispondere alle richieste urgenti di assistenza indicando entro 8 ore almeno se la richiesta sarà soddisfatta e in quale forma e tempistica. Devono inoltre esistere canali di comunicazione idonei per agevolare le comunicazioni alle autorità competenti sui reati degli articoli 3-6 senza indebito ritardo.
Monitoraggio, dati statistici e trasmissione alla Commissione
L’articolo 14 impone sistemi nazionali di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici sui reati di cui agli articoli 3-7. I dati minimi devono riguardare il numero dei reati registrati e il numero delle persone sottoposte a procedimento e condannate. Gli Stati membri devono trasmettere i dati alla Commissione, che pubblica una revisione consolidata e la trasmette alle agenzie e agli organismi specializzati dell’Unione.
Sostituzione della decisione quadro 2005/222/GAI
L’articolo 15 sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI per gli Stati membri partecipanti all’adozione della direttiva, fatti salvi gli obblighi relativi al termine di recepimento della precedente decisione quadro. I riferimenti alla decisione quadro si intendono fatti alla presente direttiva.
Recepimento e termine di trasposizione
L’articolo 16 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 4 settembre 2015 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono comunicare alla Commissione il testo delle misure di recepimento e indicare, nella pubblicazione ufficiale, il riferimento alla direttiva o accompagnarle con tale riferimento.
Relazione della Commissione e riesame
L’articolo 17 prevede che entro il 4 settembre 2017 la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della direttiva, eventualmente corredata di proposte legislative, tenendo conto degli sviluppi tecnici e giuridici in materia di criminalità informatica e dell’ambito di applicazione della direttiva.
Come è indicizzato
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