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direttiva

Direttiva 2013/42

Direttiva 2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013 , che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA

Normativa europea32013L0042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2013/42/UE modifica la direttiva 2006/112/CE introducendo un meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism, QRM) per contrastare frodi IVA improvvise e massicce. Consente agli Stati membri, in casi di imperativa urgenza, di applicare temporaneamente l’inversione contabile su specifiche operazioni, previa notifica alla Commissione e agli altri Stati membri e in assenza di obiezioni della Commissione entro termini brevi. La disciplina è sperimentale e limitata nel tempo, con relazione di valutazione della Commissione prevista entro il 1° gennaio 2018.

Introduzione di un meccanismo di reazione rapida (QRM) per consentire deroghe temporanee all’inversione contabile IVA in casi di frode improvvisa e massiccia.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea nell’ambito della direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell’IVA, con riferimento a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi individuate dallo Stato membro in caso di frode improvvisa e massiccia. La misura speciale consente, in deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, di designare il destinatario quale debitore dell’IVA, ma solo per un periodo massimo di nove mesi e subordinatamente a controlli adeguati. La direttiva è a tempo determinato e si applica fino al 31 dicembre 2018.

Meccanismo di reazione rapida contro le frodi IVA

La direttiva 2013/42/UE modifica la direttiva 2006/112/CE per introdurre un meccanismo di reazione rapida, denominato Quick Reaction Mechanism (QRM), destinato a contrastare frodi IVA improvvise e massicce. Il legislatore unionale muove dall’esigenza di offrire una risposta più celere rispetto alla procedura ordinaria di deroga prevista dall’articolo 395 della direttiva IVA, ritenuta troppo lenta nei casi urgenti.

Finalità e presupposti della misura

La ratio della direttiva è quella di consentire agli Stati membri di reagire a fenomeni fraudolenti che possono provocare perdite finanziarie gravi e irreparabili e incidere sulle condizioni di concorrenza nel mercato interno. Il QRM è concepito come rimedio eccezionale, temporaneo e proporzionato, utilizzabile solo in presenza di frode improvvisa e massiccia e solo per il tempo strettamente necessario.

Articolo 199 ter: inversione contabile in deroga all’articolo 193

La direttiva inserisce nella direttiva 2006/112/CE il nuovo articolo 199 ter. In base a tale disposizione, uno Stato membro può, in casi di imperativa urgenza e nel rispetto delle condizioni procedurali previste, designare il destinatario quale debitore dell’IVA su determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi, in deroga all’articolo 193. La misura speciale è ammessa soltanto se accompagnata da adeguati controlli da parte dello Stato membro sui soggetti passivi interessati e non può avere durata superiore a nove mesi.

Procedura di notifica, informazioni e termini di reazione

Lo Stato membro che intenda applicare la misura deve notificare la Commissione tramite un modulo standard, trasmettendo contestualmente la notifica agli altri Stati membri. La comunicazione deve contenere elementi dettagliati sul settore interessato, sul tipo e sulle caratteristiche della frode, sui motivi di urgenza e sulle conseguenze in termini di perdite finanziarie gravi e irreparabili.

  • Se la Commissione ritiene incomplete le informazioni, contatta lo Stato membro entro due settimane dal ricevimento della notifica.
  • Lo Stato membro trasmette le informazioni supplementari alla Commissione, con invio contemporaneo agli altri Stati membri.
  • Se anche le integrazioni risultano insufficienti, la Commissione ne informa lo Stato membro entro una settimana.

Valutazione della Commissione e inizio dell’applicazione

Quando la Commissione dispone di tutte le informazioni ritenute necessarie, ne dà comunicazione agli Stati membri. Entro un mese da tale notifica, essa può formulare un parere negativo se ha obiezioni; in caso contrario, conferma per iscritto l’assenza di obiezioni allo Stato membro interessato e al comitato IVA. La misura speciale può essere adottata dallo Stato membro solo dalla data di ricevimento di tale conferma. Nel valutare la notifica, la Commissione deve tenere conto delle osservazioni scritte eventualmente inviate dagli altri Stati membri.

Modulo standard e competenze di esecuzione

La Commissione è incaricata di adottare un atto di esecuzione che istituisca un modulo standard per la notifica del QRM e per le informazioni complementari. L’atto è adottato secondo la procedura d’esame prevista dal regolamento (UE) n. 182/2011, con intervento del comitato di cui all’articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010 sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode IVA.

Coordinamento con la procedura ex articolo 395

La direttiva interviene anche sull’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, inserendo un nuovo paragrafo 5. Nei casi di imperativa urgenza previsti dall’articolo 199 ter, la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 395 deve essere completata entro sei mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione. La norma mira a evitare che la misura speciale resti isolata e a consentire, se del caso, una più ampia prosecuzione dell’inversione contabile tramite la procedura ordinaria accelerata.

Durata della direttiva e valutazione dell’efficacia

La direttiva ha carattere temporaneo: entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 31 dicembre 2018. Entro il 1° gennaio 2018 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione generale sull’impatto del QRM, così da verificare l’efficacia del meccanismo nel contrasto alle frodi improvvise e massicce.

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Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto perché consente una deroga rapida al regime ordinario dell’IVA in presenza di frodi settoriali eccezionali. Tuttavia l’attivazione del QRM non è automatica: richiede un’iniziativa dello Stato membro, una notifica completa, la verifica della Commissione e l’assenza di obiezioni entro i termini previsti. Il margine di discrezionalità nazionale riguarda l’individuazione delle operazioni interessate e l’adozione dei controlli adeguati, mentre i vincoli procedurali e temporali sono fissati in modo dettagliato dal diritto dell’Unione.

Disposizioni principali

Finalità e contesto della modifica

La direttiva interviene sulla direttiva 2006/112/CE perché la procedura ordinaria di deroga dell’articolo 395 non consente risposte sufficientemente rapide alle frodi IVA improvvise e massicce. Il QRM è concepito come misura speciale, eccezionale e temporanea, giustificata dall’esigenza di evitare perdite finanziarie gravi e irreparabili e di migliorare la resilienza del sistema IVA.

Articolo 199 ter: misura speciale di inversione contabile in casi di urgenza

È introdotto l’articolo 199 ter nella direttiva 2006/112/CE. In casi di imperativa urgenza, uno Stato membro può designare il destinatario quale debitore dell’IVA per determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi, in deroga all’articolo 193, come misura QRM contro frodi improvvise e massicce. La misura è subordinata ad adeguati controlli da parte dello Stato membro e non può durare più di nove mesi.

Procedura di notifica alla Commissione e agli altri Stati membri

Lo Stato membro che intende adottare la misura deve notificare la Commissione utilizzando un modulo standard, inviando contemporaneamente la notifica agli altri Stati membri. La notifica deve indicare il settore interessato, il tipo e le caratteristiche della frode, i motivi di urgenza, il carattere improvviso e massiccio della frode e le conseguenze in termini di perdite finanziarie gravi e irreparabili. Se mancano informazioni necessarie, la Commissione contatta lo Stato membro entro due settimane dal ricevimento della notifica; se le informazioni supplementari sono ancora insufficienti, ne informa lo Stato membro entro una settimana.

Valutazione della Commissione e possibilità di applicazione della misura

Quando la Commissione dispone di tutte le informazioni necessarie, ne dà comunicazione agli Stati membri. Entro un mese da tale notifica, la Commissione adotta un parere negativo se ha obiezioni, informando lo Stato membro interessato e il comitato IVA; se non ha obiezioni, ne dà conferma scritta allo Stato membro e al comitato IVA entro lo stesso termine. Lo Stato membro può adottare la misura solo dalla data di ricevimento della conferma. La Commissione tiene conto delle osservazioni scritte degli altri Stati membri.

Atto di esecuzione sul modulo standard

La Commissione deve adottare un atto di esecuzione che istituisca un modulo standard per la notifica della misura speciale QRM e per le informazioni richieste. L’atto è adottato secondo la procedura d’esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011, con riferimento al comitato istituito dall’articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010.

Collegamento con la procedura ordinaria di deroga ex articolo 395

All’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE è aggiunto un paragrafo 5 che, nei casi di imperativa urgenza previsti dall’articolo 199 ter, impone di completare la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 entro sei mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione. La direttiva chiarisce quindi che la deroga QRM si affianca a un canale accelerato per l’eventuale ulteriore applicazione dell’inversione contabile.

Valutazione della Commissione e durata temporale del regime

Entro il 1° gennaio 2018 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione generale sull’impatto del QRM. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 31 dicembre 2018, confermando la natura sperimentale e temporanea della misura.

Come è indicizzato

Materiefiscalità indirettaimposta sul valore aggiuntolotta alle frodicooperazione amministrativadiritto tributario dell’unione europea

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